Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1975 al 15 novembre 1990. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1975, n.685.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
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Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1975, n.685.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975. 65 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: E' fatto obbligo ai titolari delle officine farmaceutiche che per la loro produzione impiegano stupefacenti di richiedere entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, la conferma dell'autorizzazione di cui sono in possesso, che potra' essere accordata con le modalita' che l'Alto Commissariato stesso determinera'. Il medesimo obbligo e' fatto ai grossisti autorizzati al commercio degli stupefacenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.685
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art22 · fonte del testo