Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1975 al 15 novembre 1990. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1975, n.685.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1975 al 15 novembre 1990. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 22 dicembre 1975, n.685.
Abrogato dal 30 dicembre 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1954 al 30 dicembre 1975. 223 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica esercita il controllo sulle quantita' di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantita' di stupefacenti prodotti o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con speciale riguardo alla ripartizione quantitativa per l'immissione al commercio. Ogni impresa autorizzata a produrre stupefacenti e' obbligata a fornire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantita' delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti ricavati e di quelli impiegati e venduti nel corso del trimestre precedente. Nel rapporto di cui al precedente comma, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca e per la canape indiana deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica puo', in qualsiasi momento, richiedere alle imprese autorizzate alla produzione, all'impiego ed al commercio di stupefacenti notizie e dati che debbono essere forniti entro il termine di tempo stabilito. Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine di tempo stabilito le informazioni richieste o fornisca dati inesatti o incompleti, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lira 500.000. Nei casi contemplati nel presente articolo e' data facolta' all'Alto Commissario di revocare le autorizzazioni date.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.685
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041~art8 · fonte del testo