Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975. 213 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: La coltivazione del papavero (papaver somniferum L.) e di altre piante dalle quali si possono ricavare sostanze comprese nell'elenco degli stupefacenti, la raccolta delle capsule di papavero e di piante o loro parti da cui si possono ricavare stupefacenti, la estrazione di oppio grezzo o di altre droghe dalle piante che li contengono, possono aver luogo soltanto con autorizzazione rilasciata annualmente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica che, nel concederla, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa e' subordinata, sentito, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'autorizzazione di cui al precedente comma e' soggetta alla tassa di concessione governativa stabilita dal numero 26 della tabella allegato A al testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112. Il controllo e la vigilanza sulle attivita' di cui al presente articolo sono esercitati dalla Guardia di finanza con le norme previste dal regolamento. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, effettui la coltivazione, la raccolta o la estrazione di cui sopra, o non osservi le condizioni e garanzie alle quali l'autorizzazione e' subordinata, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 100.000 a lire 2.000.000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.685

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art4 · fonte del testo