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La margarina ed i grassi idrogenati destinati alle industrie alimentari e dolciarie debbono essere confezionati in pezzatura di peso maggiore a un chilogrammo. La margarina e i grassi idrogenati alimentari che abbiano la destinazione di cui al comma precedente non debbono essere colorati ne' addizionati con sostanze aromatizzanti. Gli imballaggi dei detti prodotti debbono, per materiale e confezionamento, essere idonei ai preservare igienicamente il contenuto. Sugli imballaggi stessi debbono figurare le denominazioni "margarina" o "grasso idrogenato" secondo le norme prescritte dall'art. 9, secondo comma, e dallo art. 10, nonche' la indicazione "per usi industriali alimentari e dolciari".

Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 25 febbraio 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art11 · fonte del testo