Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1975 al 15 novembre 1990. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1975, n.685.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
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Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1975, n.685.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975. 105 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione cronica prodotta da stupefacenti, deve farne denuncia, entro due giorni, all'autorita' di pubblica sicurezza e al prefetto della Provincia di residenza. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000. Nel caso di recidiva, si applica l'arresto fino ad un anno e si applica anche la sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta. Le autorita' di pubblica sicurezza ed i prefetti debbono dare immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica di tutti i casi di tossicomania di cui vengono a conoscenza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.685
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art20 · fonte del testo