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La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui all'articolo precedente deve contenere la indicazione della localita', la descrizione degli impianti e delle principali modalita' di lavorazione, e deve essere corredata dalla pianta dei locali in scala non inferiore a: 1 a 100, e della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita dalla presente legge. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e fatto dall'Ufficio provinciale sanitario mediante sopraluogo, le cui spese sono a carico del richiedente.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 23 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art2 · fonte del testo