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Il pretore, su richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza o di qualsiasi altro interessato e previo accertamento medico, ordina il ricovero in casa di salute o di cura o in ospedali psichiatrici, perche' sia sottoposto alla cura disintossicante, di chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di stupefacenti, si rende comunque pericoloso a se' e agli altri o riesce di pubblico scandalo.

Testo in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 224/1976

    Altra decisione
    3 agosto 1976

    L'entrata in vigore di una legge che disciplina nuovamente l'intera materia rende necessario un nuovo esame della disciplina abrogata. Nella fattispecie dunque, essendo entrata in vigore la legge 22 dicembre 1975, n. 685 recante "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope - Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", debbono essere rimessi al giudice a quo gli atti relativi alla questione sollevata rispetto all'art. 21 legge 22 ottobre 1954, n. 1041 recante "Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti", che risulta abrogato appunto dalla detta legge 685 del 1975.

    Art. 24 cost. · Art. 21 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti · Art. 1 Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art21 · fonte del testo