Corte costituzionale

Sentenza n. 1034/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/11/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Lombardia e

Liguria notificati il 18 ottobre 1982, depositati in cancelleria il

27 ottobre ed il 3 novembre successivi ed iscritti ai nn. 14, 15 e 16

del registro ricorsi 1982, per conflitti di attribuzione sorti a

seguito del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, dal titolo "Norme per

l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma, e 17 penultimo comma,

della l. 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema

penale".

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato Stefano Grassi per la Regione Toscana, l'Avvocato

Fabio Lorenzoni per la Regione Lombardia, l'Avvocato Gustavo

Romanelli per la Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Paolo

Vittoria per il Presidente del Consiglio dei

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 18 ottobre 1982, ritualmente notificato e

depositato, la Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione

a seguito dell'emanazione del d.P.R. 22 luglio 1982, n. 571,

intitolato "Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma, e

17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,

concernente modifiche al sistema penale", in quanto l'art. 1 del

predetto decreto è ritenuto lesivo degli artt. 117 e 118 della

Costituzione, come attuati dagli artt. 7, 8, 9, 18, 19, 47, 52 lett.

a, 69, 84, 86, 97, 101 e seguenti (in materia di difesa del suolo

dagli inquinamenti) del d.P.R. n. 616 del 1977 e dagli artt. 7, 11,

13, 14 e 32 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale

(23 dicembre 1978, n. 833), nonché dell'art. 17, terzo comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. - La legge n. 689 del 1981, nel suo capo primo, disegna un nuovo

quadro normativo in tema di sanzioni amministrative che, ai fini del

presente giudizio, si può così riassumere:

a) depenalizzazione di certi reati, con conseguente sostituzione

della prevista multa o ammenda con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma di denaro (art. 32);

b) contestazione della violazione immediatamente o, quando ciò non

sia possibile, notificazione della stessa, con possibilità di

pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla

contestazione o notificazione (artt. 14 e 16);

c) qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta,

obbligo di rapporto a un ufficio ministeriale periferico (in

mancanza, al Prefetto) o all'ufficio regionale competente, nel caso

in cui la violazione si riferisca ad una materia di competenza delle

regioni o a funzioni amministrative ad esse delegate (art. 17);

d) gli uffici periferici competenti a ricevere il rapporto di cui

al punto precedente sono individuati, a norma dell'art. 17, penultimo

comma, con decreto presidenziale, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla pubblicazione

della legge in esame;

e) le regioni, entro lo stesso termine di centottanta giorni,

devono provvedere, con legge, per le materie di loro competenza (art.

17, ultimo comma);

f) i proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti cui era

attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o

dell'ammenda, tranne il caso delle sanzioni relative a materie di

competenza delle regioni, o ad esse delegate, i cui proventi spettano

alle regioni medesime (art. 29).

Il decreto impugnato è esattamente quello previsto dall'art. 17,

penultimo comma (indicato al punto d). In relazione ad esso la

Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione ritenendo che,

nel procedere all'individuazione degli uffici periferici dello Stato

ai quali dev'esser presentato il rapporto di cui al precedente punto

c, il decreto si riferisca in taluni casi a funzioni trasferite o

delegate alle regioni. In tali ipotesi, pertanto, esso contrasterebbe

con gli artt. 117 e 118 Cost., per il tramite della violazione delle

norme interposte stabilite dall'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977 (e

confermate, per i profili qui rilevanti, dall'art. 17, terzo comma,

della legge n. 689 del 1981), in base alle quali la polizia

amministrativa e, quindi, anche l'applicazione delle sanzioni

amministrative costituirebbero una sub-materia che, per quanto si

riferisce a misure di polizia attinenti a materie trasferite o

delegate alle regioni, rientrerebbero in queste ultime.

Questo motivo generale di impugnazione, che induce la Regione

ricorrente a chiedere che le sia riconosciuto il potere di

determinare nelle materie indicate gli uffici competenti a ricevere i

rapporti di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 e che sia

annullato in parte qua il decreto impugnato, è, poi, specificato

dalla stessa ricorrente in censure più particolari, che, sulla

scorta della struttura dell'art. 1 del d.P.R. n. 571 del 1982, sono

articolate ministero per ministero.

2.1. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero

dell'interno, l'atto impugnato prevede la competenza delle prefetture

a ricevere i suindicati rapporti in relazione alle violazioni di

obblighi vari concernenti i mestieri girovaghi (art. 669 c.p. e artt.

121 e 124 del testo unico di pubblica sicurezza r.d. 18 giugno 1931,

n. 773), il consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non

consentita (art. 687 c.p.), gli esercizi pubblici (artt. 180, 181 e

186 del menzionato regolamento di esecuzione del T.U. di pubblica

sicurezza).

Secondo la ricorrente, tali funzioni, le quali sono attribuite ai

Comuni dall'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, rientrerebbero nella

materia regionale della polizia locale urbana e rurale, di cui

all'art. 117 della Costituzione, così come attuato dall'art. 18

dello stesso decreto n. 616. Pertanto, sempre ad avviso della

ricorrente, la destinataria del rapporto di cui al menzionato art.

17, primo comma della legge n. 689 del 1981, non dovrebbe essere la

prefettura, bensì la regione.

La stessa previsione, poi, lederebbe la competenza delegata alle

regioni dall'art. 52, lett. a, del d.P.R. n. 616 del 1977, in materia

di pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, là

dove stabilisce che le prefetture debbono essere destinatarie anche

dei rapporti relativi alla violazione delle sanzioni concernenti gli

esercizi pubblici.

Infine, le stesse disposizioni, laddove prevedono la competenza

delle prefetture ad avere i suindicati rapporti per le violazioni

della legge 20 marzo 1941, n. 366, concernente la raccolta, il

trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, lederebbero

egualmente le competenze regionali, in quanto, secondo la ricorrente,

si tratterebbe di attività rientranti nelle competenze trasferite

alle regioni dagli articoli 101 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977

(tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

2.2. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero

dell'agricoltura, l'atto impugnato attribuisce al funzionario del

Corpo forestale dello Stato responsabile nella provincia la

competenza a ricevere i suindicati rapporti in relazione alle

violazioni di cui agli artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n.

269, intitolata "Disciplina della produzione e del commercio di

sementi e piante di rimboschimento".

Secondo la Regione Toscana, poiché tali articoli prevedono

funzioni comprese fra quelle delegate alle regioni dall'art. 69 del

d.P.R. n. 616 del 1977, primo comma, le disposizioni impugnate

violerebbero l'art. 9 dello stesso decreto nonché l'art. 17, terzo

comma, della legge n. 689 del 1981.

2.3. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero dei

trasporti, l'atto impugnato prevede la competenza di vari uffici

periferici del ministero medesimo ad avere i suindicati rapporti in

relazione alle violazioni degli artt. 153, 154, 204, 212 e 213 del

r.d. 9 maggio 1912, n. 1447 (T.U per le ferrovie concesse

all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le

automobili), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare

in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) e del d.P.R.

11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza

e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri mezzi di

trasporto). Secondo la ricorrente, le predette disposizioni

lederebbero tanto le competenze regionali trasferite dall'art. 84 del

d.P.R. n. 616 del 1977 (cioè quelle attinenti alle tramvie e linee

automobilistiche d'interesse regionale), quanto le competenze

delegate dall'art. 86 dello stesso decreto (funzioni amministrative

in materia di linee ferroviarie in concessione, di linee ferroviarie

secondarie gestite dalle ferrovie dello Stato, etc.).

Contrasterebbe, invece, con le competenze regionali in materia di

navigazione interna, che sono state trasferite alle regioni dall'art.

97 del ricordato decreto n. 616 del 1977, la previsione della

competenza degli uffici periferici del Ministero dei trasporti a

ricevere i rapporti suindicati per le violazione a vari articoli del

codice della navigazione (artt. 1165, 1168, 1172, 1173, 1178, 1179,

1180, 1182, 1183, 1184, 1186, 1187, 1189, 1192, 1194, 1195, 1197,

1205, 1206, 1208, 1210, 1212, 1215, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223,

1224, 1227, 1233 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327).

Infine, la Regione Toscana lamenta che fra le norme la cui

violazione comporta la presentazione del rapporto ad uffici statali

è stato incluso il r.d. 31 ottobre 1873, n. 1688 (Regolamento circa

il sindacato e la sorveglianza governativa sull'esercizio delle

strade ferrate). Anche tale inclusione comporterebbe, secondo la

ricorrente, la violazione della propria competenza in materia di

navigazione interna.

2.4. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero della

sanità, l'atto impugnato stabilisce che competenti a ricevere il

rapporto sono, da un lato, gli uffici dei medici e dei veterinari

provinciali aventi sede nel territorio della Regione Siciliana (fino

a quando le relative competenze non vengano assorbite dalle U.S.L.)

e, dall'altro, gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera

e gli uffici veterinari di confine, di porto, aeroporto e di dogana

interna, senza però precisare quali dei numerosi articoli di legge

siano richiamati soltanto al fine della presentazione del rapporto ex

art. 17 della legge n. 689 del 1981 ai medici e veterinari

provinciali operanti nella Regione Siciliana.

Secondo la ricorrente, tale previsione contrasterebbe con le

disposizioni della legge n. 833 del 1978 (e successive

modificazioni), che hanno delegato alle regioni le funzioni

disciplinate dalle seguenti disposizioni (come indicate nel decreto

impugnato): a) art. 190 T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d.

27 luglio 1934, n. 1265 (divieto di importazione, fabbricazione,

vendita, detenzione a fini di vendita di oggetti di gomma destinati

ai lattanti); b) artt. 195 e 197 del T.U. delle leggi sanitarie

(possesso di apparecchi radiologici e possesso o impiego di sostanze

radioattive); c) artt. 254, 264, 284 e 330 del T.U. delle leggi

sanitarie (prevenzione di malattie infettive); d) art. 5 della l. 25

luglio 1956, n. 837 (profilassi delle malattie veneree); e) artt. 2 e

3 del d.P.R. 27 ottobre 1964, n. 615, che, non risultando nella

Gazzetta Ufficiale, dovrebbe intendersi, secondo la Regione Toscana,

come riferentesi alla legge 9 giugno 1964, n. 615, la quale prevede

interventi contro le epizoozie; J) artt. 10 e 14 della l. 29 maggio

1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e

dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi); g)

art. 5 della l. 29 marzo 1951, n. 327 (Disciplina della produzione e

vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici).

Altre previsioni del decreto impugnato sarebbero lesive delle

competenze regionali, in quanto si riferirebbero a submaterie che la

legge di riforma sanitaria (artt. 11 e 13 in particolare) avrebbe

attribuito alla competenza delle regioni. Tali funzioni, che la

ricorrente suppone come rientranti nella propria disponibilità,

risultano determinate dalle seguenti disposizioni di legge (come

indicate nel decreto impugnato): aa) artt. 100, 102, e 141 del T.U.

delle leggi sanitarie e artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

e 22 del Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n.

