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I saponi e detersivi duri da bucato posti in commercio devono portare visibilmente impresse in ogni pezzo, barra o blocco, e ripetute a stampa, sugli involucri, nel caso di prodotti venduti confezionati, le seguenti indicazioni:

  • 1)la ragione sociale o il nome della ditta produttrice o il marchio di fabbrica registrato;
  • 2)la localita' in cui ha sede la ditta produttrice;
  • 3)il peso in grammi di ciascun pezzo, al netto delle eventuali confezioni;
  • 4)il contenuto in acidi grassi, espresso in percentuale del peso.

Testo in vigore dal 13 giugno 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-05-12;308~art2 · fonte del testo