Art. 13
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal d.lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
Abrogato dal 14 settembre 2012
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal d.lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
Abrogato dal 14 settembre 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1951 al 14 settembre 2012. 81 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le analisi occorrenti, agli effetti amministrativi e giudiziari, per l'applicazione della presente legge, sono eseguite dai laboratori provinciali di igiene e di profilassi, dalle stazioni di chimica agraria e dai laboratori di chimica agraria dipendenti o vigilati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dalla stazione sperimentale degli oli e dei grassi, dagli istituti di industria agraria delle Facolta' di agraria. La revisione delle analisi e' eseguita nel laboratorio chimico dell'Istituto superiore di sanita'. Il relativo deposito cauzionale e' fissato in L. 5000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, n. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, n. 147
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art13 · fonte del testo