1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni

sanitarie (r.d. 31 maggio 1928, n. 1334) che fissano requisiti e

limiti per l'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti

ausiliarie: secondo la ricorrente, poiché allo Stato competerebbe

soltanto "la determinazione (...) dei requisiti per l'esercizio delle

professioni mediche e sanitarie ausiliarie" e poiché ogni altra

funzione amministrativa ad essa connessa, fra cui il controllo sul

possesso dei requisiti e sul corretto esercizio delle professioni,

competerebbe ai Comuni, risulterebbe lesa la sfera di autonomia

costituzionalmente garantita alle regioni, in quanto, in base

all'art. 32 della legge n. 833 del 1978, spetta alla legge regionale

stabilire "... norme per l'esercizio delle funzioni in materia di

igiene e sanità pubblica..."; bb) art. 139, ultimo comma, del T.U.

delle leggi sanitarie (obbligo della levatrice di denuncia degli

infanti deformi) e art. 2 della l. 2 dicembre 1975, n. 638 (obbligo

dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da

antiparassitari): anche in tal caso la Regione Toscana lamenta la

violazione della propria competenza legislativa, sul presupposto che

le funzioni in esame siano riconducibili alle lettere d, h, m e q

dell'art. 14 della legge n. 833 del 1978 che fissa i compiti delle

U.S.L.; cc) art. 5 bis della l. 12 giugno 1931, n. 924 (vivisezione)

e art. 5, primo e secondo comma della l. 25 luglio 1952, n. 1009

(fecondazione artificiale degli animali): secondo la ricorrente, le

norme indicate prevederebbero funzioni di assistenza veterinaria, che

non sarebbero residuate allo Stato in forza dell'art. 6, lettera u,

della legge n. 833 del 1978; dd) art. 8 della l. 30 aprile 1962, n.

283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle

sostanze alimentari e delle bevande): secondo la Regione Toscana, le

funzioni previste in tale articolo non rientrerebbero nella riserva

allo Stato della determinazione degli indici di qualità e salubrità

degli alimenti e delle bevande alimentari, di cui all'art. 6, lettera

h, della legge n. 833 del 1978; ee) art. 7 della l. 11 novembre 1975,

n. 584, riguardante il divieto di fumare in determinati locali e su

mezzi di trasporto pubblico: poiché il decreto impugnato riporta

detta legge anche fra quelle la cui violazione comporta l'obbligo di

rapporto agli uffici periferici del Ministero dei trasporti, la

Regione Toscana ritiene che, oltre al profilo indicato nel precedente

punto 2.3, sussista anche la lesione della propria competenza in

materia di tutela della salubrità, dell'igiene e della sicurezza in

ambienti di vita e di lavoro, ai sensi dell'art. 27, lettera c, del

d.P.R. n. 616 del 1977.

2.5. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero per i

beni culturali e ambientali, il decreto impugnato prevede la

competenza degli stessi uffici a ricevere i suindicati rapporti per

le violazioni di cui all'art. 58 della legge 1 giugno 1939, n. 1089

(Tutela delle cose d'interesse artistico o storico). La ricorrente

ritiene che tale previsione leda la propria competenza nella parte in

cui si riferisce anche ai beni culturali facenti parte di raccolte di

enti locali, ai sensi dell'art. 47 dei dd.P.R. n. 616 del 1977 e n. 3

del 1972.

3. - Con ricorso del 16 ottobre 1982, ritualmente notificato e

depositato, la Regione Lombardia ha impugnato lo stesso art. 1 del

decreto n. 571 del 1982, nelle previsioni di seguito indicate, per

violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, in relazione

agli artt. 9, 17, 18, 19, 27, 52, 79, 84, 86, 97 del d.P.R. n. 616

del 1977 e all'art. 7 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, nonché

dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3.1. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero

dell'interno, la Regione Lombardia impugna gli stessi articoli già

impugnati dalla Regione Toscana (v., sopra, il punto 2.1), meno la

legge 20 marzo 1941, n. 366 sui rifiuti solidi urbani, svolgendo

considerazioni sostanzialmente coincidenti con quelle espresse dalla

Regione Toscana. L'unica eccezione riguarda gli artt. 180 e 186 del

regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza, rispetto

ai quali la Regione Lombardia lamenta solo la violazione delle

funzioni delegate dall'art. 52, lett. a, del decreto n. 616 del 1977,

e non già, come ha invece ritenuto la Regione Toscana, la propria

competenza in materia di polizia locale urbana e rurale.

3.2. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero dei

trasporti, la Regione Lombardia impugna le stesse disposizioni già

impugnate dalla Regione Toscana (v., sopra, il punto 2.3), con

l'unica eccezione di quelle contenute nel r.d. 31 ottobre 1873, n.

1688.

A sostegno della illegittimità costituzionale degli artt. 153,

154, 204, 212 e 213 del T.U. n. 1447 del 1912, la ricorrente fa

presente che tale normativa si riferisce congiuntamente alle tramvie

e alle ferrovie in concessione. Poiché le prime sono state

trasferite alle regioni dagli artt. 79 e 84 del decreto n. 616 del

1977 e le altre sono state delegate alle stesse regioni dall'art. 86

del medesimo decreto (salvo l'assenso delle regioni e previo il loro

risanamento tecnico ed economico da parte dello Stato), la ricorrente

lamenta che l'atto impugnato, anziché adottare una disciplina

transitoria, ha invece indicato gli uffici periferici statali

competenti con una previsione destinata ad un'applicazione stabile e

permanente.

Per quanto riguarda gli articoli del codice della navigazione, la

Regione Lombardia, osservando che tali articoli si riferiscono tanto

alla navigazione marittima quanto a quella interna e che la

previsione della competenza degli uffici provinciali della

motorizzazione civile, in luogo di quella delle capitanerie di porto,

lascerebbe supporre che si sia voluto attribuire ad uffici periferici

statali anche le competenze in materia di navigazione interna,

ritiene che dalle disposizioni impugnate risultino lese le competenze

trasferite alle regioni dagli artt. 79 e 97 del decreto n. 616 del

1977.

Infine, l'individuazione degli uffici periferici statali come

uffici competenti a ricevere i suindicati rapporti in relazione alle

violazioni in materia di polizia, sicurezza e regolarità

dell'esercizio di servizi di trasporto regionale (d.P.R. 11 luglio

1980, n. 753) sarebbe in contrasto con l'art. 86, terzo comma, del

decreto n. 616 del 1977, il quale prevede la partecipazione della

regione al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei

veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali.

3.3. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero della

sanità, la Regione Lombardia lamenta soltanto la violazione di

competenze che assume delegate dall'art. 7 della legge n. 833 del

1978. Si tratta, più precisamente, delle stesse competenze ritenute

lese dalla Regione Toscana, salvo l'art. 190 del T.U. delle leggi

sanitarie, che la ricorrente rivendica con motivazioni

sostanzialmente analoghe a quelle svolte nel precedente ricorso.

Anche la Regione Lombardia rileva l'inesistenza del d.P.R. 27

ottobre 1964, n. 615, indicato nell'atto impugnato, ritenendo

tuttavia, a differenza della Toscana, che con tale errata indicazione

si volesse far riferimento alla legge 9 giugno 1964, n. 615, dal

titolo "Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e

dalla brucellosi", che prevederebbe funzioni delegate alle regioni

dall'art. 7, lett. b, della legge n. 833 del 1978.

Il ricorso della Regione Lombardia si conclude facendo presente che

le violazioni lamentate derivano, in definitiva, dalla violazione

dell'art. 9 del decreto n. 616 del 1977, secondo il quale le funzioni

di polizia amministrativa sono meramente strumentali rispetto alle

funzioni di amministrazione attiva esercitate sia a titolo di

competenza propria che a titolo di delega.

4. - Con ricorso del 14 ottobre 1982, ritualmente notificato e

depositato, la Regione Liguria ha impugnato lo stesso art. 1 del

decreto n. 571 del 1982 per violazione degli artt. 117 e 118 della

Costituzione, in relazione agli artt. 7, 8, 9, 18, 19, 47, 52 lett.

a, 69, 101 e seguenti (difesa del suolo dall'inquinamento) del d.P.R.

n. 616 del 1977 e agli artt. 7, 11, 13, 14 e 17 della legge n. 833

del 1978, nelle previsioni di seguito indicate.

4.1. - Con riferimento all'individuazione degli uffici periferici

del Ministero dell'interno, la Regione Liguria prospetta gli stessi

profili di lesione delle proprie competenze già indicati dalla

Toscana, allegando motivi sostanzialmente analoghi, salva la

precisazione che, per quanto riguarda la legge n. 366 del 1941, la

regione lamenta solo la violazione della propria competenza

legislativa. E ciò perché nessuna delle sanzioni pecuniarie

previste dalla ricordata legge (artt. 9, 14, 16, 20 e 21) atterrebbe

alle residue competenze statali indicate dall'art. 102 del decreto n.

616 del 1977. Pertanto, secondo la ricorrente, non rileverebbe il

problema se si tratti di competenze proprie o delegate delle Regioni

ovvero di competenze del Comune o della Provincia.

4.2. - Anche le censure nei confronti delle previsioni relative

alle competenze degli uffici periferici dei Ministeri

dell'agricoltura, della sanità e dei beni culturali e ambientali

coincidono con quelle prospettate dalla Regione Toscana. In più la

Liguria sottolinea soltanto come le previsioni impugnate contrastino

con leggi regionali che hanno disciplinato ex novo le materie cui le

infrazioni si riferiscono, sul presupposto della sussistenza in

proposito della competenza regionale, propria o delegata.

5. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che i tre

ricorsi siano dichiarati infondati.

5.1. - Secondo l'Avvocatura, le disposizioni del d.P.R. n. 571 del

1982 attinenti alle competenze degli uffici periferici del Ministero

dell'interno non sarebbero lesive delle competenze costituzionalmente

affidate alle regioni sulla base di due diversi ordini di

considerazioni.

In primo luogo, l'Avvocatura osserva che, affinché la regione

possa applicare le sanzioni amministrative in base alla legge n. 689

del 1981, sarebbe necessario che la stessa risulti titolare

dell'attribuzione amministrativa cui ha riguardo la violazione. Ciò

sarebbe previsto dall'art. 9 del decreto n. 616 del 1977, il quale ha

ricondotto la polizia amministrativa all'interno delle singole

materie di competenza propria delle regioni o loro delegate, nonché

di quelle attribuite a Comuni, alle Province e alle Comunità

montane. E poiché le funzioni di cui si discute sono attribuite ai

Comuni, e non alle regioni, risulterebbe esclusa la competenza

regionale a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, terzo comma,

della legge n. 689 del 1981.

In secondo luogo, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, le

funzioni di cui all'art. 19 del decreto n. 616 del 1977 sarebbero

affidate ai Comuni soltanto per quanto riguarda l'esercizio, mentre

la titolarità sarebbe rimasta in capo allo Stato. E poiché la

disciplina dell'aspetto organizzativo dell'esercizio è stata rimessa

al potere regolamentare degli stessi Comuni (art. 19, secondo comma,

del d.P.R. n. 616 del 1977), non residuerebbe alcun settore

riconducibile alla competenza legislativa regionale in materia di

polizia locale urbana e rurale.

