Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975. Leggi il testo vigente →
Il pretore, su richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza o di qualsiasi altro interessato e previo accertamento medico, ordina il ricovero in casa di salute o di cura o in ospedali psichiatrici, perche' sia sottoposto alla cura disintossicante, di chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di stupefacenti, si rende comunque pericoloso a se' e agli altri o riesce di pubblico scandalo.
Testo in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975
