Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975. 193 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: La vendita e somministrazione di stupefacenti, a dose o forma di medicamento, deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identita' del l'acquirente che non deve essere di eta' inferiore ai 18 anni, e di prenderci nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta. Il farmacista deve vendere e somministrare gli stupefacenti soltanto su presentazione di prescrizione medica e nella quantita' prescritta e non altrimenti che in pomata o in soluzione o in altra preparazione farmaceutica nella quale la sostanza deve essere intimamente incorporata nell'eccipiente. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'art. 19 della presente legge, di annotare sulla ricetta la data di spedizione, di registrare la prescrizione nel registro copia-ricette e di conservare la prescrizione stessa in originale. Il contravventore alle disposizioni stabilite dai precedenti commi e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave. Nei casi di recidiva si applica anche la sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.685

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art16 · fonte del testo