Art. 13
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Le analisi occorrenti, agli effetti amministrativi e giudiziari, per l'applicazione della presente legge, sono eseguite dai laboratori provinciali di igiene e di profilassi, dalle stazioni di chimica agraria e dai laboratori di chimica agraria dipendenti o vigilati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dalla stazione sperimentale degli oli e dei grassi, dagli istituti di industria agraria delle Facolta' di agraria. La revisione delle analisi e' eseguita nel laboratorio chimico dell'Istituto superiore di sanita'. Il relativo deposito cauzionale e' fissato in L. 5000.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 14 settembre 2012
