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Il personale del Corpo forestale dello Stato e l'altro personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorita' giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del quale viene comunque a conoscenza. Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve:

  • 1)quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;
  • 2)notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non e' possibile, l'accertamento dell'infrazione a mezzo di messo comunale;
  • 3)trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, che e' tenuto a dare immediata comunicazione al prefetto dell'infrazione accertata. Il trasgressore e' ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica presso l'ufficio del registro della sede dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista. Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, qualora ritenga fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravita' della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, puo' ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui e' stata accertata l'infrazione. Nel procedimento di opposizione, l'opponente puo' stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento e' esente da imposta di bollo e la relativa decisione non e' soggetta alla formalita' della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria. E' inappellabile la sentenza che decide la controversia. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante l'esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. In ogni caso, alla riscossione coattiva delle somme dovute provvede l'ufficio del registro. L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art28 · fonte su Normattiva