5.2. - Secondo l'Avvocatura anche la previsione della competenza

del funzionario responsabile del Corpo forestale dello Stato per le

violazioni degli artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269, in

materia di produzione e commercio di sementi e piante da

rimboschimento, non lederebbe le competenze regionali, in quanto

l'art. 69, primo comma, del decreto n. 616 del 1977, nel delegare le

funzioni previste da tale legge, ha previsto espressamente che

restino ferme le disposizioni di cui agli articoli prima indicati.

5.3. - Parimenti infondate sono, secondo l'Avvocatura dello Stato,

le censure contenute nei ricorsi delle Regioni Toscana, Lombardia e

Liguria a proposito delle competenze degli uffici periferici del

Ministero dei trasporti previste dall'atto impugnato.

Innanzitutto, gli artt. 152 e 153 (rectius: 153 e 154) del T.U. per

le ferrovie concesse all'industria privata e per le tranvie (r.d. 9

maggio 1912, n. 1447), allorché prevedono sanzioni in relazione a

comportamenti da cui possono derivare danni allo Stato per mancata

percezione delle tasse sui biglietti di viaggio, non invaderebbero

materie di competenza regionale. Analogamente, le fattispecie

contemplate dagli artt. 204, 212 e 213 riguarderebbero profili

estranei all'attività di trasporto di competenza regionale.

In secondo luogo, sempre secondo l'Avvocatura, degli articoli del

codice della navigazione indicati nell'atto impugnato alcuni non

potrebbero assolutamente riferirsi alla navigazione interna (p.es.

gli artt. 1227 e 1233), mentre altri, pur potendo riferirsi sia alla

navigazione marittima che a quella interna, andrebbero interpretati

come riferiti soltanto alle violazioni inerenti alle materie di

competenza statale. Una più approfondita verifica delle varie

ipotesi indicate nei ricorsi delle regioni è stata preannunciata

nell'atto di costituzione, anche se poi non ha avuto alcun seguito.

In terzo luogo, con riguardo alla competenza statale per le

infrazioni al divieto di fumare (l. 11 novembre 1975, n. 584), la

previsione dell'atto impugnato si riferirebbe, secondo l'Avvocatura,

soltanto alle infrazioni commesse sui servizi di trasporto di

competenza statale.

Infine, sempre secondo l'Avvocatura, anche le violazioni al d.P.R.

11 luglio 1980, n. 753, che ha dettato nuove norme in materia di

polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di

altri mezzi di trasporto, esulerebbero dalle materie di competenza

propria o delegata delle regioni, perché queste ultime, se a norma

dell'art. 86, terzo comma, del decreto n. 616 del 1977, partecipavano

soltanto all'esercizio di una funzione che rimaneva statale, ora

invece, a norma del d.P.R. n. 753 del 1980, non possono vantare

neppure tale partecipazione.

5.4. - A proposito delle numerose lesioni di competenze regionali

prospettate con riferimento all'indicazione degli uffici periferici

del Ministero della sanità, l'Avvocatura dello Stato, pur non

negando che con tali norme si affida ad uffici statali l'applicazione

di sanzioni ricadenti in materie di competenza regionale, sostiene

che tali previsioni si riferiscono solo alla Sicilia, dove, appunto,

gli uffici statali sarebbero ancora transitoriamente competenti in

materie che nel restante territorio nazionale sono invece di

competenza regionale.

5.5. - Infine, con riferimento alla competenza degli uffici

periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali in

relazione alle violazioni di cui all'art. 58 della legge 1 giugno

1939, n. 1089, l'Avvocatura dello Stato, pur non negando la

competenza regionale affermata nei ricorsi, evidenzia come tale

competenza non esaurisca l'ambito di applicazione del ricordato art.

58. Da ciò conseguirebbe che nessuna censura potrebbe essere

sollevata con riferimento alle violazioni rientranti in materie di

competenza statale.

6. - La Regione Toscana ha presentato due memorie - una per la

camera di consiglio del 25 novembre del 1987 (nel cui ruolo era stato

in origine inserito il presente conflitto) e l'altra per l'udienza

pubblica del 22 marzo 1988 - allo scopo di dimostrare

l'ammissibilità e la fondatezza del proposto conflitto a difesa

delle proprie competenze, trasferite o delegate.

Poiché la regola posta dall'art. 17 della legge n. 689 del 1981 è

che il rapporto da cui scaturisce l'applicazione della sanzione

amministrativa o l'archiviazione va presentato alla regione per le

materie di propria competenza, trasferita o delegata che sia, ne

conseguirebbe che, quando l'atto impugnato indica la competenza di

qualche ufficio statale per violazioni attinenti a materie di

competenza regionale (propria o delegata), l'illegittimità del

decreto impugnato comporterebbe anche la lesione dell'autonomia

legislativa o amministrativa della regione. Di modo che, ove la

materia risulti trasferita alle regioni, si verificherebbe una

violazione della autonomia legislativa e di quella amministrativa ad

esse riconosciuta; ove, invece, le funzioni attinenti a materie di

competenza regionale siano svolte dai Comuni o da altri enti, si

avrebbe violazione della sola autonomia legislativa; ove, infine, le

funzioni risultino delegate alle regioni, si avrebbe violazione

dell'art. 9 del decreto n. 616 del 1977, in virtù del quale il

regime giuridico delle funzioni attinenti all'applicazione delle

sanzioni amministrative si identifica con quello proprio delle

funzioni cui quelle accedono. Qualora, poi, le funzioni fossero state

delegate per dare organicità al trasferimento delle funzioni nella

stessa materia, si avrebbe anche violazione dell'art. 117 della

Costituzione, in correlazione con le norme che hanno disposto il

trasferimento delle funzioni. Considerato in diritto

1. - I conflitti di attribuzione promossi dalle regioni Toscana,

Lombardia e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe sono stati

sollevati a seguito dell'emanazione del d.P.R. 29 luglio 1982, n.

571, intitolato "Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma,

e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,

concernente modifiche al sistema penale". L'art. 1 di tale decreto,

nell'individuare gli uffici periferici dei Ministeri ai quali

dev'esser presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma,

della legge n. 689 del 1981, al fine dell'applicazione delle sanzioni

amministrative cui si riferisce l'art. 32 della stessa legge,

lederebbe le competenze garantite alle regioni dagli artt. 117 e 118

Cost., come attuati dagli artt. 7, 8, 9, 18, 19, 47, 52, lett. a, 69,

84, 86, 97, 101-104 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché dagli

artt. 7, 11, 13, 14 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e

dall'art. 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nella logica dei vari ricorsi qui esaminati, le molteplici lesioni

dell'autonomia regionale ora riferite vanno ricondotte alla pretesa

violazione di un unico principio - quello posto dall'art. 9 del

d.P.R. n. 616 del 1977, che risulterebbe confermato, per i profili

qui interessanti, dall'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del

1981 -, secondo il quale le regioni esercitano le funzioni di polizia

amministrativa attinenti alle singole materie ad esse attribuite o

delegate sulla base del medesimo titolo con il quale detengono le

competenze relative alle materie cui quelle funzioni accedono.

Dal momento che i conflitti di attribuzione in esame hanno origine

dal medesimo atto e sono basati su motivi identici o analoghi, i

relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica

sentenza.

2. - Il decreto n. 571 del 1982, che dà origine ai presenti

conflitti, è stato emanato in attuazione dell'art. 17 della legge n.

689 del 1981. Quest'ultimo prevede che, qualora le sanzioni

amministrative cui si riferisce l'art. 32 della medesima legge non

siano state oblate all'atto della contestazione o entro sessanta

giorni dalla notificazione, deve essere presentato rapporto a un

ufficio ministeriale periferico (o, in mancanza, al prefetto) ovvero,

quando la violazione attiene a una materia di competenza delle

regioni o a funzioni amministrative ad esse delegate, ad un ufficio

regionale. In esecuzione di questa disposizione, il decreto impugnato

individua, a norma del ricordato art. 17, gli uffici ministeriali

periferici competenti a ricevere i suddetti rapporti.

Secondo le ricorrenti, l'individuazione compiuta dal decreto

impugnato comporterebbe molteplici forme di lesione dell'autonomia

costituzionalmente garantita alle regioni, in quanto uffici

periferici dei Ministeri sarebbero indicati come competenti anche per

infrazioni rientranti in materie di competenza regionale, propria o

delegata.

3. - Va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità di due conflitti

prospettati dalla Regione Toscana.

Nel ricorso di quest'ultima regione, fra le norme integratrici del

parametro costituzionale rappresentato dall'art. 117 Cost. è

indicato anche l'art. 8 del d.P.R. n. 616 del 1977. Tuttavia, poiché

tale profilo non ha alcuno svolgimento in nessuno degli scritti

difensivi della Regione e poiché l'art. 8 si riferisce a materia del

tutto estranea ai presenti conflitti, la pretesa lesione

dell'autonomia regionale per violazione dell'art. 117 della

Costituzione, in relazione all'art. 8 del d.P.R. n. 616 del 1977, va

dichiarata inammissibile.

Identica pronunzia va adottata in relazione al conflitto relativo

all'asserita competenza degli uffici statali per le infrazioni

attinenti alla previsione del r.d. 31 ottobre 1873, n. 1688, sia

perché la ricorrente non adduce alcun motivo a sostegno della

presunta violazione degli artt. 117 e 118 Cost., che è prospettata

peraltro in termini contraddittori, sia perché il decreto n. 1688

del 1873 tratta di materia del tutto diversa (vigilanza sulle strade

ferrate) da quella cui si riferisce il parametro costituzionale di

cui si assume la violazione (navigazione interna).

4. - Inammissibile è, infine, la doglianza relativa

all'individuazione, da parte del decreto impugnato, di uffici

periferici del Ministero dei trasporti in riferimento alla competenza

a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del

1981, che è formulata dalle Regioni Toscana e Lombardia per le

violazioni alle prescrizioni contenute nel d.P.R. n. 753 del 1980,

concernenti le misure di polizia amministrativa riguardo alle

ferrovie e ad altri esercizi di trasporto. Secondo le ricorrenti, le

disposizioni impugnate sarebbero lesive dell'autonomia regionale

garantita dagli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dall'art. 86,

terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, che assicura alle regioni il

potere di partecipare al controllo della sicurezza degli impianti

fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali,

operato dai competenti uffici dello Stato. Per le ricorrenti,

infatti, tale partecipazione regionale a una competenza riservata

allo Stato è esclusa dal decreto impugnato nella parte in cui questo

si riferisce a misure di polizia attinenti alla sicurezza degli

impianti e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti

regionali.

Per la parte indicata, il ricorso è inammissibile, in quanto la

disposizione contenuta nell'art. 86, terzo comma, del d.P.R. n. 616

del 1977, che le ricorrenti invocano ad integrazione del parametro

costituzionale che si assume violato, è stata abrogata dall'art. 104

del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, vale a dire da una norma entrata

in vigore in data anteriore a quella propria del decreto impugnato.

In altri termini, poiché la sfera di autonomia regionale ritenuta

lesa era puntualmente garantita proprio dalla disposizione abrogata

e, poiché, nello stesso tempo, non può individuarsi negli artt. 117

e 118 Cost., in se considerati, alcun criterio di giudizio

presumibilmente risolutivo del presente conflitto, il ricorso, per il

profilo ora tratteggiato, va dichiarato inammissibile.

