Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1973 al 4 agosto 1982. Leggi il testo vigente →
Per l'iscrizione nei libri o nei registri nazionali previsti dalla presente legge, i materiali forestali debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato B della presente legge. Le caratteristiche esteriori dei materiali forestali di propagazione, su proposta della commissione di cui al successivo articolo 16, saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 4 agosto 1982
