Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 giugno 1977 al 14 settembre 2012. Leggi il testo vigente →

La margarina ed i grassi idrogenati alimentari, destinati al consumo interno, debbono essere addizionati, all'atto della fabbricazione, con un rilevatore di olio di sesamo, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Sono esclusi da tale obbligo i grassi idrogenati alimentari destinati alla produzione di margarina nella stessa fabbrica nella quale sono stati prodotti. La margarina ed i grassi idrogenati che all'esame organolettrico si presentino rancidi, ammuffiti o in qualsiasi modo alterati non possono essere venduti o comunque essere posti in commercio per uso alimentare. E' vietato importare margarina e grassi idrogenati alimentari che non abbiano i requisti prescritti dal presente e dal precedente articolo. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1977, n. 321

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La L. 31 maggio 1977, n. 321 ha disposto (con l'art. 1) che "Dalla data di emanazione del decreto del Ministro per le finanze di cui al successivo articolo 2 sono abrogati: l'articolo 8 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, concernente la disciplina igienico alimentare della margarina e dei grassi idrogenati".

Testo in vigore dal 21 giugno 1977 al 14 settembre 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1977

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1951 al 21 giugno 1977.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 maggio 1977, n. 321

    La L. 31 maggio 1977, n. 321 ha disposto (con l'art. 1) che "Dalla data di emanazione del decreto del Ministro per le finanze di cui al successivo articolo 2 sono abrogati: l'articolo 8 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, concernente la disciplina igienico alimentare della margarina e dei grassi idrogenati".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art8 · fonte del testo