5. - I ricorsi proposti non hanno potuto tener conto di un avviso

di rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24

giugno 1983) che ha soppresso il riferimento al, peraltro

inesistente, d.P.R. 27 ottobre 1964, n. 615 e all'art. 5 della legge

29 marzo 1951, n. 327 (Tutela dei prodotti per la prima infanzia), le

cui violazioni avrebbero dovuto obbligare alla trasmissione del

rapporto, di cui all'art. 17 della legge n. 699 del 1981, agli uffici

periferici del Ministero della sanità.

Data l'efficacia retroattiva della rettifica, va dichiarata sul

punto cessata la materia del contendere.

6. - Anche se non eccepite dall'Avvocatura dello Stato, vanno

esaminate due ulteriori questioni pregiudiziali relative

all'ammissibilità dei conflitti di attribuzione sollevati con i

ricorsi indicati in epigrafe. Prima di entrare nel merito dei giudizi

occorre verificare: a) se i conflitti attinenti a funzioni (soltanto)

delegate alle regioni rientrino fra le ipotesi che questa Corte

ritiene ammissibili; b) se le funzioni attinenti a materie delegate

alle regioni, ma esercitate in via di subdelega necessaria dai

Comuni, possano dar luogo a una lesione dell'autonomia

costituzionalmente garantita alle regioni stesse.

Come questa Corte ha già precisato (sent. n. 559 del 1988),

perché le regioni possano validamente proporre conflitto di

attribuzione per la pretesa violazione di competenze soltanto

delegate, occorre, da un lato, che dette competenze costituiscano

parte integrante del patrimonio delle loro attribuzioni e non siano

pertanto soggette a "poteri concorrenti" dello Stato e, dall'altro,

che le competenze delegate "per il modo in cui sono disciplinate e

per il fine in vista del quale sono conferite, costituiscano

un'integrazione necessaria delle competenze proprie, di modo che la

lesione delle prime comporti anche una menomazione delle seconde".

Da ciò consegue, come è stato precisato nella sentenza appena

citata, che non è sufficiente, ancorché necessario, prospettare

solamente la pretesa violazione di un parametro costituzionale,

poiché, ove la delega prevista sia dotata di un carattere pienamente

volontario, non vi sarebbe alcuna possibilità di lesione della sfera

di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni.

È sulla base di tali principi che va verificata l'ammissibilità

dei conflitti relativi alle funzioni delegate di cui le regioni

lamentano la lesione, e precisamente le funzioni definite dalle

seguenti disposizioni: a) dall'art. 52, lett. a, del decreto n. 616

del 1977 (pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e

bevande); b) dall'art. 69 del medesimo decreto, in relazione agli

artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269 (disciplina della

produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento); c)

dall'art. 86 del decreto n. 616 del 1977 (linee ferroviarie in

concessione); d) dall'art. 7 della legge n. 833 del 1978.

6.1. - Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, nel caso

delle funzioni delegate alle regioni dall'art. 52, lett. a, del

d.P.R. n. 616 del 1977, fra tali funzioni e quelle trasferite alle

regioni si è stabilita una saldatura funzionale tale che l'eventuale

limitazione o invasione delle competenze delegate alle regioni

finisce per impedire o contraddire quell'esercizio "organico" che si

è voluto garantire alle funzioni "proprie" delle regioni e per

menomare così la consistenza costituzionale di queste ultime, come

interpretata e attuata dalla legge n. 382 del 1975 e dal d.P.R. n.

616 del 1977 (v. sent. n. 559 del 1988).

Su tali basi vanno considerati ammissibili i conflitti di

attribuzione proposti in relazione alla pretesa lesione delle

competenze delegate alle regioni in forza dell'art. 52, lettera a,

del decreto n. 616 del 1977.

6.2. - Alla medesima conclusione si deve pervenire in ordine alle

funzioni delegate alle regioni in forza dell'art. 69 e dell'art. 86,

primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.

Il primo di tali articoli, delegando alle regioni le funzioni di

cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina

della produzione e del commercio di sementi e di piante di

rimboschimento, mira a integrare organicamente il settore trasferito

alle medesime regioni, relativo alle funzioni e ai beni della

soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, nonché ai

poteri attinenti all'imposizione di vincoli e alla responsabilità

per la difesa degli incendi, salvo il servizio di difesa mediante

mezzi aerei. La stretta strumentalità delle funzioni delegate al

settore delle foreste è, infatti, evidente ed è giustificata dalla

necessità di soddisfare una duplice e opposta esigenza: da un lato,

permettere alle regioni di regolare un sub-settore, quello della

produzione e del commercio di sementi e di piante da rimboschimento,

senza il quale non può certo realizzarsi alcuna disciplina

regolatrice o di sviluppo del settore forestale; dall'altro,

conservare allo Stato i necessari poteri al fine di soddisfare le

esigenze di uniformità e di controllo, le quali sono particolarmente

forti nel sub-settore considerato (al punto che i decreti di

trasferimento del 1972 avevano mantenuto su di esso la piena riserva

statale).

Del resto, va pure sottolineato che l'art. 69 non prevede alcun

"potere concorrente" in capo allo Stato, di modo che si deve supporre

che la delega ivi prevista intenda conferire le funzioni considerate

al patrimonio dei poteri costituzionalmente affidato alle regioni.

Del tutto analogo è il regime giuridico proprio delle funzioni

delegate considerate dall'art. 86, primo comma, del d.P.R. n. 616 del

1977. Quest'ultimo, infatti, provvede a delegare alle regioni la sub-materia delle linee ferroviarie in concessione, con l'evidente

finalità di conferire organicità al settore trasferito alle

medesime regioni, costituito dalle tramvie e linee automobilistiche

di interesse regionale (art. 84). La stretta strumentalità di tale

delega rispetto al settore organico appena accennato si giustifica

sulla base del nuovo criterio organizzativo introdotto nella materia

dal decreto n. 616 del 1977, il quale è diretto a privilegiare una

ripartizione di competenze tale da assicurare alle regioni l'insieme

dei compiti necessari alla gestione complessiva di un bacino d'utenza

piuttosto che alla disciplina dei singoli mezzi di trasporto

impiegati. Anche in tal caso, essendo le suindicate funzioni affidate

alle regioni senza che sia conservata allo Stato alcuna specie di

"poteri concorrenti", si deve ritenere che la delega in esame integri

necessariamente il settore organico cui accede, di modo che il

relativo conflitto deve considerarsi ammissibile.

6.3. - Inammissibili sono, invece, i ricorsi delle regioni nelle

parti in cui muovono censure all'atto impugnato per violazione delle

competenze delegate dall'art. 7 della legge n. 833 del 1978 (artt.

190, 195, 197, 254, 264, 284 e 330 del T.U. delle leggi sanitarie,

r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 5 della legge 25 luglio 1956, n.

837, intitolata "Riforma della legislazione vigente per la profilassi

delle malattie veneree"; artt. 10 e 14 della legge 29 maggio 1974, n.

256, intitolata "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e

della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi").

Poiché l'art. 7, al quarto comma, pone alle regioni l'obbligo di

esercizio delle funzioni delegate mediante sub-delega ai Comuni, non

è possibile considerare le disposte deleghe come necessariamente

strumentali all'esercizio organico di competenze loro trasferite, in

quanto l'obbligo di esercizio delle funzioni delegate mediante sub-delega ai comuni rende evidente che la delega non è stata disposta

per dare organicità a funzioni proprie della regione,

costituzionalmente tutelate, ma è diretta, semmai, a integrare le

funzioni dei Comuni, salva l'intermediazione della regione allo scopo

di indirizzarne gli interventi (art. 7, secondo comma, d.P.R. n. 616

del 1977).

7. - Al fine di risolvere nel merito i conflitti sollevati con i

ricorsi indicati in epigrafe, occorre seguire il criterio di

ripartizione delle competenze definito dall'art. 17, terzo comma,

della legge n. 689 del 1981, che, in conformità con l'art. 9 del

d.P.R. n. 616 del 1977, impone la presentazione agli uffici regionali

del rapporto necessario per l'applicazione delle sanzioni

amministrative, alle quali si riferisce l'art. 32 della stessa legge,

ogniqualvolta la violazione attenga a materie affidate alle

competenze proprie delle regioni o alle funzioni amministrative

delegate alle medesime. In base allo stesso principio, l'art. 17

prevede, poi, che il suddetto rapporto debba esser presentato agli

uffici periferici dei Ministeri (o, in mancanza di questi, alle

prefetture), quando la violazione si riferisca a materie rimaste

nella piena titolarità dello Stato, ovvero debba essere presentato,

rispettivamente, al Presidente della Giunta provinciale o al Sindaco,

quando, indipendentemente dall'appartenenza della materia regolata,

siano stati violati regolamenti provinciali o comunali.

In ragione di tale ripartizione di competenze, si deve ritenere

che, mentre spetta allo Stato individuare gli uffici periferici dei

Ministeri competenti a ricevere il suindicato rapporto per le

violazioni di norme disciplinanti materie di propria competenza,

tanto se esercitate da uffici dell'amministrazione statale, quanto se

esercitate dai comuni o da altri enti locali, al contrario spetta

alle regioni individuare i propri uffici competenti a ricevere il

suindicato rapporto per le violazioni di norme attinenti a materie

affidate a competenze regionali, proprie o delegate.

8. - Un primo gruppo di questioni riguarda l'individuazione, da

parte del decreto impugnato, di uffici periferici del Ministero

dell'interno, i quali sono considerati competenti a ricevere il

suindicato rapporto in relazione a violazioni di articoli vari

contenuti nel codice penale, nel testo unico di pubblica sicurezza e

nel relativo regolamento di esecuzione, nonché in relazione a

violazioni delle disposizioni disciplinanti la materia della

raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi

urbani.

8.1. - Fra le infrazioni ora ricordate, alcune riguardano

l'esercizio di mestieri ambulanti. In proposito, viene innanzitutto

in questione la contravvenzione disposta dall'art. 669 c.p., la quale

è stata depenalizzata dall'art. 33, lett. a, della legge n. 689 del

1981, che sottopone a sanzione chiunque eserciti un mestiere girovago

senza essere fornito dell'apposita licenza o violando le varie

prescrizioni stabilite in materia dalle leggi. Inoltre, gli artt. 121

e 124 del T.U. di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)

prescrivono che, al fine di esercitare i mestieri ambulanti, i

cittadini italiani debbono previamente iscriversi in un apposito

registro, mentre gli stranieri debbono previamente fornirsi della

licenza rilasciata dal questore ovvero dall'autorità locale di

pubblica sicurezza, quando l'esercizio dei suddetti mestieri si

riferisca a feste, fiere, mercati. Infine, l'art. 19, nn. 13 e 14,

del d.P.R. n. 616 del 1977 attribuisce ai Comuni le funzioni ora

accennate relative alla licenza temporanea agli stranieri, di cui

all'art. 124 del T.U. di pubblica sicurezza, e alla registrazione

prevista dall'art. 121 dello stesso testo unico.

Le regioni ricorrenti argomentano che, poiché le funzioni in esame

rientrerebbero nella materia della polizia locale urbana e rurale, la

quale ricomprenderebbe, a norma dell'art. 18 del decreto n. 616 del

1977, le attività di polizia non svolte dallo Stato e attinenti

esclusivamente all'ambito del territorio comunale, l'individuazione

degli uffici competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17,

penultimo e ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, dovrebbe

spettare alle regioni, in quanto l'infrazione cui quel rapporto si

riferisce riguarderebbe competenze loro affidate.

