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Per l'iscrizione nei libri o nei registri nazionali previsti dalla presente legge, i materiali forestali debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato B della presente legge. Le caratteristiche esteriori dei materiali forestali di propagazione, su proposta della commissione di cui al successivo articolo 16, saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 4 agosto 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art15 · fonte su Normattiva