La vigilanza nell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero della sanita', secondo le relative attribuzioni e nell'osservanza delle procedure rispettivamente previste dalle vigenti disposizioni.

Testo vigente dal 7 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-23;116~art16 · fonte su Normattiva