La censura è fondata solo con riferimento alle infrazioni relative

all'art. 124, secondo comma, del ricordato T.U. n. 773 del 1931,

riguardanti l'obbligo per gli stranieri che intendano esercitare

mestieri ambulanti in occasione di feste, fiere, mercati ed altre

pubbliche riunioni, di premunirsi di una licenza temporanea.

Contrariamente a quel che sostiene l'Avvocatura dello Stato, con la

sentenza n. 77 del 1987, che ha dichiarato incostituzionali i poteri

prefettizi previsti dall'art. 19, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del

1977 e, nello stesso tempo, ha circoscritto l'applicabilità alla

materia della pubblica sicurezza dei poteri attribuiti alla medesima

autorità dall'art. 19, penultimo comma, dello stesso decreto, questa

Corte ha conseguentemente negato che le funzioni in questione siano

conservate alla competenza dello Stato. D'altra parte, occorre

precisare che, contrariamente a quanto suggerisce la difesa delle

regioni, ciò non significa che le predette funzioni debbano per ciò

stesso essere totalmente iscritte fra quelle regionali attinenti alla

materia della polizia locale, urbana e rurale, regolata dall'art. 18

del d.P.R. n. 616 del 1977. Questa imputazione è, in realtà,

possibile solo in relazione alle funzioni concernenti il rilascio

delle licenze temporanee a favore degli stranieri che intendano

esercitare i mestieri girovaghi in occasione di feste, fiere, mercati

o di altre pubbliche riunioni, ma non in relazione alle altre

funzioni. E ciò perché queste ultime, essendo finalizzate al

rilascio di licenze o di autorizzazioni che permettono l'esercizio

dei mestieri ambulanti anche al di fuori del territorio comunale, non

possono certo farsi rientrare fra le attività di polizia locale

regolate dall'art. 18 del d.P.R. n. 616 del 1977.

8.2. - Fra i conflitti sollevati in relazione all'individuazione di

uffici periferici del Ministero dell'interno al fine della

determinazione della competenza a ricevere i rapporti di cui all'art.

17 della legge n. 689 del 1981, va accolto il ricorso delle regioni

nella parte in cui si riferisce alle infrazioni concernenti l'art.

180 del regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica

sicurezza (r.d. 6 maggio 1940, n. 635). Secondo le ricorrenti questo

articolo, che impone ai pubblici esercenti l'obbligo di esporre in un

luogo visibile al pubblico, sito nel proprio locale di esercizio, la

licenza, l'autorizzazione, la tariffa dei prezzi e gli altri atti

indicati nel secondo comma del medesimo articolo, conterrebbe

prescrizioni attinenti a funzioni riguardanti la materia della

polizia locale (così ritengono le Regioni Toscana e Liguria) ovvero

attinenti alle funzioni delegate dall'art. 52, lett. a, del d.P.R. n.

616 del 1977, riguardanti i pubblici esercizi di vendita e consumo di

alimenti e bevande (così ritiene la Lombardia).

Per la parte indicata il ricorso va accolto in base alla

considerazione che, nello stabilire l'obbligo dei pubblici esercenti

di esporre determinati atti pubblici nei locali di esercizio, il

ricordato art. 180, perseguendo l'interesse pubblico volto a

facilitare i controlli e la vigilanza in ordine all'adempimento degli

obblighi previsti a carico dei medesimi esercenti, mira evidentemente

a garantire la regolarità e la sicurezza della vendita e del consumo

di alimenti e bevande. Poiché, pertanto, le relative funzioni

rientrano nella polizia amministrativa connessa alle funzioni

delegate alle regioni ad opera dell'art. 52, lett. a, del d.P.R. n.

616 del 1977, la determinazione degli uffici competenti a ricevere i

rapporti di cui all'art. 17, u.c., della legge n. 689 del 1981 non

può che spettare alla regione a titolo di competenza delegata, ai

sensi dell'art. 9, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.

8.3. - Sempre nell'ambito della individuazione operata dal decreto

impugnato riguardo agli uffici periferici del Ministero dell'interno

come uffici competenti a ricevere i suindicati rapporti, vanno invece

respinte le pretese delle ricorrenti dirette ad affermare la propria

competenza in relazione alle infrazioni delle prescrizioni previste

dalle seguenti norme: a) art. 687 c.p., il quale punisce chiunque

acquista o consuma, in un pubblico esercizio, bevande alcoliche fuori

dell'orario in cui ne è permessa la vendita; b) art. 181 del

regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza

(r.d. n. 635 del 1940), il quale vieta la somministrazione di bevande

alcoliche come prezzo di scommessa o di gioco, nonché la loro

vendita a prezzo ragguagliato ad ora o a frazione di ora; c) art. 186

dello stesso regolamento, secondo il quale, all'ora di chiusura dei

pubblici esercizi, deve cessare ogni somministrazione agli avventori

e deve essere sgomberato il locale.

Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, le prescrizioni

ora ricordate non possono essere ricondotte alle funzioni di polizia

locale, né a quelle attinenti alla polizia amministrativa che, a

norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, sono delegate alle

regioni, in quanto accessorie alle funzioni indicate dall'art. 52,

lett. a, dello stesso decreto. In realtà, le funzioni richiamate

dagli articoli prima menzionati rientrano fra quelle concernenti la

pubblica sicurezza, per il fatto che l'interesse pubblico perseguito

con le suddette disposizioni riguarda la tutela dell'ordine pubblico,

essendo dirette, quelle norme, a prevenire gli abusi nel consumo

delle bevande alcoliche e le possibili conseguenze nel mantenimento

della quiete pubblica. Sulla base di tale considerazione, pertanto,

non vi può esser alcun dubbio che, come questa Corte ha già

precisato in una precedente pronunzia (sent. n. 77 del 1987), le

funzioni ora analizzate devono ritenersi riservate allo Stato. Di

conseguenza, anche la competenza a ricevere i rapporti di cui

all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 deve esser determinata dallo

Stato, nel senso che ad esso spetta l'individuazione degli uffici

statali periferici appositamente competenti.

8.4. - Un ultimo conflitto relativo alla pretesa competenza degli

uffici periferici del Ministero dell'interno a ricevere i rapporti di

cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 riguarda l'imputazione

della predetta competenza al prefetto in riferimento alle infrazioni

delle prescrizioni contenute nella legge 20 marzo 1941, n. 366, legge

che conteneva la disciplina della raccolta, del trasporto e dello

smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'imputazione così operata

dal decreto impugnato produrrebbe, ad avviso delle Regioni Toscana e

Liguria, una lesione delle competenze che l'art. 101 (e seguenti) del

d.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito alle regioni stesse in materia

di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Sotto tale profilo, il ricorso va accolto.

Premesso, in via di fatto, che la disciplina sulla raccolta, il

trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiamata dal

decreto impugnato non è più vigente nel nostro ordinamento dopo

l'entrata in vigore del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (il quale ha

dato attuazione a varie direttive comunitarie) e che, quindi, la

rilevanza del conflitto in questione riguarda il brevissimo periodo

intercorrente fra l'entrata in vigore del decreto impugnato e quella

del decreto n. 915 del 1982, sta di fatto che, come questa Corte ha

inequivocabilmente ammesso in una precedente pronunzia (sent. n. 192

del 1987), la materia qui in considerazione rientra indubbiamente fra

quelle attribuite alla competenza regionale. L'art. 101, secondo

comma, lett. b, del d.P.R. n. 616 del 1977 ha, infatti, trasferito

alle regioni la "disciplina della raccolta, trasformazione e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali", senza prevedere

in proposito alcuna riserva allo Stato (v. art. 102, dello stesso

decreto). Di modo che non poteva non spettare alle regioni

l'individuazione degli uffici competenti a ricevere il rapporto di

cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 in relazione alle

infrazioni concernenti la legge n. 366 del 1941.

9. - Un altro conflitto di attribuzione è stato sollevato dalle

Regioni Toscana e Liguria in relazione alla determinazione, contenuta

nel decreto impugnato, circa la competenza degli uffici periferici

del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a ricevere il rapporto

di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1982 per le infrazioni

degli obblighi imposti dagli artt. 27 e 28 della legge 22 maggio

1973, n. 269, concernenti la produzione e il commercio di sementi e

piante da rimboschimento.

Gli articoli da ultimo menzionati contengono le norme sanzionatorie

relative ad una disciplina legislativa, emanata in attuazione della

direttiva della C.E.E. 14 giugno 1966, n. 404, la quale mira a

migliorare e a incrementare la produzione legnosa anche attraverso

l'adozione di provvedimenti autorizzatori (licenza di produzione,

licenza di vendita, etc.) e la previsione di obblighi e di

adempimenti predeterminati (comunicazione delle quantità stoccate,

prescrizioni relative al confezionamento e al trasporto del

materiale, etc.). Più precisamente, mentre l'art. 27 prevede tanto

le sanzioni per gli inadempimenti concernenti gli obblighi previsti

dagli articoli precedenti, quanto una clausola sanzionatoria generale

relativa alla violazione di norme contenute nello stesso decreto non

altrimenti sanzionate, l'art. 28, invece, determina il procedimento

di applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste

(rapporti all'autorità competente, possibilità di oblazione entro

un certo termine, etc.).

Le Regioni Toscana e Liguria rivendicano per se la competenza in

contestazione asserendo che quest'ultima rientra nella polizia

amministrativa accessoria alle funzioni che l'art. 69, primo comma,

del d.P.R. n. 616 del 1977 ha delegato alle regioni.

Per il profilo considerato, il ricorso va accolto.

Non vi può esser dubbio, infatti, che le norme sanzionatorie

contenute nei citati artt. 27 e 28 della legge n. 269 del 1973, in

relazione alla violazione delle quali va determinata la competenza a

ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981,

contengano misure di polizia amministrativa dirette a garantire la

regolarità e la qualità della produzione di materiale legnoso. E,

poiché l'art. 69, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 delega

alle regioni "le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269,

concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi

e di piante di rimboschimento", si deve concludere che, ai sensi

dell'art. 9, secondo comma, del decreto n. 616, spetta alle regioni

anche il potere di determinare gli uffici competenti a ricevere i

rapporti (ex art. 17 della legge n. 689 del 1981) per le infrazioni

agli obblighi sanzionati dagli artt. 27 e 28 della legge n. 269 del

1973, trattandosi di misure di polizia amministrativa che accedono a

funzioni delegate alle regioni.

Né, in senso contrario, si può sostenere, come fa l'Avvocatura

dello Stato, che, nel delegare alle regioni le predette funzioni,

l'art. 69 del decreto n. 616, affermando che "restano ferme le

disposizioni di cui al capo V e agli artt. 27 e 28" della legge n.

