Sentenza n. 1034/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/11/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 1d.P.R. 571/1982
- art. 15d.P.R. 571/1982
- art. 17legge 689/1981
citata
- art. 669Codice penale
- art. 687Codice penale
- art. 1227Codice della navigazione
- art. 8d.P.R. 571/1982
- art. 17r.d. 1688/1873
- art. 17d.P.R. 571/1982
- art. 190Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
- art. 195Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
- art. 197Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
- art. 254Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
- art. 264Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
- art. 284Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
- art. 330Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
- art. 5legge 837/1956
- art. 10legge 256/1974
- art. 14legge 256/1974
- art. 17d.P.R. 615/1964
- art. 5d.P.R. 615/1964
- art. 124Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 180Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 27legge 269/1973
- art. 28legge 269/1973
- art. 100r.d. 1334/1928
- art. 102r.d. 1334/1928
- art. 141r.d. 1334/1928
- art. 10r.d. 1334/1928
- art. 11r.d. 1334/1928
- art. 12r.d. 1334/1928
- art. 13r.d. 1334/1928
- art. 14r.d. 1334/1928
- art. 15r.d. 1334/1928
- art. 16r.d. 1334/1928
- art. 17r.d. 1334/1928
- art. 18r.d. 1334/1928
- art. 20r.d. 1334/1928
- art. 22r.d. 1334/1928
- art. 139legge 1264/1927
- art. 2legge 638/1975
- art. 5-bislegge 924/1931
- art. 5legge 1009/1952
- art. 8legge 283/1962
- art. 58legge 1089/1939
- art. 121legge 689/1981
- art. 124legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Lombardia e
Liguria notificati il 18 ottobre 1982, depositati in cancelleria il
27 ottobre ed il 3 novembre successivi ed iscritti ai nn. 14, 15 e 16
del registro ricorsi 1982, per conflitti di attribuzione sorti a
seguito del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, dal titolo "Norme per
l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma, e 17 penultimo comma,
della l. 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema
penale".
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
uditi l'Avvocato Stefano Grassi per la Regione Toscana, l'Avvocato
Fabio Lorenzoni per la Regione Lombardia, l'Avvocato Gustavo
Romanelli per la Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Paolo
Vittoria per il Presidente del Consiglio dei
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 18 ottobre 1982, ritualmente notificato e
depositato, la Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione
a seguito dell'emanazione del d.P.R. 22 luglio 1982, n. 571,
intitolato "Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma, e
17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
concernente modifiche al sistema penale", in quanto l'art. 1 del
predetto decreto è ritenuto lesivo degli artt. 117 e 118 della
Costituzione, come attuati dagli artt. 7, 8, 9, 18, 19, 47, 52 lett.
a, 69, 84, 86, 97, 101 e seguenti (in materia di difesa del suolo
dagli inquinamenti) del d.P.R. n. 616 del 1977 e dagli artt. 7, 11,
13, 14 e 32 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
(23 dicembre 1978, n. 833), nonché dell'art. 17, terzo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. - La legge n. 689 del 1981, nel suo capo primo, disegna un nuovo
quadro normativo in tema di sanzioni amministrative che, ai fini del
presente giudizio, si può così riassumere:
a) depenalizzazione di certi reati, con conseguente sostituzione
della prevista multa o ammenda con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro (art. 32);
b) contestazione della violazione immediatamente o, quando ciò non
sia possibile, notificazione della stessa, con possibilità di
pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla
contestazione o notificazione (artt. 14 e 16);
c) qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta,
obbligo di rapporto a un ufficio ministeriale periferico (in
mancanza, al Prefetto) o all'ufficio regionale competente, nel caso
in cui la violazione si riferisca ad una materia di competenza delle
regioni o a funzioni amministrative ad esse delegate (art. 17);
d) gli uffici periferici competenti a ricevere il rapporto di cui
al punto precedente sono individuati, a norma dell'art. 17, penultimo
comma, con decreto presidenziale, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla pubblicazione
della legge in esame;
e) le regioni, entro lo stesso termine di centottanta giorni,
devono provvedere, con legge, per le materie di loro competenza (art.
17, ultimo comma);
f) i proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti cui era
attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o
dell'ammenda, tranne il caso delle sanzioni relative a materie di
competenza delle regioni, o ad esse delegate, i cui proventi spettano
alle regioni medesime (art. 29).
Il decreto impugnato è esattamente quello previsto dall'art. 17,
penultimo comma (indicato al punto d). In relazione ad esso la
Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione ritenendo che,
nel procedere all'individuazione degli uffici periferici dello Stato
ai quali dev'esser presentato il rapporto di cui al precedente punto
c, il decreto si riferisca in taluni casi a funzioni trasferite o
delegate alle regioni. In tali ipotesi, pertanto, esso contrasterebbe
con gli artt. 117 e 118 Cost., per il tramite della violazione delle
norme interposte stabilite dall'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977 (e
confermate, per i profili qui rilevanti, dall'art. 17, terzo comma,
della legge n. 689 del 1981), in base alle quali la polizia
amministrativa e, quindi, anche l'applicazione delle sanzioni
amministrative costituirebbero una sub-materia che, per quanto si
riferisce a misure di polizia attinenti a materie trasferite o
delegate alle regioni, rientrerebbero in queste ultime.
Questo motivo generale di impugnazione, che induce la Regione
ricorrente a chiedere che le sia riconosciuto il potere di
determinare nelle materie indicate gli uffici competenti a ricevere i
rapporti di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 e che sia
annullato in parte qua il decreto impugnato, è, poi, specificato
dalla stessa ricorrente in censure più particolari, che, sulla
scorta della struttura dell'art. 1 del d.P.R. n. 571 del 1982, sono
articolate ministero per ministero.
2.1. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero
dell'interno, l'atto impugnato prevede la competenza delle prefetture
a ricevere i suindicati rapporti in relazione alle violazioni di
obblighi vari concernenti i mestieri girovaghi (art. 669 c.p. e artt.
121 e 124 del testo unico di pubblica sicurezza r.d. 18 giugno 1931,
n. 773), il consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non
consentita (art. 687 c.p.), gli esercizi pubblici (artt. 180, 181 e
186 del menzionato regolamento di esecuzione del T.U. di pubblica
sicurezza).
Secondo la ricorrente, tali funzioni, le quali sono attribuite ai
Comuni dall'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, rientrerebbero nella
materia regionale della polizia locale urbana e rurale, di cui
all'art. 117 della Costituzione, così come attuato dall'art. 18
dello stesso decreto n. 616. Pertanto, sempre ad avviso della
ricorrente, la destinataria del rapporto di cui al menzionato art.
17, primo comma della legge n. 689 del 1981, non dovrebbe essere la
prefettura, bensì la regione.
La stessa previsione, poi, lederebbe la competenza delegata alle
regioni dall'art. 52, lett. a, del d.P.R. n. 616 del 1977, in materia
di pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, là
dove stabilisce che le prefetture debbono essere destinatarie anche
dei rapporti relativi alla violazione delle sanzioni concernenti gli
esercizi pubblici.
Infine, le stesse disposizioni, laddove prevedono la competenza
delle prefetture ad avere i suindicati rapporti per le violazioni
della legge 20 marzo 1941, n. 366, concernente la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, lederebbero
egualmente le competenze regionali, in quanto, secondo la ricorrente,
si tratterebbe di attività rientranti nelle competenze trasferite
alle regioni dagli articoli 101 e seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977
(tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).
2.2. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero
dell'agricoltura, l'atto impugnato attribuisce al funzionario del
Corpo forestale dello Stato responsabile nella provincia la
competenza a ricevere i suindicati rapporti in relazione alle
violazioni di cui agli artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n.
269, intitolata "Disciplina della produzione e del commercio di
sementi e piante di rimboschimento".
Secondo la Regione Toscana, poiché tali articoli prevedono
funzioni comprese fra quelle delegate alle regioni dall'art. 69 del
d.P.R. n. 616 del 1977, primo comma, le disposizioni impugnate
violerebbero l'art. 9 dello stesso decreto nonché l'art. 17, terzo
comma, della legge n. 689 del 1981.
2.3. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero dei
trasporti, l'atto impugnato prevede la competenza di vari uffici
periferici del ministero medesimo ad avere i suindicati rapporti in
relazione alle violazioni degli artt. 153, 154, 204, 212 e 213 del
r.d. 9 maggio 1912, n. 1447 (T.U per le ferrovie concesse
all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le
automobili), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare
in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) e del d.P.R.
11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza
e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri mezzi di
trasporto). Secondo la ricorrente, le predette disposizioni
lederebbero tanto le competenze regionali trasferite dall'art. 84 del
d.P.R. n. 616 del 1977 (cioè quelle attinenti alle tramvie e linee
automobilistiche d'interesse regionale), quanto le competenze
delegate dall'art. 86 dello stesso decreto (funzioni amministrative
in materia di linee ferroviarie in concessione, di linee ferroviarie
secondarie gestite dalle ferrovie dello Stato, etc.).
Contrasterebbe, invece, con le competenze regionali in materia di
navigazione interna, che sono state trasferite alle regioni dall'art.
97 del ricordato decreto n. 616 del 1977, la previsione della
competenza degli uffici periferici del Ministero dei trasporti a
ricevere i rapporti suindicati per le violazione a vari articoli del
codice della navigazione (artt. 1165, 1168, 1172, 1173, 1178, 1179,
1180, 1182, 1183, 1184, 1186, 1187, 1189, 1192, 1194, 1195, 1197,
1205, 1206, 1208, 1210, 1212, 1215, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223,
1224, 1227, 1233 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327).
Infine, la Regione Toscana lamenta che fra le norme la cui
violazione comporta la presentazione del rapporto ad uffici statali
è stato incluso il r.d. 31 ottobre 1873, n. 1688 (Regolamento circa
il sindacato e la sorveglianza governativa sull'esercizio delle
strade ferrate). Anche tale inclusione comporterebbe, secondo la
ricorrente, la violazione della propria competenza in materia di
navigazione interna.
2.4. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero della
sanità, l'atto impugnato stabilisce che competenti a ricevere il
rapporto sono, da un lato, gli uffici dei medici e dei veterinari
provinciali aventi sede nel territorio della Regione Siciliana (fino
a quando le relative competenze non vengano assorbite dalle U.S.L.)
e, dall'altro, gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
e gli uffici veterinari di confine, di porto, aeroporto e di dogana
interna, senza però precisare quali dei numerosi articoli di legge
siano richiamati soltanto al fine della presentazione del rapporto ex
art. 17 della legge n. 689 del 1981 ai medici e veterinari
provinciali operanti nella Regione Siciliana.
Secondo la ricorrente, tale previsione contrasterebbe con le
disposizioni della legge n. 833 del 1978 (e successive
modificazioni), che hanno delegato alle regioni le funzioni
disciplinate dalle seguenti disposizioni (come indicate nel decreto
impugnato): a) art. 190 T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d.
