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Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, ((mangimi contenenti integratori o integratori medicati)) deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanita', previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire. L'autorizzazione e' soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario. Ove nella produzione di ((mangimi contenenti integratori o integratori medicati)) siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi dello articolo 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni. Non sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione gli imprenditori agricoli che producano mangimi semplici di origine animale, mangimi composti, mangimi composti concentrati, ((mangimi contenenti integratori o integratori medicati)) per esclusivo consumo aziendale, purche' impieghino integratori, integratori medicati e nuclei medicati prodotti da ditte regolarmente autorizzate.
Testo in vigore dal 29 maggio 1988 al 22 maggio 1999
