Art. 12
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Quando sia richiesto da necessita' dell'esportazione, e' consentito di fabbricare margarina e grassi idrogenati alimentari destinati all'esportazione aventi denominazione e requisiti di composizione e confezione diversi da quelli prescritti dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente legge previa autorizzazione del Ministero della industria e commercio o degli organi da esso delegati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 14 settembre 2012
