La denominazione "sciroppo di orzata" e' riservata allo sciroppo ottenuto con l'impiego di benzoino deacidificato, di essenza deacidificata di mandorle amare, estratto di vaniglia e di fiori di arancio. Tale prodotto deve avere un residuo ottico non inferiore al 65 per cento.
Testo vigente dal 7 marzo 1968