27 luglio 1934, n. 1265 (divieto di importazione, fabbricazione,
vendita, detenzione a fini di vendita di oggetti di gomma destinati
ai lattanti); b) artt. 195 e 197 del T.U. delle leggi sanitarie
(possesso di apparecchi radiologici e possesso o impiego di sostanze
radioattive); c) artt. 254, 264, 284 e 330 del T.U. delle leggi
sanitarie (prevenzione di malattie infettive); d) art. 5 della l. 25
luglio 1956, n. 837 (profilassi delle malattie veneree); e) artt. 2 e
3 del d.P.R. 27 ottobre 1964, n. 615, che, non risultando nella
Gazzetta Ufficiale, dovrebbe intendersi, secondo la Regione Toscana,
come riferentesi alla legge 9 giugno 1964, n. 615, la quale prevede
interventi contro le epizoozie; J) artt. 10 e 14 della l. 29 maggio
1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e
dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi); g)
art. 5 della l. 29 marzo 1951, n. 327 (Disciplina della produzione e
vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici).
Altre previsioni del decreto impugnato sarebbero lesive delle
competenze regionali, in quanto si riferirebbero a submaterie che la
legge di riforma sanitaria (artt. 11 e 13 in particolare) avrebbe
attribuito alla competenza delle regioni. Tali funzioni, che la
ricorrente suppone come rientranti nella propria disponibilità,
risultano determinate dalle seguenti disposizioni di legge (come
indicate nel decreto impugnato): aa) artt. 100, 102, e 141 del T.U.
delle leggi sanitarie e artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
e 22 del Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n.
1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni
sanitarie (r.d. 31 maggio 1928, n. 1334) che fissano requisiti e
limiti per l'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti
ausiliarie: secondo la ricorrente, poiché allo Stato competerebbe
soltanto "la determinazione (...) dei requisiti per l'esercizio delle
professioni mediche e sanitarie ausiliarie" e poiché ogni altra
funzione amministrativa ad essa connessa, fra cui il controllo sul
possesso dei requisiti e sul corretto esercizio delle professioni,
competerebbe ai Comuni, risulterebbe lesa la sfera di autonomia
costituzionalmente garantita alle regioni, in quanto, in base
all'art. 32 della legge n. 833 del 1978, spetta alla legge regionale
stabilire "... norme per l'esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanità pubblica..."; bb) art. 139, ultimo comma, del T.U.
delle leggi sanitarie (obbligo della levatrice di denuncia degli
infanti deformi) e art. 2 della l. 2 dicembre 1975, n. 638 (obbligo
dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da
antiparassitari): anche in tal caso la Regione Toscana lamenta la
violazione della propria competenza legislativa, sul presupposto che
le funzioni in esame siano riconducibili alle lettere d, h, m e q
dell'art. 14 della legge n. 833 del 1978 che fissa i compiti delle
U.S.L.; cc) art. 5 bis della l. 12 giugno 1931, n. 924 (vivisezione)
e art. 5, primo e secondo comma della l. 25 luglio 1952, n. 1009
(fecondazione artificiale degli animali): secondo la ricorrente, le
norme indicate prevederebbero funzioni di assistenza veterinaria, che
non sarebbero residuate allo Stato in forza dell'art. 6, lettera u,
della legge n. 833 del 1978; dd) art. 8 della l. 30 aprile 1962, n.
283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande): secondo la Regione Toscana, le
funzioni previste in tale articolo non rientrerebbero nella riserva
allo Stato della determinazione degli indici di qualità e salubrità
degli alimenti e delle bevande alimentari, di cui all'art. 6, lettera
h, della legge n. 833 del 1978; ee) art. 7 della l. 11 novembre 1975,
n. 584, riguardante il divieto di fumare in determinati locali e su
mezzi di trasporto pubblico: poiché il decreto impugnato riporta
detta legge anche fra quelle la cui violazione comporta l'obbligo di
rapporto agli uffici periferici del Ministero dei trasporti, la
Regione Toscana ritiene che, oltre al profilo indicato nel precedente
punto 2.3, sussista anche la lesione della propria competenza in
materia di tutela della salubrità, dell'igiene e della sicurezza in
ambienti di vita e di lavoro, ai sensi dell'art. 27, lettera c, del
d.P.R. n. 616 del 1977.
2.5. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero per i
beni culturali e ambientali, il decreto impugnato prevede la
competenza degli stessi uffici a ricevere i suindicati rapporti per
le violazioni di cui all'art. 58 della legge 1 giugno 1939, n. 1089
(Tutela delle cose d'interesse artistico o storico). La ricorrente
ritiene che tale previsione leda la propria competenza nella parte in
cui si riferisce anche ai beni culturali facenti parte di raccolte di
enti locali, ai sensi dell'art. 47 dei dd.P.R. n. 616 del 1977 e n. 3
del 1972.
3. - Con ricorso del 16 ottobre 1982, ritualmente notificato e
depositato, la Regione Lombardia ha impugnato lo stesso art. 1 del
decreto n. 571 del 1982, nelle previsioni di seguito indicate, per
violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, in relazione
agli artt. 9, 17, 18, 19, 27, 52, 79, 84, 86, 97 del d.P.R. n. 616
del 1977 e all'art. 7 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, nonché
dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3.1. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero
dell'interno, la Regione Lombardia impugna gli stessi articoli già
impugnati dalla Regione Toscana (v., sopra, il punto 2.1), meno la
legge 20 marzo 1941, n. 366 sui rifiuti solidi urbani, svolgendo
considerazioni sostanzialmente coincidenti con quelle espresse dalla
Regione Toscana. L'unica eccezione riguarda gli artt. 180 e 186 del
regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza, rispetto
ai quali la Regione Lombardia lamenta solo la violazione delle
funzioni delegate dall'art. 52, lett. a, del decreto n. 616 del 1977,
e non già, come ha invece ritenuto la Regione Toscana, la propria
competenza in materia di polizia locale urbana e rurale.
3.2. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero dei
trasporti, la Regione Lombardia impugna le stesse disposizioni già
impugnate dalla Regione Toscana (v., sopra, il punto 2.3), con
l'unica eccezione di quelle contenute nel r.d. 31 ottobre 1873, n.
1688.
A sostegno della illegittimità costituzionale degli artt. 153,
154, 204, 212 e 213 del T.U. n. 1447 del 1912, la ricorrente fa
presente che tale normativa si riferisce congiuntamente alle tramvie
e alle ferrovie in concessione. Poiché le prime sono state
trasferite alle regioni dagli artt. 79 e 84 del decreto n. 616 del
1977 e le altre sono state delegate alle stesse regioni dall'art. 86
del medesimo decreto (salvo l'assenso delle regioni e previo il loro
risanamento tecnico ed economico da parte dello Stato), la ricorrente
lamenta che l'atto impugnato, anziché adottare una disciplina
transitoria, ha invece indicato gli uffici periferici statali
competenti con una previsione destinata ad un'applicazione stabile e
permanente.
Per quanto riguarda gli articoli del codice della navigazione, la
Regione Lombardia, osservando che tali articoli si riferiscono tanto
alla navigazione marittima quanto a quella interna e che la
previsione della competenza degli uffici provinciali della
motorizzazione civile, in luogo di quella delle capitanerie di porto,
lascerebbe supporre che si sia voluto attribuire ad uffici periferici
statali anche le competenze in materia di navigazione interna,
ritiene che dalle disposizioni impugnate risultino lese le competenze
trasferite alle regioni dagli artt. 79 e 97 del decreto n. 616 del
1977.
Infine, l'individuazione degli uffici periferici statali come
uffici competenti a ricevere i suindicati rapporti in relazione alle
violazioni in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio di servizi di trasporto regionale (d.P.R. 11 luglio
1980, n. 753) sarebbe in contrasto con l'art. 86, terzo comma, del
decreto n. 616 del 1977, il quale prevede la partecipazione della
regione al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei
veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali.
3.3. - Con riferimento agli uffici periferici del Ministero della
sanità, la Regione Lombardia lamenta soltanto la violazione di
competenze che assume delegate dall'art. 7 della legge n. 833 del
1978. Si tratta, più precisamente, delle stesse competenze ritenute
lese dalla Regione Toscana, salvo l'art. 190 del T.U. delle leggi
sanitarie, che la ricorrente rivendica con motivazioni
sostanzialmente analoghe a quelle svolte nel precedente ricorso.
Anche la Regione Lombardia rileva l'inesistenza del d.P.R. 27
ottobre 1964, n. 615, indicato nell'atto impugnato, ritenendo
tuttavia, a differenza della Toscana, che con tale errata indicazione
si volesse far riferimento alla legge 9 giugno 1964, n. 615, dal
titolo "Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e
dalla brucellosi", che prevederebbe funzioni delegate alle regioni
dall'art. 7, lett. b, della legge n. 833 del 1978.
Il ricorso della Regione Lombardia si conclude facendo presente che
le violazioni lamentate derivano, in definitiva, dalla violazione
dell'art. 9 del decreto n. 616 del 1977, secondo il quale le funzioni
di polizia amministrativa sono meramente strumentali rispetto alle
funzioni di amministrazione attiva esercitate sia a titolo di
competenza propria che a titolo di delega.
4. - Con ricorso del 14 ottobre 1982, ritualmente notificato e
depositato, la Regione Liguria ha impugnato lo stesso art. 1 del
decreto n. 571 del 1982 per violazione degli artt. 117 e 118 della
Costituzione, in relazione agli artt. 7, 8, 9, 18, 19, 47, 52 lett.
a, 69, 101 e seguenti (difesa del suolo dall'inquinamento) del d.P.R.
n. 616 del 1977 e agli artt. 7, 11, 13, 14 e 17 della legge n. 833
del 1978, nelle previsioni di seguito indicate.
4.1. - Con riferimento all'individuazione degli uffici periferici
del Ministero dell'interno, la Regione Liguria prospetta gli stessi
profili di lesione delle proprie competenze già indicati dalla
Toscana, allegando motivi sostanzialmente analoghi, salva la
precisazione che, per quanto riguarda la legge n. 366 del 1941, la
regione lamenta solo la violazione della propria competenza
legislativa. E ciò perché nessuna delle sanzioni pecuniarie
previste dalla ricordata legge (artt. 9, 14, 16, 20 e 21) atterrebbe
alle residue competenze statali indicate dall'art. 102 del decreto n.
616 del 1977. Pertanto, secondo la ricorrente, non rileverebbe il
problema se si tratti di competenze proprie o delegate delle Regioni
ovvero di competenze del Comune o della Provincia.
4.2. - Anche le censure nei confronti delle previsioni relative
alle competenze degli uffici periferici dei Ministeri
dell'agricoltura, della sanità e dei beni culturali e ambientali
coincidono con quelle prospettate dalla Regione Toscana. In più la
Liguria sottolinea soltanto come le previsioni impugnate contrastino
con leggi regionali che hanno disciplinato ex novo le materie cui le
infrazioni si riferiscono, sul presupposto della sussistenza in
proposito della competenza regionale, propria o delegata.
5. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che i tre
ricorsi siano dichiarati infondati.
5.1. - Secondo l'Avvocatura, le disposizioni del d.P.R. n. 571 del
1982 attinenti alle competenze degli uffici periferici del Ministero
dell'interno non sarebbero lesive delle competenze costituzionalmente
affidate alle regioni sulla base di due diversi ordini di
considerazioni.
In primo luogo, l'Avvocatura osserva che, affinché la regione
possa applicare le sanzioni amministrative in base alla legge n. 689
del 1981, sarebbe necessario che la stessa risulti titolare
dell'attribuzione amministrativa cui ha riguardo la violazione. Ciò
sarebbe previsto dall'art. 9 del decreto n. 616 del 1977, il quale ha
ricondotto la polizia amministrativa all'interno delle singole
materie di competenza propria delle regioni o loro delegate, nonché
di quelle attribuite a Comuni, alle Province e alle Comunità
montane. E poiché le funzioni di cui si discute sono attribuite ai
Comuni, e non alle regioni, risulterebbe esclusa la competenza
regionale a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, terzo comma,
della legge n. 689 del 1981.
In secondo luogo, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, le
funzioni di cui all'art. 19 del decreto n. 616 del 1977 sarebbero
affidate ai Comuni soltanto per quanto riguarda l'esercizio, mentre
la titolarità sarebbe rimasta in capo allo Stato. E poiché la
disciplina dell'aspetto organizzativo dell'esercizio è stata rimessa
al potere regolamentare degli stessi Comuni (art. 19, secondo comma,
del d.P.R. n. 616 del 1977), non residuerebbe alcun settore
riconducibile alla competenza legislativa regionale in materia di
polizia locale urbana e rurale.
5.2. - Secondo l'Avvocatura anche la previsione della competenza
del funzionario responsabile del Corpo forestale dello Stato per le
violazioni degli artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269, in
materia di produzione e commercio di sementi e piante da
rimboschimento, non lederebbe le competenze regionali, in quanto
l'art. 69, primo comma, del decreto n. 616 del 1977, nel delegare le
funzioni previste da tale legge, ha previsto espressamente che
restino ferme le disposizioni di cui agli articoli prima indicati.
5.3. - Parimenti infondate sono, secondo l'Avvocatura dello Stato,
le censure contenute nei ricorsi delle Regioni Toscana, Lombardia e
Liguria a proposito delle competenze degli uffici periferici del
Ministero dei trasporti previste dall'atto impugnato.
Innanzitutto, gli artt. 152 e 153 (rectius: 153 e 154) del T.U. per
le ferrovie concesse all'industria privata e per le tranvie (r.d. 9
maggio 1912, n. 1447), allorché prevedono sanzioni in relazione a
comportamenti da cui possono derivare danni allo Stato per mancata
percezione delle tasse sui biglietti di viaggio, non invaderebbero
materie di competenza regionale. Analogamente, le fattispecie
contemplate dagli artt. 204, 212 e 213 riguarderebbero profili
estranei all'attività di trasporto di competenza regionale.
In secondo luogo, sempre secondo l'Avvocatura, degli articoli del
codice della navigazione indicati nell'atto impugnato alcuni non
potrebbero assolutamente riferirsi alla navigazione interna (p.es.
gli artt. 1227 e 1233), mentre altri, pur potendo riferirsi sia alla
navigazione marittima che a quella interna, andrebbero interpretati
come riferiti soltanto alle violazioni inerenti alle materie di
competenza statale. Una più approfondita verifica delle varie
ipotesi indicate nei ricorsi delle regioni è stata preannunciata
nell'atto di costituzione, anche se poi non ha avuto alcun seguito.
In terzo luogo, con riguardo alla competenza statale per le
infrazioni al divieto di fumare (l. 11 novembre 1975, n. 584), la
previsione dell'atto impugnato si riferirebbe, secondo l'Avvocatura,
soltanto alle infrazioni commesse sui servizi di trasporto di
competenza statale.
Infine, sempre secondo l'Avvocatura, anche le violazioni al d.P.R.
11 luglio 1980, n. 753, che ha dettato nuove norme in materia di
polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di
altri mezzi di trasporto, esulerebbero dalle materie di competenza
propria o delegata delle regioni, perché queste ultime, se a norma
dell'art. 86, terzo comma, del decreto n. 616 del 1977, partecipavano
soltanto all'esercizio di una funzione che rimaneva statale, ora
invece, a norma del d.P.R. n. 753 del 1980, non possono vantare
neppure tale partecipazione.
5.4. - A proposito delle numerose lesioni di competenze regionali
prospettate con riferimento all'indicazione degli uffici periferici
del Ministero della sanità, l'Avvocatura dello Stato, pur non
negando che con tali norme si affida ad uffici statali l'applicazione
di sanzioni ricadenti in materie di competenza regionale, sostiene
che tali previsioni si riferiscono solo alla Sicilia, dove, appunto,
gli uffici statali sarebbero ancora transitoriamente competenti in
materie che nel restante territorio nazionale sono invece di
competenza regionale.
5.5. - Infine, con riferimento alla competenza degli uffici
periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali in
relazione alle violazioni di cui all'art. 58 della legge 1 giugno
1939, n. 1089, l'Avvocatura dello Stato, pur non negando la
competenza regionale affermata nei ricorsi, evidenzia come tale
competenza non esaurisca l'ambito di applicazione del ricordato art.
58. Da ciò conseguirebbe che nessuna censura potrebbe essere
sollevata con riferimento alle violazioni rientranti in materie di
competenza statale.
6. - La Regione Toscana ha presentato due memorie - una per la
camera di consiglio del 25 novembre del 1987 (nel cui ruolo era stato
in origine inserito il presente conflitto) e l'altra per l'udienza
pubblica del 22 marzo 1988 - allo scopo di dimostrare
l'ammissibilità e la fondatezza del proposto conflitto a difesa
delle proprie competenze, trasferite o delegate.
Poiché la regola posta dall'art. 17 della legge n. 689 del 1981 è
che il rapporto da cui scaturisce l'applicazione della sanzione
amministrativa o l'archiviazione va presentato alla regione per le
materie di propria competenza, trasferita o delegata che sia, ne
conseguirebbe che, quando l'atto impugnato indica la competenza di
qualche ufficio statale per violazioni attinenti a materie di
competenza regionale (propria o delegata), l'illegittimità del
decreto impugnato comporterebbe anche la lesione dell'autonomia
legislativa o amministrativa della regione. Di modo che, ove la
materia risulti trasferita alle regioni, si verificherebbe una
violazione della autonomia legislativa e di quella amministrativa ad
esse riconosciuta; ove, invece, le funzioni attinenti a materie di
competenza regionale siano svolte dai Comuni o da altri enti, si
avrebbe violazione della sola autonomia legislativa; ove, infine, le
funzioni risultino delegate alle regioni, si avrebbe violazione
dell'art. 9 del decreto n. 616 del 1977, in virtù del quale il
regime giuridico delle funzioni attinenti all'applicazione delle
sanzioni amministrative si identifica con quello proprio delle
funzioni cui quelle accedono. Qualora, poi, le funzioni fossero state
delegate per dare organicità al trasferimento delle funzioni nella
stessa materia, si avrebbe anche violazione dell'art. 117 della
Costituzione, in correlazione con le norme che hanno disposto il
trasferimento delle funzioni. Considerato in diritto
1. - I conflitti di attribuzione promossi dalle regioni Toscana,
Lombardia e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe sono stati
sollevati a seguito dell'emanazione del d.P.R. 29 luglio 1982, n.
571, intitolato "Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma,
e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
concernente modifiche al sistema penale". L'art. 1 di tale decreto,
nell'individuare gli uffici periferici dei Ministeri ai quali
dev'esser presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma,
della legge n. 689 del 1981, al fine dell'applicazione delle sanzioni
amministrative cui si riferisce l'art. 32 della stessa legge,
lederebbe le competenze garantite alle regioni dagli artt. 117 e 118
Cost., come attuati dagli artt. 7, 8, 9, 18, 19, 47, 52, lett. a, 69,
84, 86, 97, 101-104 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché dagli
artt. 7, 11, 13, 14 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
dall'art. 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nella logica dei vari ricorsi qui esaminati, le molteplici lesioni
dell'autonomia regionale ora riferite vanno ricondotte alla pretesa
violazione di un unico principio - quello posto dall'art. 9 del
d.P.R. n. 616 del 1977, che risulterebbe confermato, per i profili
qui interessanti, dall'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del
1981 -, secondo il quale le regioni esercitano le funzioni di polizia
amministrativa attinenti alle singole materie ad esse attribuite o
delegate sulla base del medesimo titolo con il quale detengono le
competenze relative alle materie cui quelle funzioni accedono.
Dal momento che i conflitti di attribuzione in esame hanno origine
dal medesimo atto e sono basati su motivi identici o analoghi, i
relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica
sentenza.
2. - Il decreto n. 571 del 1982, che dà origine ai presenti
conflitti, è stato emanato in attuazione dell'art. 17 della legge n.
689 del 1981. Quest'ultimo prevede che, qualora le sanzioni
amministrative cui si riferisce l'art. 32 della medesima legge non
siano state oblate all'atto della contestazione o entro sessanta
giorni dalla notificazione, deve essere presentato rapporto a un
ufficio ministeriale periferico (o, in mancanza, al prefetto) ovvero,
quando la violazione attiene a una materia di competenza delle
regioni o a funzioni amministrative ad esse delegate, ad un ufficio
regionale. In esecuzione di questa disposizione, il decreto impugnato
individua, a norma del ricordato art. 17, gli uffici ministeriali
periferici competenti a ricevere i suddetti rapporti.
Secondo le ricorrenti, l'individuazione compiuta dal decreto
impugnato comporterebbe molteplici forme di lesione dell'autonomia
costituzionalmente garantita alle regioni, in quanto uffici
periferici dei Ministeri sarebbero indicati come competenti anche per
infrazioni rientranti in materie di competenza regionale, propria o
delegata.
3. - Va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità di due conflitti
prospettati dalla Regione Toscana.
Nel ricorso di quest'ultima regione, fra le norme integratrici del
parametro costituzionale rappresentato dall'art. 117 Cost. è
indicato anche l'art. 8 del d.P.R. n. 616 del 1977. Tuttavia, poiché
tale profilo non ha alcuno svolgimento in nessuno degli scritti
difensivi della Regione e poiché l'art. 8 si riferisce a materia del
tutto estranea ai presenti conflitti, la pretesa lesione
dell'autonomia regionale per violazione dell'art. 117 della
Costituzione, in relazione all'art. 8 del d.P.R. n. 616 del 1977, va
dichiarata inammissibile.
Identica pronunzia va adottata in relazione al conflitto relativo
all'asserita competenza degli uffici statali per le infrazioni
attinenti alla previsione del r.d. 31 ottobre 1873, n. 1688, sia
perché la ricorrente non adduce alcun motivo a sostegno della
presunta violazione degli artt. 117 e 118 Cost., che è prospettata
peraltro in termini contraddittori, sia perché il decreto n. 1688
del 1873 tratta di materia del tutto diversa (vigilanza sulle strade
ferrate) da quella cui si riferisce il parametro costituzionale di
cui si assume la violazione (navigazione interna).
