Art. 18
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Il giudice, nel pronunciare la condanna per i reati previsti dalla presente legge, puo' disporre la pubblicazione di un estratto della sentenza, a spese del condannato, in un giornale locale e in un giornale di grande diffusione e l'affissione della sentenza stessa nell'albo del Comune e della Camera di commercio, industria ed agricoltura nel cui territorio risiede il condannato stesso. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva puo' essere disposta la chiusura dell'esercizio da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre mesi.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 14 settembre 2012