269 del 1973, intenda dire che è conservata allo Stato la competenza

a determinare le sanzioni previste negli articoli da ultimo citati e

il relativo procedimento di applicazione. Per quanto la dizione usata

dall'art. 69 sia tutt'altro che chiara e lasci spazio, ad un esame

meramente testuale, anche ad interpretazioni come quella avanzata

dall'Avvocatura dello Stato, non si può dimenticare che, quando una

formulazione legislativa si presenta intrinsecamente ambigua, questa

va analizzata, per estrarne il più probabile significato, sulla base

di un'interpretazione sistematica, che ne determini il senso in

correlazione con i principi ispiratori della materia.

Sotto tale profilo, non v'è dubbio che il significato che

l'Avvocatura dello Stato conferisce all'inciso "fermi restando gli

artt. 27 e 28" si pone in diretto contrasto con il principio generale

desumibile dall'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, secondo il quale

la competenza a disciplinare e irrogare le sanzioni amministrative

deve seguire le medesime regole di attribuzione o di affidamento

relative alle competenze sostanziali cui quelle sanzioni si

riferiscono. Pertanto, se non si può riconoscere all'inciso

considerato il significato di una deroga al principio ora ricordato -

la quale non avrebbe alcuna giustificazione logica -, si deve

ammettere che esso, lungi dal comportare un limite di competenza, ne

implichi piuttosto uno di contenuto. Esso significa, in altri

termini, che le sanzioni previste dagli artt. 27 e 28, pur rientrando

in funzioni delegate alle regioni (sulle quali queste ultime, ai

sensi dell'art. 7 del decreto n. 616, vantano una potestà

legislativa di organizzazione e di attuazione), non possono essere

integrate o modificate in nulla dalle regioni medesime.

10. - Un ulteriore gruppo di conflitti è stato sollevato in

relazione alla individuazione, da parte del decreto impugnato, degli

uffici periferici del Ministero dei trasporti come competenti a

ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981

per infrazioni a obblighi inerenti a materie che le Regioni Toscana e

Lombardia assumono essere di competenza propria o delegata.

Più precisamente, si tratta di conflitti che sono stati sollevati

per il riconoscimento di competenze relative a violazioni di

prescrizioni imposte dalle seguenti disposizioni: a) dalla disciplina

statale in materia di tramvie e ferrovie in concessione; b) dal

codice della navigazione; c) dalla legge che prevede il divieto di

fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico; d)

dalle norme adottate in materia di polizia, zia, sicurezza e

regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri mezzi di

trasporto.

10.1. - Riguardo alle tramvie e ferrovie in concessione, la

disciplina legislativa che viene in questione al fine della

determinazione della competenza qui in contestazione è data dagli

artt. 153 e 154 del r.d. 9 maggio 1912, n. 1447, intitolato

"Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge per le ferrovie

concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli

automobili".

I predetti articoli, inseriti nel capo VII (Disposizioni

tributarie) e rubricati, rispettivamente, "perdita della tassa

erariale per lo Stato" e "norme per i biglietti di favore",

contengono prescrizioni e sanzioni dirette a garantire la riscossione

da parte dell'amministrazione delle ferrovie, per conto dello Stato,

delle tasse collegate all'emissione dei biglietti. In particolare,

mentre l'art. 153 sanziona con una multa l'illegittima emissione di

biglietti gratuiti, l'art. 154, invece, prevede un duplice obbligo

sanzionato con un'ammenda (ultimo comma), ora depenalizzata. In

particolare, l'art. 154 impone, innanzitutto, che tutti i biglietti

di circolazione gratuita o a prezzo ridotto debbono essere staccati

da un registro a madre e figlia, il quale deve essere esibito ad ogni

richiesta dell'ufficio governativo di controllo "per le opportune

osservazioni nell'interesse dello Stato"; in secondo luogo, obbliga i

concessionari a rendere possibili quelle altre misure o riscontri che

il Governo prescrive al fine di prevenire o scoprire il rilascio

abusivo di biglietti di favore.

A giudizio delle Regioni Toscana e Lombardia il decreto impugnato,

nel determinare la competenza di un ufficio periferico del Ministero

dei trasporti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge

n. 689 del 1981, lederebbe l'autonomia costituzionalmente garantita

alle regioni per la parte in cui prevede quella competenza anche con

riguardo alle infrazioni relative alle tramvie trasferite alle stesse

regioni dagli artt. 79 e 84 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché a

quelle relative alle ferrovie in concessione, che possono essere

delegate alle regioni interessate a norma dell'art. 86 dello stesso

decreto, vale a dire subordinatamente all'assenso delle regioni

medesime e previo risanamento tecnico ed economico a cura dello

Stato.

Il ricorso delle Regioni Toscana e Lombardia va parzialmente

accolto.

Come si è ripetutamente precisato in precedenza, al fine di

determinare la spettanza della competenza qui in contestazione

occorre verificare se l'infrazione cui si riferisce il rapporto ex

art. 17 della legge n. 689 del 1981 inerisca a materie riservate allo

Stato ovvero a materie affidate alla competenza, propria o delegata,

delle regioni, onde applicare il criterio di ripartizione delle

competenze stabilito dall'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977. Allo

scopo, tuttavia, non è certo sufficiente, contrariamente a quanto

suppone la ricorrente, rilevare che la disciplina normativa in

relazione alla quale è delineata l'infrazione in questione sia

topograficamente collocata nell'ambito di un settore affidato alla

competenza regionale (nella specie, le tramvie e ferrovie in

concessione), ben potendo rinvenirsi, pur in materie trasferite o

delegate alle regioni, poteri o submaterie oggetto di una specifica

riserva a favore dello Stato.

Proprio quest'ultimo è il caso relativo alle infrazioni sanzionate

dall'art. 153 del r.d. n. 1447 del 1912, il quale prevede misure di

polizia amministrativa attinenti alla materia dei tributi, a una

materia, cioè, che esula sicuramente dalle competenze affidate alle

regioni a statuto ordinario. Non vi può esser dubbio, infatti, che

la sanzione amministrativa ivi prevista, come del resto la multa

contemplata anteriormente al provvedimento legislativo di

depenalizzazione, siano dirette ad assicurare il rispetto di obblighi

posti a garanzia della pretesa tributaria dello Stato. A ciò

chiaramente conduce l'espressa previsione dell'art. 153, per il quale

la sanzione è condizionata al verificarsi di un danno allo Stato per

perdita o diminuzione delle tasse determinate dagli articoli

precedenti.

Esattamente opposta a quella appena raggiunta è, invece, la

conclusione cui deve pervenirsi in relazione alle prescrizioni

previste dall'art. 154 del r.d. n. 1447 del 1912, per la parte in cui

si riferiscono alle tramvie e alle ferrovie in concessione, ove

queste ultime siano state effettivamente delegate. Le sanzioni

amministrative previste in relazione agli obblighi di cui all'art.

154 si propongono, infatti, di prevenire o di reprimere l'emissione

illegittima di biglietti gratuiti o di favore, oltreché di

consentire, come si legge testualmente nelle disposizioni riferite,

"le opportune osservazioni nell'interesse dello Stato", vale a dire

le opportune osservazioni nell'interesse del concedente, il quale,

dopo il d.P.R. n. 616, con riguardo alle tramvie e alle ferrovie in

concessione (se delegate), non è più lo Stato, ma la regione. In

altre parole, poiché gli atti di concessione di tramvie e di

ferrovie sono diretti, fra l'altro, sia a disciplinare le tariffe da

applicare, sia a determinare, a carico dell'amministrazione

concedente, eventuali obblighi di integrazione collegati

all'ammontare degli introiti derivanti dai biglietti, la violazione

delle relative prescrizioni, per quanto riguarda le tramvie e le

ferrovie in concessione (se delegate), non può esser sanzionata che

dalle regioni, rientrando i relativi poteri nelle funzioni di polizia

amministrativa accessorie a materie trasferite o delegate alle

regioni stesse (art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977). Pertanto, in

riferimento alle infrazioni ora dette, l'individuazione degli uffici

competenti a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge n.

689 del 1981 spetta alle regioni.

10.2. - Sempre in materia di trasporti, le Regioni Toscana e

Lombardia ritengono lese le proprie competenze in relazione

all'individuazione, da parte del decreto impugnato, di uffici statali

come competenti a ricevere in ogni caso il rapporto, di cui al

ricordato art. 17, in relazione alle violazioni delle prescrizioni

stabilite negli artt. 204, 212 e 213 del medesimo r.d. n. 1447 del

1912. Più in particolare, le ricorrenti rivendicano la propria

competenza per la parte in cui i predetti articoli si riferiscono

alle tramvie e alle ferrovie in concessione.

Il ricorso va accolto.

Gli artt. 204, 212 e 213 prevedono sanzioni collegate al mancato

rispetto delle condizioni contenute negli atti di concessione e di

obblighi legislativamente imposti ai concessionari di ferrovie,

quali, ad esempio, l'obbligo di comunicare la situazione patrimoniale

e il conto speciale dell'esercizio, il divieto di opporsi a

ispezioni, l'obbligo di fornire dati, notizie e chiarimenti,

l'obbligo di tenere regolarmente la contabilità dei lavori di

costruzione. A norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, tali

sanzioni, che sono state depenalizzate dalla legge n. 689 del 1981,

rientrano nell'ambito delle misure di polizia amministrativa affidate

alle regioni, in quanto accedono a materie che gli artt. 79, 84 e 86

dello stesso decreto hanno trasferito o delegato alle regioni stesse.

Più precisamente, questi ultimi articoli hanno affidato alle

competenze regionali, ora a titolo di attribuzione ora a titolo di

delega, tutte le funzioni amministrative relative alle tramvie e alle

ferrovie in concessione (e non già le sole attività di trasporto,

come erroneamente suppone l'Avvocatura), riservando allo Stato

soltanto il controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei

veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali. Pertanto,

nei limiti in cui gli artt. 204, 212 e 213 si riferiscono a sanzioni

collegate all'esercizio delle tramvie e delle ferrovie in concessione

(queste ultime, ove effettivamente delegate), la competenza a

determinare gli uffici competenti a ricevere i rapporti ex art. 17

della legge n. 689 del 1981 spetta alle regioni.

10.3. - Il d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, è stato impugnato dalle

Regioni Toscana e Lombardia anche per la parte in cui prevede la

competenza degli uffici statali della motorizzazione a ricevere i

rapporti, di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, in

relazione alle violazioni di numerosi articoli del codice della

navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), e segnatamente: gli artt.

1165, 1168, 1172, 1173, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184, 1186,

1187, 1189, 1192, 1194, 1195, 1197, 1205, 1206, 1208, 1210, 1212,

1215, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224, 1227 e 1233. A sostegno

della loro impugnazione, le ricorrenti affermano che, poiché i

predetti articoli si riferiscono tanto alla navigazione marittima

quanto a quella interna, si sarebbe prodotta con l'atto impugnato una

lesione dell'autonomia regionale in relazione alle competenze

trasferite alle regioni dagli artt. 79 e 97 del d.P.R. n. 616 del

1977 in materia di navigazione interna e porti lacuali.

Il ricorso va parzialmente accolto.

