Art. 17
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Chiunque detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo margarina o grassi idrogenati che sa non rispondenti ai requisti di cui agli articoli 6, 7, 8, commi primo e secondo, 9, 10, commi secondo e terzo, e 11, commi terzo e quarto, e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da L. 10.000 a L. 500.000. Nei casi piu' gravi le due pene si applicano congiuntamente.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 14 settembre 2012
