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Chiunque detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo margarina o grassi idrogenati che sa non rispondenti ai requisti di cui agli articoli 6, 7, 8, commi primo e secondo, 9, 10, commi secondo e terzo, e 11, commi terzo e quarto, e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da L. 10.000 a L. 500.000. Nei casi piu' gravi le due pene si applicano congiuntamente.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 14 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art17 · fonte del testo