Come riconoscono tutte le parti del presente conflitto, molti degli

articoli sopra citati si riferiscono indistintamente sia a materie di

competenza statale (navigazione marittima e aerea), sia a settori

attribuiti alle regioni (navigazione interna). Poiché non si può

accogliere l'ipotesi interpretativa suggerita dall'Avvocatura,

secondo la quale il richiamo ai predetti articoli deve intendersi

come riferito soltanto alle infrazioni degli obblighi inerenti alla

navigazione marittima e aerea (cioè alle materie di competenza

statale), dato che dal decreto impugnato non si può dedurre alcun

indizio in tal senso, è necessario concludere che il riferimento

operato dal d.P.R. n. 571 del 1982 alle disposizioni del codice della

navigazione prima ricordate deve considerarsi lesivo delle competenze

regionali garantite dagli artt. 79 e 97 del d.P.R. n. 616 del 1977,

nella parte in cui si estende anche alle infrazioni di prescrizioni

riguardanti la navigazione interna. Ciò significa, in altre parole,

che il decreto impugnato è, nei termini appena detti, illegittimo

nella parte in cui si riferisce a infrazioni degli obblighi o dei

divieti previsti in tutti gli articoli sopracitati, salvo quelli

concernenti esclusivamente materie riservate allo Stato, vale a dire

gli artt. 1178, 1179, 1180, 1184, 1208, 1210, 1215, primo e ultimo

comma, 1219, secondo comma, 1221, secondo comma, 1224, primo comma,

1233 del codice della navigazione.

Più precisamente, fra questi ultimi ve ne sono alcuni che,

riferendosi espressamente soltanto alla navigazione marittima e/o a

quella aerea, concernono materie di indubbia competenza statale. Essi

sono, innanzitutto, gli artt. 1219, secondo comma, e 1221, secondo

comma, i quali prevedono sanzioni relative ad aeromobili.

Analogamente gli artt. 1224, primo comma, e 1233, si riferiscono

soltanto alla navigazione marittima o aerea. Alla competenza statale

si collegano anche gli artt. 1208 e 1210 in quanto presuppongono la

presenza all'estero della nave.

Vi sono, poi, altri articoli, fra quelli da ultimo richiamati - e

precisamente gli artt. 1178 (irregolare assunzione di personale),

1179 (assunzione irregolare di minori) e 1180 (assunzione abusiva di

stranieri) -, i quali attengono a materie di competenza statale, in

quanto le sanzioni previste non sono state depenalizzate ai sensi

dell'art. 34, lett. m, della legge n. 689 del 1981, che ha escluso

dalla depenalizzazione i reati previsti dalle leggi relative ai

rapporti di lavoro, compresa la fase dell'assunzione. Alla materia

penale attengono, parimente, gli artt. 1184 e 1215, primo e ultimo

comma, in quanto sottratti a depenalizzazione, ai sensi dell'art. 32,

primo comma, delle citata legge n. 689, dato che, oltre l'ammenda,

prevedono anche l'arresto.

Viceversa, contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura dello

Stato, l'art. 1227 cod. nav., non può essere iscritto fra gli

articoli che disciplinano sanzioni applicabili esclusivamente ad

attività riservate alla competenza statale. Anche se tale articolo

si riferisce testualmente a sanzioni relative all'omessa denuncia del

rinvenimento di un relitto in mare ovvero di un aeromobile

abbandonato o di un relitto di aeromobile, esso, tuttavia, deve

ritenersi applicabile anche alle ipotesi di ritrovamento di relitti

nei fiumi o nei laghi. Come tale, l'art. 1227 cod. nav. contiene

sanzioni amministrative che, riferendosi indistintamente a materie di

competenza statale e a materie attribuite alle regioni, per

quest'ultima parte non giustificano il riferimento a uffici statali,

ai fini della determinazione della competenza a ricevere il rapporto

di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981.

10.4. - Sempre nell'ambito dell'indicazione, da parte del decreto

impugnato, di uffici periferici del Ministero dei trasporti come

competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, appena citato,

le Regioni Toscana e Lombardia si dolgono di una lesione della

propria sfera di competenza in relazione alle sanzioni contenute

nella legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in

determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), per la parte in

cui tali sanzioni si applicano a chiunque fumi su mezzi di trasporto

affidati, a norma degli artt. 84 e 86 del d.P.R. n. 616 del 1977,

alla competenza, propria o delegata, delle regioni.

Il ricorso va accolto.

Come riconosce la stessa Avvocatura dello Stato, non v'è dubbio

che le misure di polizia amministrativa relative al divieto di fumare

rientrano nella competenza statale soltanto quando tale divieto

attenga a materie affidate alla disciplina dello Stato, come è

avvenuto, del resto, con l'art. 83 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753,

contenente le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e

regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di

trasporto statali. Quando, invece, l'infrazione al predetto divieto

inerisce ad attività affidate, a titolo proprio o di delega, alle

regioni, sono queste ultime a vantare, a norma dell'art. 9 del d.P.R.

n. 616 del 1977, la competenza a disciplinare le relative misure di

polizia amministrativa. E poiché, nel caso, il decreto impugnato,

nel designare gli uffici periferici del Ministero dei trasporti come

competenti a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge n.

689 del 1981, si riferisce anche alle infrazioni verificabili sui

mezzi di trasporto tramviario e delle ferrovie in concessione,

nonché nei locali adibiti allo stesso servizio di trasporto (sale di

attesa delle stazioni, etc.), si deve ritenere che per questa parte

esso è illegittimo e lesivo delle competenze regionali (sempreché,

per quanto riguarda le ferrovie in concessione, queste ultime siano

state effettivamente delegate, come già precisato nel punto 10.2

della parte in diritto).

11. - Un ulteriore gruppo di conflitti riguarda l'individuazione,

da parte del d.P.R. n. 571 del 1982, di uffici periferici del

Ministero della sanità. A parte quelli già decisi in via

pregiudiziale (v. punti 6 e 6.3. della parte in diritto), restano da

valutare oltre ai conflitti sollevati in relazione alla già citata

legge sul divieto di fumare in luoghi diversi dai mezzi di trasporto

e dai locali adibiti al medesimo servizio, anche i conflitti promossi

in relazione ad alcuni articoli del T.U. delle leggi sanitarie e alle

norme sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, sui casi di

intossicazione da parassitari, sulla vivisezione, sulla fecondazione

artificiale degli animali, sulla disciplina igienica della produzione

e della vendita degli alimenti e delle bevande.

11.1. - Le Regioni Lombardia, Toscana e Liguria impugnano il d.P.R.

n. 571 del 1982, nella parte in cui indica gli uffici periferici del

Ministero della sanità come competenti a ricevere il rapporto, di

cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, in relazione alle

infrazioni al divieto di fumo nei locali chiusi, come indicati

dall'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare

in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico). Secondo la

Regione Lombardia, il decreto impugnato, quando si riferisce a

violazioni del predetto divieto in locali diversi da quelli

costituiti dai mezzi di trasporto o da quelli comunque adibiti

all'esercizio di tale servizio pubblico, risulterebbe lesivo delle

competenze che l'art. 27, lett. c, del decreto n. 616 del 1977, ha

trasferito alle regioni in materia di "salvaguardia della salubrità,

dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro".

Secondo le Regioni Toscana e Liguria, invece, la medesima previsione

lederebbe le competenze regionali risultanti a contrario dall'art. 6

della legge n. 833 del 1978, che non avrebbe incluso la materia sulla

quale verte il presente conflitto fra quelle tassativamente riservate

allo Stato dal predetto art. 6.

Nei limiti e nei termini che verranno precisati, il ricorso va

parzialmente accolto.

Va premesso, innanzitutto, che è erroneo invocare, come fa la

Regione Lombardia, l'art. 27 del d.P.R. n. 616 del 1977 come norma

diretta a integrare il parametro di costituzionalità sulla cui base

va giudicato il presente conflitto. È noto, infatti, che, per

espressa previsione dell'art. 34 dello stesso decreto, la norma

invocata rientra fra quelle destinate ad esser sostituite dalla

successiva legge di riforma sanitaria. Sicché, con l'adozione di

quest'ultima, avvenuta, per l'appunto, con la legge 23 dicembre 1978,

n. 833, le disposizioni invocate hanno perduto ogni efficacia.

Nonostante ciò, il ricorso delle regioni va parzialmente accolto

su basi diverse. Per la parte qui invocata, infatti, la legge n. 584

del 1975 disciplina il divieto di fumare come misura di polizia

amministrativa. Ciò si desume chiaramente dall'art. 7 della stessa

legge, il quale assoggetta soltanto a sanzioni amministrative le

infrazioni ai divieti previsti dall'art. 1 della legge n. 584. La

conseguenza di quanto premesso è che la competenza sulla osservanza

del divieto di fumare segue, in forza dell'art. 9 del d.P.R. n. 616

del 1977, le regole di ripartizione delle competenze disposte in

relazione alle attività e alle materie cui di volta in volta

inerisce quel divieto. Di modo che, quando la proibizione di fumare

si riferisce a luoghi, locali o mezzi sui quali si esercita la

competenza regionale (come, ad esempio, le corsie degli ospedali, i

musei e le biblioteche affidati alle regioni), quest'ultima

competenza si estende anche alla relativa attività di polizia

amministrativa diretta a garantire il rispetto dell'anzidetta

proibizione.

Per tali ragioni, la competenza a ricevere il rapporto di cui

all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 deve essere determinata dalle

regioni ogni volta che l'infrazione al divieto di fumare avviene in

luoghi, locali o mezzi sui quali, nei termini prima precisati, le

regioni esercitano competenze proprie o ad esse delegate.

11.2. - Le Regioni Toscana e Liguria impugnano il d.P.R. n. 571 del

1982 per la parte in cui designa uffici periferici del Ministero

della sanità come competenti a ricevere il rapporto, di cui all'art.

17 della legge n. 689 del 1981, in relazione a infrazioni commesse

nei confronti delle prescrizioni contenute nei seguenti articoli:

100, 102 e 141 del T.U. delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934 n.

1265); artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 22 del

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264,

sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie,

(r.d. 31 maggio 1928, n. 1334); art. 139, ultimo comma, del T.U.

delle leggi sanitarie; art. 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 638

(Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione

da antiparassitari); art. 5 bis della legge 12 giugno 1931, n. 924

(Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della

vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo, mammiferi ed

uccelli); art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1952,

n. 1009 (Norme per la fecondazione artificiale degli animali); art. 8

della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle

bevande).

Come si è precisato nella parte in fatto, le ricorrenti

rivendicano la propria competenza asserendo che le prescrizioni

contenute negli articoli appena citati ineriscono a materie affidate

alle regioni a titolo di attribuzione propria. Pertanto, esse

concludono, a norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, gli

accertamenti sulle relative infrazioni e le conseguenti misure

applicative, compreso il ricevimento del rapporto di cui all'art. 17

della legge n. 689 del 1981, dovrebbero essere riconosciuti alla loro

competenza.

Il ricorso va accolto.

Come ammette la stessa Avvocatura dello Stato, non si può dubitare

che le prescrizioni contenute negli articoli prima citati ineriscano

a materie di competenza delle regioni. Gli artt. 100, 102 e 141 del

T.U. delle leggi sanitarie, nonché gli artt. 10-18, 20 e 22 del r.d.

n. 1334 del 1928, prevedono obblighi a carico di medici o di

esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, la cui

violazione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative che non

rientrano nelle competenze riservate allo Stato dall'art. 6, lett. q,

della legge n. 833 del 1978 in materia di "determinazione (...) dei

requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie

ausiliarie".