4. - Inammissibile è, infine, la doglianza relativa
all'individuazione, da parte del decreto impugnato, di uffici
periferici del Ministero dei trasporti in riferimento alla competenza
a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del
1981, che è formulata dalle Regioni Toscana e Lombardia per le
violazioni alle prescrizioni contenute nel d.P.R. n. 753 del 1980,
concernenti le misure di polizia amministrativa riguardo alle
ferrovie e ad altri esercizi di trasporto. Secondo le ricorrenti, le
disposizioni impugnate sarebbero lesive dell'autonomia regionale
garantita dagli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dall'art. 86,
terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, che assicura alle regioni il
potere di partecipare al controllo della sicurezza degli impianti
fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali,
operato dai competenti uffici dello Stato. Per le ricorrenti,
infatti, tale partecipazione regionale a una competenza riservata
allo Stato è esclusa dal decreto impugnato nella parte in cui questo
si riferisce a misure di polizia attinenti alla sicurezza degli
impianti e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti
regionali.
Per la parte indicata, il ricorso è inammissibile, in quanto la
disposizione contenuta nell'art. 86, terzo comma, del d.P.R. n. 616
del 1977, che le ricorrenti invocano ad integrazione del parametro
costituzionale che si assume violato, è stata abrogata dall'art. 104
del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, vale a dire da una norma entrata
in vigore in data anteriore a quella propria del decreto impugnato.
In altri termini, poiché la sfera di autonomia regionale ritenuta
lesa era puntualmente garantita proprio dalla disposizione abrogata
e, poiché, nello stesso tempo, non può individuarsi negli artt. 117
e 118 Cost., in se considerati, alcun criterio di giudizio
presumibilmente risolutivo del presente conflitto, il ricorso, per il
profilo ora tratteggiato, va dichiarato inammissibile.
5. - I ricorsi proposti non hanno potuto tener conto di un avviso
di rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24
giugno 1983) che ha soppresso il riferimento al, peraltro
inesistente, d.P.R. 27 ottobre 1964, n. 615 e all'art. 5 della legge
29 marzo 1951, n. 327 (Tutela dei prodotti per la prima infanzia), le
cui violazioni avrebbero dovuto obbligare alla trasmissione del
rapporto, di cui all'art. 17 della legge n. 699 del 1981, agli uffici
periferici del Ministero della sanità.
Data l'efficacia retroattiva della rettifica, va dichiarata sul
punto cessata la materia del contendere.
6. - Anche se non eccepite dall'Avvocatura dello Stato, vanno
esaminate due ulteriori questioni pregiudiziali relative
all'ammissibilità dei conflitti di attribuzione sollevati con i
ricorsi indicati in epigrafe. Prima di entrare nel merito dei giudizi
occorre verificare: a) se i conflitti attinenti a funzioni (soltanto)
delegate alle regioni rientrino fra le ipotesi che questa Corte
ritiene ammissibili; b) se le funzioni attinenti a materie delegate
alle regioni, ma esercitate in via di subdelega necessaria dai
Comuni, possano dar luogo a una lesione dell'autonomia
costituzionalmente garantita alle regioni stesse.
Come questa Corte ha già precisato (sent. n. 559 del 1988),
perché le regioni possano validamente proporre conflitto di
attribuzione per la pretesa violazione di competenze soltanto
delegate, occorre, da un lato, che dette competenze costituiscano
parte integrante del patrimonio delle loro attribuzioni e non siano
pertanto soggette a "poteri concorrenti" dello Stato e, dall'altro,
che le competenze delegate "per il modo in cui sono disciplinate e
per il fine in vista del quale sono conferite, costituiscano
un'integrazione necessaria delle competenze proprie, di modo che la
lesione delle prime comporti anche una menomazione delle seconde".
Da ciò consegue, come è stato precisato nella sentenza appena
citata, che non è sufficiente, ancorché necessario, prospettare
solamente la pretesa violazione di un parametro costituzionale,
poiché, ove la delega prevista sia dotata di un carattere pienamente
volontario, non vi sarebbe alcuna possibilità di lesione della sfera
di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni.
È sulla base di tali principi che va verificata l'ammissibilità
dei conflitti relativi alle funzioni delegate di cui le regioni
lamentano la lesione, e precisamente le funzioni definite dalle
seguenti disposizioni: a) dall'art. 52, lett. a, del decreto n. 616
del 1977 (pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e
bevande); b) dall'art. 69 del medesimo decreto, in relazione agli
artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269 (disciplina della
produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento); c)
dall'art. 86 del decreto n. 616 del 1977 (linee ferroviarie in
concessione); d) dall'art. 7 della legge n. 833 del 1978.
6.1. - Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, nel caso
delle funzioni delegate alle regioni dall'art. 52, lett. a, del
d.P.R. n. 616 del 1977, fra tali funzioni e quelle trasferite alle
regioni si è stabilita una saldatura funzionale tale che l'eventuale
limitazione o invasione delle competenze delegate alle regioni
finisce per impedire o contraddire quell'esercizio "organico" che si
è voluto garantire alle funzioni "proprie" delle regioni e per
menomare così la consistenza costituzionale di queste ultime, come
interpretata e attuata dalla legge n. 382 del 1975 e dal d.P.R. n.
616 del 1977 (v. sent. n. 559 del 1988).
Su tali basi vanno considerati ammissibili i conflitti di
attribuzione proposti in relazione alla pretesa lesione delle
competenze delegate alle regioni in forza dell'art. 52, lettera a,
del decreto n. 616 del 1977.
6.2. - Alla medesima conclusione si deve pervenire in ordine alle
funzioni delegate alle regioni in forza dell'art. 69 e dell'art. 86,
primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.
Il primo di tali articoli, delegando alle regioni le funzioni di
cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la disciplina
della produzione e del commercio di sementi e di piante di
rimboschimento, mira a integrare organicamente il settore trasferito
alle medesime regioni, relativo alle funzioni e ai beni della
soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, nonché ai
poteri attinenti all'imposizione di vincoli e alla responsabilità
per la difesa degli incendi, salvo il servizio di difesa mediante
mezzi aerei. La stretta strumentalità delle funzioni delegate al
settore delle foreste è, infatti, evidente ed è giustificata dalla
necessità di soddisfare una duplice e opposta esigenza: da un lato,
permettere alle regioni di regolare un sub-settore, quello della
produzione e del commercio di sementi e di piante da rimboschimento,
senza il quale non può certo realizzarsi alcuna disciplina
regolatrice o di sviluppo del settore forestale; dall'altro,
conservare allo Stato i necessari poteri al fine di soddisfare le
esigenze di uniformità e di controllo, le quali sono particolarmente
forti nel sub-settore considerato (al punto che i decreti di
trasferimento del 1972 avevano mantenuto su di esso la piena riserva
statale).
Del resto, va pure sottolineato che l'art. 69 non prevede alcun
"potere concorrente" in capo allo Stato, di modo che si deve supporre
che la delega ivi prevista intenda conferire le funzioni considerate
al patrimonio dei poteri costituzionalmente affidato alle regioni.
Del tutto analogo è il regime giuridico proprio delle funzioni
delegate considerate dall'art. 86, primo comma, del d.P.R. n. 616 del
1977. Quest'ultimo, infatti, provvede a delegare alle regioni la sub-materia delle linee ferroviarie in concessione, con l'evidente
finalità di conferire organicità al settore trasferito alle
medesime regioni, costituito dalle tramvie e linee automobilistiche
di interesse regionale (art. 84). La stretta strumentalità di tale
delega rispetto al settore organico appena accennato si giustifica
sulla base del nuovo criterio organizzativo introdotto nella materia
dal decreto n. 616 del 1977, il quale è diretto a privilegiare una
ripartizione di competenze tale da assicurare alle regioni l'insieme
dei compiti necessari alla gestione complessiva di un bacino d'utenza
piuttosto che alla disciplina dei singoli mezzi di trasporto
impiegati. Anche in tal caso, essendo le suindicate funzioni affidate
alle regioni senza che sia conservata allo Stato alcuna specie di
"poteri concorrenti", si deve ritenere che la delega in esame integri
necessariamente il settore organico cui accede, di modo che il
relativo conflitto deve considerarsi ammissibile.
6.3. - Inammissibili sono, invece, i ricorsi delle regioni nelle
parti in cui muovono censure all'atto impugnato per violazione delle
competenze delegate dall'art. 7 della legge n. 833 del 1978 (artt.
190, 195, 197, 254, 264, 284 e 330 del T.U. delle leggi sanitarie,
r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 5 della legge 25 luglio 1956, n.
837, intitolata "Riforma della legislazione vigente per la profilassi
delle malattie veneree"; artt. 10 e 14 della legge 29 maggio 1974, n.
256, intitolata "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e
della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi").
Poiché l'art. 7, al quarto comma, pone alle regioni l'obbligo di
esercizio delle funzioni delegate mediante sub-delega ai Comuni, non
è possibile considerare le disposte deleghe come necessariamente
strumentali all'esercizio organico di competenze loro trasferite, in
quanto l'obbligo di esercizio delle funzioni delegate mediante sub-delega ai comuni rende evidente che la delega non è stata disposta
per dare organicità a funzioni proprie della regione,
costituzionalmente tutelate, ma è diretta, semmai, a integrare le
funzioni dei Comuni, salva l'intermediazione della regione allo scopo
di indirizzarne gli interventi (art. 7, secondo comma, d.P.R. n. 616
del 1977).
7. - Al fine di risolvere nel merito i conflitti sollevati con i
ricorsi indicati in epigrafe, occorre seguire il criterio di
ripartizione delle competenze definito dall'art. 17, terzo comma,
della legge n. 689 del 1981, che, in conformità con l'art. 9 del
d.P.R. n. 616 del 1977, impone la presentazione agli uffici regionali
del rapporto necessario per l'applicazione delle sanzioni
amministrative, alle quali si riferisce l'art. 32 della stessa legge,
ogniqualvolta la violazione attenga a materie affidate alle
competenze proprie delle regioni o alle funzioni amministrative
delegate alle medesime. In base allo stesso principio, l'art. 17
prevede, poi, che il suddetto rapporto debba esser presentato agli
uffici periferici dei Ministeri (o, in mancanza di questi, alle
prefetture), quando la violazione si riferisca a materie rimaste
nella piena titolarità dello Stato, ovvero debba essere presentato,
rispettivamente, al Presidente della Giunta provinciale o al Sindaco,
quando, indipendentemente dall'appartenenza della materia regolata,
siano stati violati regolamenti provinciali o comunali.
In ragione di tale ripartizione di competenze, si deve ritenere
che, mentre spetta allo Stato individuare gli uffici periferici dei
Ministeri competenti a ricevere il suindicato rapporto per le
violazioni di norme disciplinanti materie di propria competenza,
tanto se esercitate da uffici dell'amministrazione statale, quanto se
esercitate dai comuni o da altri enti locali, al contrario spetta
alle regioni individuare i propri uffici competenti a ricevere il
suindicato rapporto per le violazioni di norme attinenti a materie
affidate a competenze regionali, proprie o delegate.
8. - Un primo gruppo di questioni riguarda l'individuazione, da
parte del decreto impugnato, di uffici periferici del Ministero
dell'interno, i quali sono considerati competenti a ricevere il
suindicato rapporto in relazione a violazioni di articoli vari
contenuti nel codice penale, nel testo unico di pubblica sicurezza e
nel relativo regolamento di esecuzione, nonché in relazione a
violazioni delle disposizioni disciplinanti la materia della
raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani.
8.1. - Fra le infrazioni ora ricordate, alcune riguardano
l'esercizio di mestieri ambulanti. In proposito, viene innanzitutto
in questione la contravvenzione disposta dall'art. 669 c.p., la quale
è stata depenalizzata dall'art. 33, lett. a, della legge n. 689 del
1981, che sottopone a sanzione chiunque eserciti un mestiere girovago
senza essere fornito dell'apposita licenza o violando le varie
prescrizioni stabilite in materia dalle leggi. Inoltre, gli artt. 121
e 124 del T.U. di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)
prescrivono che, al fine di esercitare i mestieri ambulanti, i
cittadini italiani debbono previamente iscriversi in un apposito
registro, mentre gli stranieri debbono previamente fornirsi della
licenza rilasciata dal questore ovvero dall'autorità locale di
pubblica sicurezza, quando l'esercizio dei suddetti mestieri si
riferisca a feste, fiere, mercati. Infine, l'art. 19, nn. 13 e 14,
del d.P.R. n. 616 del 1977 attribuisce ai Comuni le funzioni ora
accennate relative alla licenza temporanea agli stranieri, di cui
all'art. 124 del T.U. di pubblica sicurezza, e alla registrazione
prevista dall'art. 121 dello stesso testo unico.
Le regioni ricorrenti argomentano che, poiché le funzioni in esame
rientrerebbero nella materia della polizia locale urbana e rurale, la
quale ricomprenderebbe, a norma dell'art. 18 del decreto n. 616 del
1977, le attività di polizia non svolte dallo Stato e attinenti
esclusivamente all'ambito del territorio comunale, l'individuazione
degli uffici competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17,
penultimo e ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, dovrebbe
spettare alle regioni, in quanto l'infrazione cui quel rapporto si
riferisce riguarderebbe competenze loro affidate.
La censura è fondata solo con riferimento alle infrazioni relative
all'art. 124, secondo comma, del ricordato T.U. n. 773 del 1931,
riguardanti l'obbligo per gli stranieri che intendano esercitare
mestieri ambulanti in occasione di feste, fiere, mercati ed altre
pubbliche riunioni, di premunirsi di una licenza temporanea.
Contrariamente a quel che sostiene l'Avvocatura dello Stato, con la
sentenza n. 77 del 1987, che ha dichiarato incostituzionali i poteri
prefettizi previsti dall'art. 19, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del
1977 e, nello stesso tempo, ha circoscritto l'applicabilità alla
materia della pubblica sicurezza dei poteri attribuiti alla medesima
autorità dall'art. 19, penultimo comma, dello stesso decreto, questa
Corte ha conseguentemente negato che le funzioni in questione siano
conservate alla competenza dello Stato. D'altra parte, occorre
precisare che, contrariamente a quanto suggerisce la difesa delle
regioni, ciò non significa che le predette funzioni debbano per ciò
stesso essere totalmente iscritte fra quelle regionali attinenti alla
materia della polizia locale, urbana e rurale, regolata dall'art. 18
del d.P.R. n. 616 del 1977. Questa imputazione è, in realtà,
possibile solo in relazione alle funzioni concernenti il rilascio
delle licenze temporanee a favore degli stranieri che intendano
esercitare i mestieri girovaghi in occasione di feste, fiere, mercati
o di altre pubbliche riunioni, ma non in relazione alle altre
funzioni. E ciò perché queste ultime, essendo finalizzate al
rilascio di licenze o di autorizzazioni che permettono l'esercizio
dei mestieri ambulanti anche al di fuori del territorio comunale, non
possono certo farsi rientrare fra le attività di polizia locale
regolate dall'art. 18 del d.P.R. n. 616 del 1977.
8.2. - Fra i conflitti sollevati in relazione all'individuazione di
uffici periferici del Ministero dell'interno al fine della
determinazione della competenza a ricevere i rapporti di cui all'art.
17 della legge n. 689 del 1981, va accolto il ricorso delle regioni
nella parte in cui si riferisce alle infrazioni concernenti l'art.
180 del regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza (r.d. 6 maggio 1940, n. 635). Secondo le ricorrenti questo
articolo, che impone ai pubblici esercenti l'obbligo di esporre in un
luogo visibile al pubblico, sito nel proprio locale di esercizio, la
licenza, l'autorizzazione, la tariffa dei prezzi e gli altri atti
indicati nel secondo comma del medesimo articolo, conterrebbe
prescrizioni attinenti a funzioni riguardanti la materia della
polizia locale (così ritengono le Regioni Toscana e Liguria) ovvero
attinenti alle funzioni delegate dall'art. 52, lett. a, del d.P.R. n.
616 del 1977, riguardanti i pubblici esercizi di vendita e consumo di
alimenti e bevande (così ritiene la Lombardia).
Per la parte indicata il ricorso va accolto in base alla
considerazione che, nello stabilire l'obbligo dei pubblici esercenti
di esporre determinati atti pubblici nei locali di esercizio, il
ricordato art. 180, perseguendo l'interesse pubblico volto a
facilitare i controlli e la vigilanza in ordine all'adempimento degli
obblighi previsti a carico dei medesimi esercenti, mira evidentemente
a garantire la regolarità e la sicurezza della vendita e del consumo
di alimenti e bevande. Poiché, pertanto, le relative funzioni
rientrano nella polizia amministrativa connessa alle funzioni
delegate alle regioni ad opera dell'art. 52, lett. a, del d.P.R. n.
616 del 1977, la determinazione degli uffici competenti a ricevere i
rapporti di cui all'art. 17, u.c., della legge n. 689 del 1981 non
può che spettare alla regione a titolo di competenza delegata, ai
sensi dell'art. 9, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977.
8.3. - Sempre nell'ambito della individuazione operata dal decreto
impugnato riguardo agli uffici periferici del Ministero dell'interno
come uffici competenti a ricevere i suindicati rapporti, vanno invece
respinte le pretese delle ricorrenti dirette ad affermare la propria
competenza in relazione alle infrazioni delle prescrizioni previste
dalle seguenti norme: a) art. 687 c.p., il quale punisce chiunque
acquista o consuma, in un pubblico esercizio, bevande alcoliche fuori
dell'orario in cui ne è permessa la vendita; b) art. 181 del
regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
(r.d. n. 635 del 1940), il quale vieta la somministrazione di bevande
alcoliche come prezzo di scommessa o di gioco, nonché la loro
vendita a prezzo ragguagliato ad ora o a frazione di ora; c) art. 186
dello stesso regolamento, secondo il quale, all'ora di chiusura dei
pubblici esercizi, deve cessare ogni somministrazione agli avventori
e deve essere sgomberato il locale.
Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, le prescrizioni
ora ricordate non possono essere ricondotte alle funzioni di polizia
locale, né a quelle attinenti alla polizia amministrativa che, a
norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, sono delegate alle
regioni, in quanto accessorie alle funzioni indicate dall'art. 52,
lett. a, dello stesso decreto. In realtà, le funzioni richiamate
dagli articoli prima menzionati rientrano fra quelle concernenti la
pubblica sicurezza, per il fatto che l'interesse pubblico perseguito
con le suddette disposizioni riguarda la tutela dell'ordine pubblico,
essendo dirette, quelle norme, a prevenire gli abusi nel consumo
delle bevande alcoliche e le possibili conseguenze nel mantenimento
della quiete pubblica. Sulla base di tale considerazione, pertanto,
non vi può esser alcun dubbio che, come questa Corte ha già
precisato in una precedente pronunzia (sent. n. 77 del 1987), le
funzioni ora analizzate devono ritenersi riservate allo Stato. Di
conseguenza, anche la competenza a ricevere i rapporti di cui
all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 deve esser determinata dallo
Stato, nel senso che ad esso spetta l'individuazione degli uffici
statali periferici appositamente competenti.
8.4. - Un ultimo conflitto relativo alla pretesa competenza degli
uffici periferici del Ministero dell'interno a ricevere i rapporti di
cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 riguarda l'imputazione
della predetta competenza al prefetto in riferimento alle infrazioni
delle prescrizioni contenute nella legge 20 marzo 1941, n. 366, legge
che conteneva la disciplina della raccolta, del trasporto e dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'imputazione così operata
dal decreto impugnato produrrebbe, ad avviso delle Regioni Toscana e
Liguria, una lesione delle competenze che l'art. 101 (e seguenti) del
d.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito alle regioni stesse in materia
di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
Sotto tale profilo, il ricorso va accolto.
Premesso, in via di fatto, che la disciplina sulla raccolta, il
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiamata dal
decreto impugnato non è più vigente nel nostro ordinamento dopo
l'entrata in vigore del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (il quale ha
dato attuazione a varie direttive comunitarie) e che, quindi, la
rilevanza del conflitto in questione riguarda il brevissimo periodo
intercorrente fra l'entrata in vigore del decreto impugnato e quella
del decreto n. 915 del 1982, sta di fatto che, come questa Corte ha
inequivocabilmente ammesso in una precedente pronunzia (sent. n. 192
del 1987), la materia qui in considerazione rientra indubbiamente fra
quelle attribuite alla competenza regionale. L'art. 101, secondo
comma, lett. b, del d.P.R. n. 616 del 1977 ha, infatti, trasferito
alle regioni la "disciplina della raccolta, trasformazione e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali", senza prevedere
in proposito alcuna riserva allo Stato (v. art. 102, dello stesso
decreto). Di modo che non poteva non spettare alle regioni
l'individuazione degli uffici competenti a ricevere il rapporto di
cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 in relazione alle
infrazioni concernenti la legge n. 366 del 1941.
9. - Un altro conflitto di attribuzione è stato sollevato dalle
Regioni Toscana e Liguria in relazione alla determinazione, contenuta
nel decreto impugnato, circa la competenza degli uffici periferici
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a ricevere il rapporto
di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1982 per le infrazioni
degli obblighi imposti dagli artt. 27 e 28 della legge 22 maggio
1973, n. 269, concernenti la produzione e il commercio di sementi e
piante da rimboschimento.
Gli articoli da ultimo menzionati contengono le norme sanzionatorie
relative ad una disciplina legislativa, emanata in attuazione della
direttiva della C.E.E. 14 giugno 1966, n. 404, la quale mira a
migliorare e a incrementare la produzione legnosa anche attraverso
l'adozione di provvedimenti autorizzatori (licenza di produzione,
licenza di vendita, etc.) e la previsione di obblighi e di
adempimenti predeterminati (comunicazione delle quantità stoccate,
prescrizioni relative al confezionamento e al trasporto del
materiale, etc.). Più precisamente, mentre l'art. 27 prevede tanto
le sanzioni per gli inadempimenti concernenti gli obblighi previsti
dagli articoli precedenti, quanto una clausola sanzionatoria generale
relativa alla violazione di norme contenute nello stesso decreto non
altrimenti sanzionate, l'art. 28, invece, determina il procedimento
di applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste
(rapporti all'autorità competente, possibilità di oblazione entro
un certo termine, etc.).
Le Regioni Toscana e Liguria rivendicano per se la competenza in
contestazione asserendo che quest'ultima rientra nella polizia
amministrativa accessoria alle funzioni che l'art. 69, primo comma,
del d.P.R. n. 616 del 1977 ha delegato alle regioni.
Per il profilo considerato, il ricorso va accolto.
Non vi può esser dubbio, infatti, che le norme sanzionatorie
contenute nei citati artt. 27 e 28 della legge n. 269 del 1973, in
relazione alla violazione delle quali va determinata la competenza a
ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981,
contengano misure di polizia amministrativa dirette a garantire la
regolarità e la qualità della produzione di materiale legnoso. E,
poiché l'art. 69, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 delega
alle regioni "le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269,
concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi
e di piante di rimboschimento", si deve concludere che, ai sensi
dell'art. 9, secondo comma, del decreto n. 616, spetta alle regioni
anche il potere di determinare gli uffici competenti a ricevere i
rapporti (ex art. 17 della legge n. 689 del 1981) per le infrazioni
agli obblighi sanzionati dagli artt. 27 e 28 della legge n. 269 del
1973, trattandosi di misure di polizia amministrativa che accedono a
funzioni delegate alle regioni.
Né, in senso contrario, si può sostenere, come fa l'Avvocatura
dello Stato, che, nel delegare alle regioni le predette funzioni,
l'art. 69 del decreto n. 616, affermando che "restano ferme le
disposizioni di cui al capo V e agli artt. 27 e 28" della legge n.
269 del 1973, intenda dire che è conservata allo Stato la competenza
a determinare le sanzioni previste negli articoli da ultimo citati e
il relativo procedimento di applicazione. Per quanto la dizione usata
dall'art. 69 sia tutt'altro che chiara e lasci spazio, ad un esame
meramente testuale, anche ad interpretazioni come quella avanzata
dall'Avvocatura dello Stato, non si può dimenticare che, quando una
formulazione legislativa si presenta intrinsecamente ambigua, questa
va analizzata, per estrarne il più probabile significato, sulla base
di un'interpretazione sistematica, che ne determini il senso in
correlazione con i principi ispiratori della materia.
Sotto tale profilo, non v'è dubbio che il significato che
l'Avvocatura dello Stato conferisce all'inciso "fermi restando gli
artt. 27 e 28" si pone in diretto contrasto con il principio generale
desumibile dall'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, secondo il quale
la competenza a disciplinare e irrogare le sanzioni amministrative
deve seguire le medesime regole di attribuzione o di affidamento
relative alle competenze sostanziali cui quelle sanzioni si
riferiscono. Pertanto, se non si può riconoscere all'inciso
considerato il significato di una deroga al principio ora ricordato -
la quale non avrebbe alcuna giustificazione logica -, si deve
ammettere che esso, lungi dal comportare un limite di competenza, ne
implichi piuttosto uno di contenuto. Esso significa, in altri
termini, che le sanzioni previste dagli artt. 27 e 28, pur rientrando
in funzioni delegate alle regioni (sulle quali queste ultime, ai
sensi dell'art. 7 del decreto n. 616, vantano una potestà
legislativa di organizzazione e di attuazione), non possono essere
integrate o modificate in nulla dalle regioni medesime.
10. - Un ulteriore gruppo di conflitti è stato sollevato in
relazione alla individuazione, da parte del decreto impugnato, degli
uffici periferici del Ministero dei trasporti come competenti a
ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981
per infrazioni a obblighi inerenti a materie che le Regioni Toscana e
Lombardia assumono essere di competenza propria o delegata.
Più precisamente, si tratta di conflitti che sono stati sollevati
per il riconoscimento di competenze relative a violazioni di
prescrizioni imposte dalle seguenti disposizioni: a) dalla disciplina
statale in materia di tramvie e ferrovie in concessione; b) dal
codice della navigazione; c) dalla legge che prevede il divieto di
fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico; d)
dalle norme adottate in materia di polizia, zia, sicurezza e
regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri mezzi di
trasporto.
10.1. - Riguardo alle tramvie e ferrovie in concessione, la
disciplina legislativa che viene in questione al fine della
determinazione della competenza qui in contestazione è data dagli
artt. 153 e 154 del r.d. 9 maggio 1912, n. 1447, intitolato
"Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge per le ferrovie
concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli
automobili".
I predetti articoli, inseriti nel capo VII (Disposizioni
tributarie) e rubricati, rispettivamente, "perdita della tassa
erariale per lo Stato" e "norme per i biglietti di favore",
contengono prescrizioni e sanzioni dirette a garantire la riscossione
da parte dell'amministrazione delle ferrovie, per conto dello Stato,
delle tasse collegate all'emissione dei biglietti. In particolare,
mentre l'art. 153 sanziona con una multa l'illegittima emissione di
biglietti gratuiti, l'art. 154, invece, prevede un duplice obbligo
sanzionato con un'ammenda (ultimo comma), ora depenalizzata. In
particolare, l'art. 154 impone, innanzitutto, che tutti i biglietti
di circolazione gratuita o a prezzo ridotto debbono essere staccati
da un registro a madre e figlia, il quale deve essere esibito ad ogni
richiesta dell'ufficio governativo di controllo "per le opportune
osservazioni nell'interesse dello Stato"; in secondo luogo, obbliga i
concessionari a rendere possibili quelle altre misure o riscontri che
il Governo prescrive al fine di prevenire o scoprire il rilascio
abusivo di biglietti di favore.
A giudizio delle Regioni Toscana e Lombardia il decreto impugnato,
nel determinare la competenza di un ufficio periferico del Ministero
dei trasporti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge
n. 689 del 1981, lederebbe l'autonomia costituzionalmente garantita
alle regioni per la parte in cui prevede quella competenza anche con
riguardo alle infrazioni relative alle tramvie trasferite alle stesse
regioni dagli artt. 79 e 84 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché a
quelle relative alle ferrovie in concessione, che possono essere
delegate alle regioni interessate a norma dell'art. 86 dello stesso
decreto, vale a dire subordinatamente all'assenso delle regioni
medesime e previo risanamento tecnico ed economico a cura dello
Stato.
Il ricorso delle Regioni Toscana e Lombardia va parzialmente
accolto.
Come si è ripetutamente precisato in precedenza, al fine di
determinare la spettanza della competenza qui in contestazione
occorre verificare se l'infrazione cui si riferisce il rapporto ex
art. 17 della legge n. 689 del 1981 inerisca a materie riservate allo
Stato ovvero a materie affidate alla competenza, propria o delegata,
delle regioni, onde applicare il criterio di ripartizione delle
competenze stabilito dall'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977. Allo
scopo, tuttavia, non è certo sufficiente, contrariamente a quanto
suppone la ricorrente, rilevare che la disciplina normativa in
relazione alla quale è delineata l'infrazione in questione sia
topograficamente collocata nell'ambito di un settore affidato alla
competenza regionale (nella specie, le tramvie e ferrovie in
concessione), ben potendo rinvenirsi, pur in materie trasferite o
delegate alle regioni, poteri o submaterie oggetto di una specifica
riserva a favore dello Stato.
Proprio quest'ultimo è il caso relativo alle infrazioni sanzionate
dall'art. 153 del r.d. n. 1447 del 1912, il quale prevede misure di
polizia amministrativa attinenti alla materia dei tributi, a una
materia, cioè, che esula sicuramente dalle competenze affidate alle
regioni a statuto ordinario. Non vi può esser dubbio, infatti, che
la sanzione amministrativa ivi prevista, come del resto la multa
contemplata anteriormente al provvedimento legislativo di
depenalizzazione, siano dirette ad assicurare il rispetto di obblighi
posti a garanzia della pretesa tributaria dello Stato. A ciò
chiaramente conduce l'espressa previsione dell'art. 153, per il quale
la sanzione è condizionata al verificarsi di un danno allo Stato per
perdita o diminuzione delle tasse determinate dagli articoli
precedenti.
Esattamente opposta a quella appena raggiunta è, invece, la
conclusione cui deve pervenirsi in relazione alle prescrizioni
previste dall'art. 154 del r.d. n. 1447 del 1912, per la parte in cui
si riferiscono alle tramvie e alle ferrovie in concessione, ove
queste ultime siano state effettivamente delegate. Le sanzioni
amministrative previste in relazione agli obblighi di cui all'art.
154 si propongono, infatti, di prevenire o di reprimere l'emissione
illegittima di biglietti gratuiti o di favore, oltreché di
consentire, come si legge testualmente nelle disposizioni riferite,
"le opportune osservazioni nell'interesse dello Stato", vale a dire
le opportune osservazioni nell'interesse del concedente, il quale,
dopo il d.P.R. n. 616, con riguardo alle tramvie e alle ferrovie in
concessione (se delegate), non è più lo Stato, ma la regione. In
altre parole, poiché gli atti di concessione di tramvie e di
ferrovie sono diretti, fra l'altro, sia a disciplinare le tariffe da
applicare, sia a determinare, a carico dell'amministrazione
concedente, eventuali obblighi di integrazione collegati
all'ammontare degli introiti derivanti dai biglietti, la violazione
delle relative prescrizioni, per quanto riguarda le tramvie e le
ferrovie in concessione (se delegate), non può esser sanzionata che
dalle regioni, rientrando i relativi poteri nelle funzioni di polizia
amministrativa accessorie a materie trasferite o delegate alle
regioni stesse (art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977). Pertanto, in
riferimento alle infrazioni ora dette, l'individuazione degli uffici
competenti a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge n.
689 del 1981 spetta alle regioni.
10.2. - Sempre in materia di trasporti, le Regioni Toscana e
Lombardia ritengono lese le proprie competenze in relazione
all'individuazione, da parte del decreto impugnato, di uffici statali
come competenti a ricevere in ogni caso il rapporto, di cui al
ricordato art. 17, in relazione alle violazioni delle prescrizioni
stabilite negli artt. 204, 212 e 213 del medesimo r.d. n. 1447 del
1912. Più in particolare, le ricorrenti rivendicano la propria
competenza per la parte in cui i predetti articoli si riferiscono
alle tramvie e alle ferrovie in concessione.
Il ricorso va accolto.
