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Per l'iscrizione nei libri o nei registri nazionali previsti dalla presente legge, i materiali di base destinati alla produzione di materiali di propagazione selezionati debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato B della presente legge. Le caratteristiche esteriori dei materiali forestali di propagazione, su proposta della commissione di cui al successivo art. 16, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiale di propagazione controllato)).

Testo in vigore dal 2 febbraio 2000 al 13 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art15 · fonte su Normattiva