Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1951 al 21 giugno 1977. Leggi il testo vigente →
La margarina ed i grassi idrogenati alimentari, destinati al consumo interno, debbono essere addizionati, all'atto della fabbricazione, con un rilevatore di olio di sesamo, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Sono esclusi da tale obbligo i grassi idrogenati alimentari destinati alla produzione di margarina nella stessa fabbrica nella quale sono stati prodotti. La margarina ed i grassi idrogenati che all'esame organolettrico si presentino rancidi, ammuffiti o in qualsiasi modo alterati non possono essere venduti o comunque essere posti in commercio per uso alimentare. E' vietato importare margarina e grassi idrogenati alimentari che non abbiano i requisti prescritti dal presente e dal precedente articolo.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1951 al 21 giugno 1977
