Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche quando sui prodotti o merci, nella loro presentazione o imballaggio, nelle etichette, nelle fatture, nei documenti di trasporto, in ogni altro documento commerciale o nella pubblicita', sono usati indicazioni, marchi, nomi, iscrizioni o figure che contengano direttamente o indirettamente indicazioni false o suscettive di trarre in errore sulla provenienza, l'origine, la natura, la classe o le qualita' essenziali dei prodotti o delle merci.
Testo vigente dal 4 dicembre 1978
