Art. 18
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal d.lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
Abrogato dal 14 settembre 2012
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal d.lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
Abrogato dal 14 settembre 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1951 al 14 settembre 2012. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il giudice, nel pronunciare la condanna per i reati previsti dalla presente legge, puo' disporre la pubblicazione di un estratto della sentenza, a spese del condannato, in un giornale locale e in un giornale di grande diffusione e l'affissione della sentenza stessa nell'albo del Comune e della Camera di commercio, industria ed agricoltura nel cui territorio risiede il condannato stesso. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva puo' essere disposta la chiusura dell'esercizio da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, n. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, n. 147
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art18 · fonte del testo