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Chiunque intende produrre a scopo di vendita integratori per mangimi deve chiedere l'autorizzazione al Ministero della sanita' che la rilascia a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura, e delle foreste e dell'industria e commercio, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire. L'autorizzazione e' soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario. Gli stabilimenti che intendono produrre a scopo di vendita integratori per mangimi ai sensi del presente articolo debbono avvalersi della opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in medicina veterinaria, iscritto all'Albo.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art7 · fonte su Normattiva