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Le licenze di cui all'art. 1 sono soggette al visto annuale della stessa Camera di commercio, industria ed agricoltura che le ha rilasciate Tale visto deve essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento delle tasse annuali di concessione di cui all'articolo seguente.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 23 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art3 · fonte del testo