Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1998 al 14 settembre 2012. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 13 novembre 1997, n. 519.
Abrogato dal 23 maggio 1998
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1998 al 14 settembre 2012. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 13 novembre 1997, n. 519.
Abrogato dal 23 maggio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1951 al 23 maggio 1998. 52 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le licenze di cui all'art. 1 sono soggette al visto annuale della stessa Camera di commercio, industria ed agricoltura che le ha rilasciate Tale visto deve essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento delle tasse annuali di concessione di cui all'articolo seguente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1997, N. 519
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art3 · fonte del testo