Per le sostanze disciplinate dalla presente legge e' vietato apporre sui recipienti, sulle confezioni e sugli imballaggi in genere, nonche' usare sui cataloghi, prospetti, avvisi pubblicitari, etichette e su qualsiasi altro mezzo di pubblicita', sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi lingua, denominazioni o nomi, frasi pubblicitarie, marchi ed attestati di qualita' o genuinita' da chiunque rilasciati, nonche' disegni illustrativi, segni, raffigurazioni, anche se accompagnate da termini rettificativi come "tipo", "gusto", "uso", tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualita' e le proprieta' nutritive o energetiche delle sostanze alimentari stesse, o vantando particolari azioni medicamentose. E' consentita per lo sciroppo di cui all'articolo 1, la raffigurazione del mandorlo, dei relativi fiori e della mandorla. Per lo sciroppo di cui all'articolo 2 non e' consentita alcuna raffigurazione di piante o di parti di piante.

Testo vigente dal 7 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-23;116~art7 · fonte su Normattiva