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Il giudice, nel pronunciare la condanna per i reati previsti dalla presente legge, puo' disporre la pubblicazione di un estratto della sentenza, a spese del condannato, in un giornale locale e in un giornale di grande diffusione e l'affissione della sentenza stessa nell'albo del Comune e della Camera di commercio, industria ed agricoltura nel cui territorio risiede il condannato stesso. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva puo' essere disposta la chiusura dell'esercizio da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre mesi.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 14 settembre 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art18 · fonte del testo