IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N.309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Testo vigente dal 15 novembre 1990
IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N.309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Testo vigente dal 15 novembre 1990
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego di sostanze stupefacenti), sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui punisce anche la mera detenzione di modiche quantità di stupefacenti per uso personale, affinché valuti se la proposta questione sia tuttora rilevante atteso che nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante una nuova disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.
Art. 6 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 3 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 80 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Vanno restituiti al giudice remittente, per un riesame della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6, quarto comma, legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in quanto prevede un uguale trattamento sanzionatorio per la detenzione di stupefacenti per uso personale e la detenzione di stupefacenti a scopo di commercio, avendo la Corte, con sent. n. 9 del 1972, già dichiarato tale questione non fondata e non essendo, comunque, più punibile, per il sopravvenuto disposto dell'art. 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), chi illecitamente detenga o abbia detenuto modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.
Art. 3 cost. · Art. 6 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 80 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
V. sent. n. 36 del 1964.
Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 446 c.p. · Art. 3 cost.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che tali articoli, per lo spaccio e la detenzione degli stupefacenti compresi nell'elenco ufficiale (ricordato dalla legge stessa e predisposto dal Ministero della sanità) comminano pene più severe di quelle previste dall'art. 446 c.p. per lo spaccio e la detenzione di stupefacenti non compresi in quell'elenco, ma non meno pericolosi per la salute. E ciò perché: a) l'inclusione di talune sostanze stupefacenti e l'esclusione di altre dall'elenco ufficiale è inerente alla particolare pericolosità delle prime, valutate dal Ministero della sanità attraverso un giudizio sul quale la Corte costituzionale non può esercitare il proprio sindacato; b) tale particolare pericolosità, in confronto a quella delle sostanze non comprese nell'elenco, basta a giustificare razionalmente la maggiore severità delle pene, per cui è esclusa la violazione del principio di eguaglianza.
Art. 3 cost. · Art. 446 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 3 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti
Con il riferimento, contenuto nell'art. 6 della legge 22 ottobre 1954 n. 1041, all'elenco degli stupefacenti previsto dall'art. 3 della stessa legge, non si da' luogo ad un precetto penale costituito in parte dalla legge e in parte da un atto amministrativo (elenco degli stupefacenti). Il precetto penale, ai fini della riserva di legge, riceve intera la sua enunciazione con la imposizione del divieto il quale contiene una idonea indicazione della condotta vietata e dell'oggetto materiale del delitto. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale di detto art. 6 in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Art. 25 cost. · Art. 1 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 3 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 6 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1975 al 15 novembre 1990. 8 parole tolte, 14 parole aggiunte.
tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975aggiunto: IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N.tolto: 685aggiunto: 309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art6 · fonte del testo