Gli artt. 204, 212 e 213 prevedono sanzioni collegate al mancato
rispetto delle condizioni contenute negli atti di concessione e di
obblighi legislativamente imposti ai concessionari di ferrovie,
quali, ad esempio, l'obbligo di comunicare la situazione patrimoniale
e il conto speciale dell'esercizio, il divieto di opporsi a
ispezioni, l'obbligo di fornire dati, notizie e chiarimenti,
l'obbligo di tenere regolarmente la contabilità dei lavori di
costruzione. A norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, tali
sanzioni, che sono state depenalizzate dalla legge n. 689 del 1981,
rientrano nell'ambito delle misure di polizia amministrativa affidate
alle regioni, in quanto accedono a materie che gli artt. 79, 84 e 86
dello stesso decreto hanno trasferito o delegato alle regioni stesse.
Più precisamente, questi ultimi articoli hanno affidato alle
competenze regionali, ora a titolo di attribuzione ora a titolo di
delega, tutte le funzioni amministrative relative alle tramvie e alle
ferrovie in concessione (e non già le sole attività di trasporto,
come erroneamente suppone l'Avvocatura), riservando allo Stato
soltanto il controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei
veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali. Pertanto,
nei limiti in cui gli artt. 204, 212 e 213 si riferiscono a sanzioni
collegate all'esercizio delle tramvie e delle ferrovie in concessione
(queste ultime, ove effettivamente delegate), la competenza a
determinare gli uffici competenti a ricevere i rapporti ex art. 17
della legge n. 689 del 1981 spetta alle regioni.
10.3. - Il d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, è stato impugnato dalle
Regioni Toscana e Lombardia anche per la parte in cui prevede la
competenza degli uffici statali della motorizzazione a ricevere i
rapporti, di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, in
relazione alle violazioni di numerosi articoli del codice della
navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), e segnatamente: gli artt.
1165, 1168, 1172, 1173, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184, 1186,
1187, 1189, 1192, 1194, 1195, 1197, 1205, 1206, 1208, 1210, 1212,
1215, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224, 1227 e 1233. A sostegno
della loro impugnazione, le ricorrenti affermano che, poiché i
predetti articoli si riferiscono tanto alla navigazione marittima
quanto a quella interna, si sarebbe prodotta con l'atto impugnato una
lesione dell'autonomia regionale in relazione alle competenze
trasferite alle regioni dagli artt. 79 e 97 del d.P.R. n. 616 del
1977 in materia di navigazione interna e porti lacuali.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Come riconoscono tutte le parti del presente conflitto, molti degli
articoli sopra citati si riferiscono indistintamente sia a materie di
competenza statale (navigazione marittima e aerea), sia a settori
attribuiti alle regioni (navigazione interna). Poiché non si può
accogliere l'ipotesi interpretativa suggerita dall'Avvocatura,
secondo la quale il richiamo ai predetti articoli deve intendersi
come riferito soltanto alle infrazioni degli obblighi inerenti alla
navigazione marittima e aerea (cioè alle materie di competenza
statale), dato che dal decreto impugnato non si può dedurre alcun
indizio in tal senso, è necessario concludere che il riferimento
operato dal d.P.R. n. 571 del 1982 alle disposizioni del codice della
navigazione prima ricordate deve considerarsi lesivo delle competenze
regionali garantite dagli artt. 79 e 97 del d.P.R. n. 616 del 1977,
nella parte in cui si estende anche alle infrazioni di prescrizioni
riguardanti la navigazione interna. Ciò significa, in altre parole,
che il decreto impugnato è, nei termini appena detti, illegittimo
nella parte in cui si riferisce a infrazioni degli obblighi o dei
divieti previsti in tutti gli articoli sopracitati, salvo quelli
concernenti esclusivamente materie riservate allo Stato, vale a dire
gli artt. 1178, 1179, 1180, 1184, 1208, 1210, 1215, primo e ultimo
comma, 1219, secondo comma, 1221, secondo comma, 1224, primo comma,
1233 del codice della navigazione.
Più precisamente, fra questi ultimi ve ne sono alcuni che,
riferendosi espressamente soltanto alla navigazione marittima e/o a
quella aerea, concernono materie di indubbia competenza statale. Essi
sono, innanzitutto, gli artt. 1219, secondo comma, e 1221, secondo
comma, i quali prevedono sanzioni relative ad aeromobili.
Analogamente gli artt. 1224, primo comma, e 1233, si riferiscono
soltanto alla navigazione marittima o aerea. Alla competenza statale
si collegano anche gli artt. 1208 e 1210 in quanto presuppongono la
presenza all'estero della nave.
Vi sono, poi, altri articoli, fra quelli da ultimo richiamati - e
precisamente gli artt. 1178 (irregolare assunzione di personale),
1179 (assunzione irregolare di minori) e 1180 (assunzione abusiva di
stranieri) -, i quali attengono a materie di competenza statale, in
quanto le sanzioni previste non sono state depenalizzate ai sensi
dell'art. 34, lett. m, della legge n. 689 del 1981, che ha escluso
dalla depenalizzazione i reati previsti dalle leggi relative ai
rapporti di lavoro, compresa la fase dell'assunzione. Alla materia
penale attengono, parimente, gli artt. 1184 e 1215, primo e ultimo
comma, in quanto sottratti a depenalizzazione, ai sensi dell'art. 32,
primo comma, delle citata legge n. 689, dato che, oltre l'ammenda,
prevedono anche l'arresto.
Viceversa, contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura dello
Stato, l'art. 1227 cod. nav., non può essere iscritto fra gli
articoli che disciplinano sanzioni applicabili esclusivamente ad
attività riservate alla competenza statale. Anche se tale articolo
si riferisce testualmente a sanzioni relative all'omessa denuncia del
rinvenimento di un relitto in mare ovvero di un aeromobile
abbandonato o di un relitto di aeromobile, esso, tuttavia, deve
ritenersi applicabile anche alle ipotesi di ritrovamento di relitti
nei fiumi o nei laghi. Come tale, l'art. 1227 cod. nav. contiene
sanzioni amministrative che, riferendosi indistintamente a materie di
competenza statale e a materie attribuite alle regioni, per
quest'ultima parte non giustificano il riferimento a uffici statali,
ai fini della determinazione della competenza a ricevere il rapporto
di cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981.
10.4. - Sempre nell'ambito dell'indicazione, da parte del decreto
impugnato, di uffici periferici del Ministero dei trasporti come
competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, appena citato,
le Regioni Toscana e Lombardia si dolgono di una lesione della
propria sfera di competenza in relazione alle sanzioni contenute
nella legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in
determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), per la parte in
cui tali sanzioni si applicano a chiunque fumi su mezzi di trasporto
affidati, a norma degli artt. 84 e 86 del d.P.R. n. 616 del 1977,
alla competenza, propria o delegata, delle regioni.
Il ricorso va accolto.
Come riconosce la stessa Avvocatura dello Stato, non v'è dubbio
che le misure di polizia amministrativa relative al divieto di fumare
rientrano nella competenza statale soltanto quando tale divieto
attenga a materie affidate alla disciplina dello Stato, come è
avvenuto, del resto, con l'art. 83 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753,
contenente le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto statali. Quando, invece, l'infrazione al predetto divieto
inerisce ad attività affidate, a titolo proprio o di delega, alle
regioni, sono queste ultime a vantare, a norma dell'art. 9 del d.P.R.
n. 616 del 1977, la competenza a disciplinare le relative misure di
polizia amministrativa. E poiché, nel caso, il decreto impugnato,
nel designare gli uffici periferici del Ministero dei trasporti come
competenti a ricevere i rapporti di cui all'art. 17 della legge n.
689 del 1981, si riferisce anche alle infrazioni verificabili sui
mezzi di trasporto tramviario e delle ferrovie in concessione,
nonché nei locali adibiti allo stesso servizio di trasporto (sale di
attesa delle stazioni, etc.), si deve ritenere che per questa parte
esso è illegittimo e lesivo delle competenze regionali (sempreché,
per quanto riguarda le ferrovie in concessione, queste ultime siano
state effettivamente delegate, come già precisato nel punto 10.2
della parte in diritto).
11. - Un ulteriore gruppo di conflitti riguarda l'individuazione,
da parte del d.P.R. n. 571 del 1982, di uffici periferici del
Ministero della sanità. A parte quelli già decisi in via
pregiudiziale (v. punti 6 e 6.3. della parte in diritto), restano da
valutare oltre ai conflitti sollevati in relazione alla già citata
legge sul divieto di fumare in luoghi diversi dai mezzi di trasporto
e dai locali adibiti al medesimo servizio, anche i conflitti promossi
in relazione ad alcuni articoli del T.U. delle leggi sanitarie e alle
norme sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, sui casi di
intossicazione da parassitari, sulla vivisezione, sulla fecondazione
artificiale degli animali, sulla disciplina igienica della produzione
e della vendita degli alimenti e delle bevande.
11.1. - Le Regioni Lombardia, Toscana e Liguria impugnano il d.P.R.
n. 571 del 1982, nella parte in cui indica gli uffici periferici del
Ministero della sanità come competenti a ricevere il rapporto, di
cui all'art. 17 della legge n. 689 del 1981, in relazione alle
infrazioni al divieto di fumo nei locali chiusi, come indicati
dall'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare
in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico). Secondo la
Regione Lombardia, il decreto impugnato, quando si riferisce a
violazioni del predetto divieto in locali diversi da quelli
costituiti dai mezzi di trasporto o da quelli comunque adibiti
all'esercizio di tale servizio pubblico, risulterebbe lesivo delle
competenze che l'art. 27, lett. c, del decreto n. 616 del 1977, ha
trasferito alle regioni in materia di "salvaguardia della salubrità,
dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro".
Secondo le Regioni Toscana e Liguria, invece, la medesima previsione
lederebbe le competenze regionali risultanti a contrario dall'art. 6
della legge n. 833 del 1978, che non avrebbe incluso la materia sulla
quale verte il presente conflitto fra quelle tassativamente riservate
allo Stato dal predetto art. 6.
Nei limiti e nei termini che verranno precisati, il ricorso va
parzialmente accolto.
Va premesso, innanzitutto, che è erroneo invocare, come fa la
Regione Lombardia, l'art. 27 del d.P.R. n. 616 del 1977 come norma
diretta a integrare il parametro di costituzionalità sulla cui base
va giudicato il presente conflitto. È noto, infatti, che, per
espressa previsione dell'art. 34 dello stesso decreto, la norma
invocata rientra fra quelle destinate ad esser sostituite dalla
successiva legge di riforma sanitaria. Sicché, con l'adozione di
quest'ultima, avvenuta, per l'appunto, con la legge 23 dicembre 1978,
n. 833, le disposizioni invocate hanno perduto ogni efficacia.