Anche le funzioni previste dall'art. 139, ultimo comma, del T.U.

delle leggi sanitarie (obbligo della levatrice di denuncia degli

infanti deformi) e dall'art. 2 della legge n. 638 del 1975 (obbligo

di denuncia dei casi di intossicazione da parassitari) non hanno

alcuna copertura nell'art. 6 della legge n. 833 del 1978, che

definisce le competenze riservate allo Stato, ma rientrano,

piuttosto, fra i compiti che l'art. 14 della stessa legge affida alle

U.S.L.: protezione sanitaria materno-infantile, riabilitazione,

assistenza medico-generica e infermieristica, nonché accertamenti,

certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale.

Inoltre, l'art. 5 bis della legge n. 924 del 1931 e l'art. 5, primo

e secondo comma, della legge n. 1009 del 1952 attengono alle materie

della vivisezione e della fecondazione artificiale degli animali, le

quali non sono ricomprese fra le funzioni riservate allo Stato in

materia di assistenza veterinaria dalla lett. u dell'art. 6 della

legge n. 833 del 1978, ma rientrano nelle funzioni che l'art. 16

affida alla competenza delle regioni, allorché demanda a

quest'ultime l'emanazione di norme per il riordino dei servizi

veterinari a livello regionale.

Infine, l'art. 8 della legge n. 283 del 1962 punisce con una

sanzione amministrativa (che ha sostituito l'ammenda precedentemente

prevista) il mancato rispetto di prescrizioni dettate per garantire

la bontà e le qualità organolettiche di prodotti alimentari e di

bevande confezionate, al fine di prevenire danni alla salute

pubblica. Anche in tal caso si tratta, dunque, di misure di polizia

amministrativa che attengono a competenze regionali, in quanto l'art.

6, lett. h, della legge n. 833 del 1978 ha riservato allo Stato

soltanto la determinazione degli indici di qualità e di salubrità

degli alimenti e delle bevande alimentari.

In conclusione, dalla inerenza delle molteplici prescrizioni ora

esaminate a materie assegnate alle regioni, consegue il

riconoscimento della competenza regionale relativamente alla

determinazione dei propri uffici come destinatari del rapporto di cui

all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 in conseguenza delle

infrazioni relative alle predette prescrizioni.

Né può affermarsi in senso contrario, come fa l'Avvocatura dello

Stato, che la previsione delle disposizioni impugnate ha una

giustificazione nel fatto che le funzioni ivi previste sono svolte in

Sicilia da uffici statali (medici e veterinari provinciali), non

ancora trasferiti alla regione. Infatti, a parte la considerazione

che tali uffici sono stati oggetto di trasferimento alla Regione

Siciliana mediante il d.P.R. 13 maggio 1985, n. 256, sta di fatto

che, anche per il periodo anteriore, il decreto impugnato manca di

precisare quali dei numerosi articoli di legge siano richiamati

soltanto al fine della presentazione del rapporto ex art. 17 della

legge n. 689 del 1981 ai medici e veterinari provinciali operanti

nella Regione Siciliana. Sicché di fronte all'obiettiva incertezza

sull'applicazione del decreto impugnato per la parte ora considerata,

la quale porta a non escludere l'eventuale riferimento anche alle

altre regioni, questa Corte ribadisce la competenza regionale nella

individuazione dei propri uffici come destinatari del rapporto

previsto dall'art. 17 della legge n. 689 del 1981 e,

conseguentemente, dichiara che spetta alle regioni l'individuazione

degli uffici competenti a ricevere il suddetto rapporto in relazione

alle infrazioni commesse nei confronti delle prescrizioni contenute

negli articoli di legge sopra precisati.

12. - Le Regioni Toscana e Liguria impugnano il d.P.R. n. 571 del

1982 anche in relazione alla designazione di uffici periferici del

Ministero per i beni culturali e ambientali al fine di ricevere il

rapporto di cui al citato art. 17 in conseguenza delle violazioni

agli obblighi previsti dall'art. 58 della legge 1 giugno 1939, n.

1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico o storico). Le

ricorrenti ritengono che il decreto impugnato leda la propria

autonomia costituzionalmente garantita nella parte in cui si

riferisce ai beni culturali facenti parte di raccolte di enti locali,

i quali rientrerebbero nella materia trasferita alle regioni

dall'art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e dall'art. 47 del

d.P.R. n. 616 del 1977.

Il ricorso va accolto.

In effetti, il richiamato art. 58 della legge n. 1089 del 1939

prevede una sanzione, depenalizzata dalla legge n. 689 del 1981, in

conseguenza del mancato invio al ministero competente di un elenco

descrittivo delle cose tutelate dalla stessa legge n. 1089. Pertanto,

non vi può esser dubbio che, per la parte in cui trova applicazione

ai beni culturali rientranti nelle raccolte locali, l'art. 58 si

riferisce a materie trasferite alle regioni dall'art. 7 del d.P.R. n.

3 del 1972 e dall'art. 47 del d.P.R. n. 616 del 1977, materie che, a

loro volta, radicano la competenza regionale sulle correlative misure

di polizia amministrativa, ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto

n. 616. Su questa base, per la parte indicata, non può esser negata

la competenza delle regioni a individuare i propri uffici come

competenti a ricevere i rapporti, di cui all'art. 17 della legge n.

689 del 1982, in conseguenza delle infrazioni del citato art. 58

relative a beni culturali d'interesse locale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi per conflitto di attribuzione, di cui in

epigrafe,

dichiara:

- inammissibili:

il conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Toscana, in

relazione all'art.1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, contenente

"Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma e 17, penultimo

comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 intitolata "Modifiche al

sistema penale", nella parte in cui indica gli uffici periferici dei

ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto

dall'indicato art. 17, primo comma della legge n. 689 del 1981, in

riferimento all'art. 117 della Costituzione, come attuato dall'art. 8

del d.P.R. n. 616 del 1977;

il conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Toscana, in

relazione all'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, nella parte

in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve

essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17, primo

comma, della legge n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a

obblighi o divieti posti dal r.d. 31 ottobre 1873, n. 1688

(Regolamento circa il sindacato e la sorveglianza governativa

sull'esercizio delle strade ferrate);

i conflitti di attribuzione, sollevati dalle regioni di seguito

indicate, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571,

nella parte in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai

quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo

comma, della legge n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a

obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni: art. 190 del

Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934,

n. 1265 (conflitto sollevato dalle Regioni Toscana e Liguria); artt.

195, 197, 254, 264, 284 e 330 del T.U. delle leggi sanitarie

(conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti); art. 5 della

legge 25 luglio 1956, n. 837 (Riforma della legislazione vigente per

la profilassi delle malattie veneree) (conflitti sollevati dalle

Regioni Toscana e Liguria); artt. 10 e 14 della legge 29 maggio 1974,

n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e

dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi)

(conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti); d.P.R. 11 luglio

1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e

regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri mezzi di

trasporto) (conflitto sollevato dalle Regioni Toscana e Lombardia);

- cessata la materia del contendere in riferimento ai conflitti di

attribuzione sollevati dalle Regioni Toscana, Lombardia e Liguria, in

relazione all'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, nella parte

in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve

essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17, primo

comma, della legge n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a

obblighi o divieti posti dal d.P.R. 27 ottobre 1964, n. 615 e

dall'art. 5 della legge 29 marzo 1951, n. 327 (Disciplina della

produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti

dietetici);

- che non spetta allo Stato indicare gli uffici ai quali deve

essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma,

della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conseguenza delle infrazioni

a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni:

a) art. 124, secondo comma, del T.U. di pubblica sicurezza

approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (conflitto sollevato dalle

tre regioni ricorrenti);

b) art. 180 del regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica

sicurezza approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (conflitto

sollevato dalle tre regioni ricorrenti);

c) legge 20 marzo 1941, n. 366 (Raccolta, trasporto e smaltimento

dei rifiuti solidi urbani) (conflitto sollevato dalle Regioni Toscana

e Liguria);

d) artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina

della produzione e del commercio di sementi e piante di

rimboschimento) (conflitto sollevato dalle regioni Toscana e

Liguria);

e) artt. 100, 102 e 141 del T.U. delle leggi sanitarie r.d. n. 1265

del 1934 e artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 22 del r.d.

31 maggio 1928, n. 1334 (Regolamento per l'esecuzione della legge 23

giugno 1927, n. 1264 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle

professioni sanitarie); art. 139, ultimo comma, del T.U. delle leggi

sanitarie r.d. n. 1265 del 1934 e art. 2 della legge 2 dicembre 1975,

n. 638 (Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di

intossicazione da antiparassitari); art. 5 bis della legge 12 giugno

1931, n. 924, (Disposizioni che disciplinano la materia della

vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo, mammiferi e

uccelli) e art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1952,

n. 1009 (Norme per la fecondazione artificiale degli animali); art. 8

della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)

(conflitti sollevati dalle Regioni Toscana e Liguria),

e annulla, conseguentemente, in parte qua, l'art. 1 del d.P.R. 29

luglio 1982, n. 571;

- che non spetta allo Stato indicare gli uffici ai quali deve

essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma,

della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conseguenza delle infrazioni

a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni, nella parte

in cui si riferiscono a materie di competenza regionale come

precisate in motivazione:

a) art. 154 del r.d. n. 1447 del 1912 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria

privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili) (conflitto

sollevato dalle Regioni Toscana e Lombardia);

b) artt. 204, 212 e 213 del r.d. n. 1447 del 1912 (conflitti

sollevati dalle Regioni Toscana e Lombardia);

c) artt. 1165; 1168; 1172; 1173; 1182; 1183; 1186; 1187; 1189;

1192; 1194; 1195; 1197; 1205; 1206; 1212; 1215; secondo e terzo

comma; 1217; 1219; primo comma; 1220; 1221; primo comma; 1223; 1224,

primo comma e 1227 del codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942,

n. 327) (conflitti sollevati dalle regioni Toscana e Lombardia);

d) legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati

locali e su mezzi di trasporto pubblico) (conflitti sollevati dalle

tre regioni ricorrenti);

e) art. 58 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose

d'interesse artistico o storico) (conflitti sollevati dalle Regioni

Toscana e Liguria).

- che spetta allo Stato indicare gli uffici periferici dei

Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto

dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in

conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dalle

seguenti disposizioni:

a) art. 669 cod. pen. e artt. 121 e 124, primo comma, del T.U. di

pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 773 del 1931 (conflitti

sollevati dalle tre regioni ricorrenti);

b) art. 687 cod. pen., artt. 181 e 186 del regolamento per

l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 635

del 1940 (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti);

c) art. 153 del r.d. n. 1447 del 1912 (conflitto sollevato dalle

Regioni Toscana e Lombardia);

d) artt. 1178; 1179; 1180; 1184; 1208; 1210; 1215, primo e ultimo

comma; 1219, secondo comma; 1221, secondo comma; 1224, primo comma,

1233, del codice della navigazione, r.d. n. 327 del 1942 (conflitti

sollevati dalle Regioni Toscana e Lombardia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il Relatore: BALDASSARRE

Deposito in cancelleria 15 novembre 1988.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1034 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte