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Per la vendita di ogni singolo integratore, sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministero della sanita' che la concede di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria, e commercio, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo seguente, che accerta la corrispondenza dell'integratore alle caratteristiche previste nell'articolo 1. Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e ne stabilisce le percentuali massime e minime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato. Il decreto di registrazione e' soggetto alla tassa, di concessione governativa di lire 10.000 da pagarsi in modo ordinario. Il Ministero della sanita' ogni anno pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco degli integratori che abbiano ottenuta la registrazione ai sensi dei commi precedenti.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art8 · fonte su Normattiva