Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1996 al 14 settembre 2012. Leggi il testo vigente →

La margarina ed i grassi idrogenati destinati alle industrie alimentari e dolciarie debbono essere confezionati in pezzatura di peso maggiore a un chilogrammo. La margarina e i grassi idrogenati alimentari che abbiano la destinazione di cui al comma precedente non debbono essere colorati ne' addizionati con sostanze aromatizzanti. 5 Gli imballaggi dei detti prodotti debbono, per materiale e confezionamento, essere idonei ai preservare igienicamente il contenuto. Sugli imballaggi stessi debbono figurare le denominazioni "margarina" o "grasso idrogenato" secondo le norme prescritte dall'art. 9, secondo comma, e dallo art. 10, nonche' la indicazione "per usi industriali alimentari e dolciari".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 febbraio 1996, n. 52

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La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dal secondo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1996 al 14 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1951 al 25 febbraio 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 febbraio 1996, n. 52

    La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dal secondo comma del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art11 · fonte del testo