Art. 8
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La margarina ed i grassi idrogenati alimentari, destinati al consumo interno, debbono essere addizionati, all'atto della fabbricazione, con un rilevatore di olio di sesamo, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Sono esclusi da tale obbligo i grassi idrogenati alimentari destinati alla produzione di margarina nella stessa fabbrica nella quale sono stati prodotti. La margarina ed i grassi idrogenati che all'esame organolettrico si presentino rancidi, ammuffiti o in qualsiasi modo alterati non possono essere venduti o comunque essere posti in commercio per uso alimentare. E' vietato importare margarina e grassi idrogenati alimentari che non abbiano i requisti prescritti dal presente e dal precedente articolo. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1977, n. 321
2La L. 31 maggio 1977, n. 321 ha disposto (con l'art. 1) che "Dalla data di emanazione del decreto del Ministro per le finanze di cui al successivo articolo 2 sono abrogati: l'articolo 8 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, concernente la disciplina igienico alimentare della margarina e dei grassi idrogenati".
Testo in vigore dal 21 giugno 1977 al 14 settembre 2012
