Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1998 al 14 settembre 2012. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 13 novembre 1997, n. 519.
Abrogato dal 23 maggio 1998
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Articolo abrogato dal d.p.r. 13 novembre 1997, n. 519.
Abrogato dal 23 maggio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1951 al 23 maggio 1998. 79 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui all'articolo precedente deve contenere la indicazione della localita', la descrizione degli impianti e delle principali modalita' di lavorazione, e deve essere corredata dalla pianta dei locali in scala non inferiore a: 1 a 100, e della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita dalla presente legge. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e fatto dall'Ufficio provinciale sanitario mediante sopraluogo, le cui spese sono a carico del richiedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1997, N. 519
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art2 · fonte del testo