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Quando sia richiesto da necessita' dell'esportazione, e' consentito di fabbricare margarina e grassi idrogenati alimentari destinati all'esportazione aventi denominazione e requisiti di composizione e confezione diversi da quelli prescritti dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente legge previa autorizzazione del Ministero della industria e commercio o degli organi da esso delegati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 14 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art12 · fonte del testo