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Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per le finanze e con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 14 settembre 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art19 · fonte del testo