Disciplina metrologica dei termometri clinici
Art. 9 — Vigilanza
La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che a tale scopo si avvale dell'Ufficio centrale metrico, degli uffici provinciali metrici e di tutti i Corpi di polizia.
Testo vigente dal 6 luglio 1990
