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Per i saponi puri "tipo Marsiglia" e' consentita la indicazione aggiuntiva della percentuale degli acidi grassi e degli alcali saponificati complessivamente contenuti. Tale indicazione deve essere apposta con caratteri di corpo non superiore a quello usato per l'indicazione di cui al n. 4) dell'art. 2.

Testo in vigore dal 13 giugno 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-05-12;308~art4 · fonte del testo