Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 NOVEMBRE 1997, N. 519
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Gli esercenti di fabbriche di grassi alimentari solidi diversi da burro o dai grassi suini e gli esercenti di depositi di vendita all'ingrosso di detti prodotti debbono pagare la tassa di concessione governativa rispettivamente di L. 10.000 e di L. (000 sia per il rilascio che per la vidimazione annuale della licenza di cui all'art. 1. Le licenze di cui all'art. 1, le relative domande e l'apposizione del visto annuale alle licenze stesse sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 23 maggio 1998