Nonostante ciò, il ricorso delle regioni va parzialmente accolto
su basi diverse. Per la parte qui invocata, infatti, la legge n. 584
del 1975 disciplina il divieto di fumare come misura di polizia
amministrativa. Ciò si desume chiaramente dall'art. 7 della stessa
legge, il quale assoggetta soltanto a sanzioni amministrative le
infrazioni ai divieti previsti dall'art. 1 della legge n. 584. La
conseguenza di quanto premesso è che la competenza sulla osservanza
del divieto di fumare segue, in forza dell'art. 9 del d.P.R. n. 616
del 1977, le regole di ripartizione delle competenze disposte in
relazione alle attività e alle materie cui di volta in volta
inerisce quel divieto. Di modo che, quando la proibizione di fumare
si riferisce a luoghi, locali o mezzi sui quali si esercita la
competenza regionale (come, ad esempio, le corsie degli ospedali, i
musei e le biblioteche affidati alle regioni), quest'ultima
competenza si estende anche alla relativa attività di polizia
amministrativa diretta a garantire il rispetto dell'anzidetta
proibizione.
Per tali ragioni, la competenza a ricevere il rapporto di cui
all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 deve essere determinata dalle
regioni ogni volta che l'infrazione al divieto di fumare avviene in
luoghi, locali o mezzi sui quali, nei termini prima precisati, le
regioni esercitano competenze proprie o ad esse delegate.
11.2. - Le Regioni Toscana e Liguria impugnano il d.P.R. n. 571 del
1982 per la parte in cui designa uffici periferici del Ministero
della sanità come competenti a ricevere il rapporto, di cui all'art.
17 della legge n. 689 del 1981, in relazione a infrazioni commesse
nei confronti delle prescrizioni contenute nei seguenti articoli:
100, 102 e 141 del T.U. delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934 n.
1265); artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 22 del
Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264,
sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie,
(r.d. 31 maggio 1928, n. 1334); art. 139, ultimo comma, del T.U.
delle leggi sanitarie; art. 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 638
(Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione
da antiparassitari); art. 5 bis della legge 12 giugno 1931, n. 924
(Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della
vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo, mammiferi ed
uccelli); art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1952,
n. 1009 (Norme per la fecondazione artificiale degli animali); art. 8
della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande).
Come si è precisato nella parte in fatto, le ricorrenti
rivendicano la propria competenza asserendo che le prescrizioni
contenute negli articoli appena citati ineriscono a materie affidate
alle regioni a titolo di attribuzione propria. Pertanto, esse
concludono, a norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 616 del 1977, gli
accertamenti sulle relative infrazioni e le conseguenti misure
applicative, compreso il ricevimento del rapporto di cui all'art. 17
della legge n. 689 del 1981, dovrebbero essere riconosciuti alla loro
competenza.
Il ricorso va accolto.
Come ammette la stessa Avvocatura dello Stato, non si può dubitare
che le prescrizioni contenute negli articoli prima citati ineriscano
a materie di competenza delle regioni. Gli artt. 100, 102 e 141 del
T.U. delle leggi sanitarie, nonché gli artt. 10-18, 20 e 22 del r.d.
n. 1334 del 1928, prevedono obblighi a carico di medici o di
esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, la cui
violazione comporta l'applicazione di sanzioni amministrative che non
rientrano nelle competenze riservate allo Stato dall'art. 6, lett. q,
della legge n. 833 del 1978 in materia di "determinazione (...) dei
requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie
ausiliarie".
Anche le funzioni previste dall'art. 139, ultimo comma, del T.U.
delle leggi sanitarie (obbligo della levatrice di denuncia degli
infanti deformi) e dall'art. 2 della legge n. 638 del 1975 (obbligo
di denuncia dei casi di intossicazione da parassitari) non hanno
alcuna copertura nell'art. 6 della legge n. 833 del 1978, che
definisce le competenze riservate allo Stato, ma rientrano,
piuttosto, fra i compiti che l'art. 14 della stessa legge affida alle
U.S.L.: protezione sanitaria materno-infantile, riabilitazione,
assistenza medico-generica e infermieristica, nonché accertamenti,
certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale.
Inoltre, l'art. 5 bis della legge n. 924 del 1931 e l'art. 5, primo
e secondo comma, della legge n. 1009 del 1952 attengono alle materie
della vivisezione e della fecondazione artificiale degli animali, le
quali non sono ricomprese fra le funzioni riservate allo Stato in
materia di assistenza veterinaria dalla lett. u dell'art. 6 della
legge n. 833 del 1978, ma rientrano nelle funzioni che l'art. 16
affida alla competenza delle regioni, allorché demanda a
quest'ultime l'emanazione di norme per il riordino dei servizi
veterinari a livello regionale.
Infine, l'art. 8 della legge n. 283 del 1962 punisce con una
sanzione amministrativa (che ha sostituito l'ammenda precedentemente
prevista) il mancato rispetto di prescrizioni dettate per garantire
la bontà e le qualità organolettiche di prodotti alimentari e di
bevande confezionate, al fine di prevenire danni alla salute
pubblica. Anche in tal caso si tratta, dunque, di misure di polizia
amministrativa che attengono a competenze regionali, in quanto l'art.
6, lett. h, della legge n. 833 del 1978 ha riservato allo Stato
soltanto la determinazione degli indici di qualità e di salubrità
degli alimenti e delle bevande alimentari.
In conclusione, dalla inerenza delle molteplici prescrizioni ora
esaminate a materie assegnate alle regioni, consegue il
riconoscimento della competenza regionale relativamente alla
determinazione dei propri uffici come destinatari del rapporto di cui
all'art. 17 della legge n. 689 del 1981 in conseguenza delle
infrazioni relative alle predette prescrizioni.
Né può affermarsi in senso contrario, come fa l'Avvocatura dello
Stato, che la previsione delle disposizioni impugnate ha una
giustificazione nel fatto che le funzioni ivi previste sono svolte in
Sicilia da uffici statali (medici e veterinari provinciali), non
ancora trasferiti alla regione. Infatti, a parte la considerazione
che tali uffici sono stati oggetto di trasferimento alla Regione
Siciliana mediante il d.P.R. 13 maggio 1985, n. 256, sta di fatto
che, anche per il periodo anteriore, il decreto impugnato manca di
precisare quali dei numerosi articoli di legge siano richiamati
soltanto al fine della presentazione del rapporto ex art. 17 della
legge n. 689 del 1981 ai medici e veterinari provinciali operanti
nella Regione Siciliana. Sicché di fronte all'obiettiva incertezza
sull'applicazione del decreto impugnato per la parte ora considerata,
la quale porta a non escludere l'eventuale riferimento anche alle
altre regioni, questa Corte ribadisce la competenza regionale nella
individuazione dei propri uffici come destinatari del rapporto
previsto dall'art. 17 della legge n. 689 del 1981 e,
conseguentemente, dichiara che spetta alle regioni l'individuazione
degli uffici competenti a ricevere il suddetto rapporto in relazione
alle infrazioni commesse nei confronti delle prescrizioni contenute
negli articoli di legge sopra precisati.
12. - Le Regioni Toscana e Liguria impugnano il d.P.R. n. 571 del
1982 anche in relazione alla designazione di uffici periferici del
Ministero per i beni culturali e ambientali al fine di ricevere il
rapporto di cui al citato art. 17 in conseguenza delle violazioni
agli obblighi previsti dall'art. 58 della legge 1 giugno 1939, n.
1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico o storico). Le
ricorrenti ritengono che il decreto impugnato leda la propria
autonomia costituzionalmente garantita nella parte in cui si
riferisce ai beni culturali facenti parte di raccolte di enti locali,
i quali rientrerebbero nella materia trasferita alle regioni
dall'art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e dall'art. 47 del
d.P.R. n. 616 del 1977.
Il ricorso va accolto.
In effetti, il richiamato art. 58 della legge n. 1089 del 1939
prevede una sanzione, depenalizzata dalla legge n. 689 del 1981, in
conseguenza del mancato invio al ministero competente di un elenco
descrittivo delle cose tutelate dalla stessa legge n. 1089. Pertanto,
non vi può esser dubbio che, per la parte in cui trova applicazione
ai beni culturali rientranti nelle raccolte locali, l'art. 58 si
riferisce a materie trasferite alle regioni dall'art. 7 del d.P.R. n.
3 del 1972 e dall'art. 47 del d.P.R. n. 616 del 1977, materie che, a
loro volta, radicano la competenza regionale sulle correlative misure
di polizia amministrativa, ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto
n. 616. Su questa base, per la parte indicata, non può esser negata
la competenza delle regioni a individuare i propri uffici come
competenti a ricevere i rapporti, di cui all'art. 17 della legge n.
689 del 1982, in conseguenza delle infrazioni del citato art. 58
relative a beni culturali d'interesse locale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi per conflitto di attribuzione, di cui in
epigrafe,
dichiara:
- inammissibili:
il conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Toscana, in
relazione all'art.1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, contenente
"Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma e 17, penultimo
comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 intitolata "Modifiche al
sistema penale", nella parte in cui indica gli uffici periferici dei
ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto
dall'indicato art. 17, primo comma della legge n. 689 del 1981, in
riferimento all'art. 117 della Costituzione, come attuato dall'art. 8
del d.P.R. n. 616 del 1977;
il conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Toscana, in
relazione all'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, nella parte
in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve
essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17, primo
comma, della legge n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a
obblighi o divieti posti dal r.d. 31 ottobre 1873, n. 1688
(Regolamento circa il sindacato e la sorveglianza governativa
sull'esercizio delle strade ferrate);
i conflitti di attribuzione, sollevati dalle regioni di seguito
indicate, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571,
nella parte in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai
quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo
comma, della legge n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a
obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni: art. 190 del
Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934,
n. 1265 (conflitto sollevato dalle Regioni Toscana e Liguria); artt.
195, 197, 254, 264, 284 e 330 del T.U. delle leggi sanitarie
(conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti); art. 5 della
legge 25 luglio 1956, n. 837 (Riforma della legislazione vigente per
la profilassi delle malattie veneree) (conflitti sollevati dalle
Regioni Toscana e Liguria); artt. 10 e 14 della legge 29 maggio 1974,
n. 256 (Classificazione e disciplina dell'imballaggio e
dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi)
(conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti); d.P.R. 11 luglio
1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri mezzi di
trasporto) (conflitto sollevato dalle Regioni Toscana e Lombardia);
- cessata la materia del contendere in riferimento ai conflitti di
attribuzione sollevati dalle Regioni Toscana, Lombardia e Liguria, in
relazione all'art. 1 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, nella parte
in cui indica gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve
essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17, primo
comma, della legge n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a
obblighi o divieti posti dal d.P.R. 27 ottobre 1964, n. 615 e
dall'art. 5 della legge 29 marzo 1951, n. 327 (Disciplina della
produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti
dietetici);
- che non spetta allo Stato indicare gli uffici ai quali deve
essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conseguenza delle infrazioni
a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni:
a) art. 124, secondo comma, del T.U. di pubblica sicurezza
approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (conflitto sollevato dalle
tre regioni ricorrenti);
b) art. 180 del regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica
sicurezza approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (conflitto
sollevato dalle tre regioni ricorrenti);
c) legge 20 marzo 1941, n. 366 (Raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani) (conflitto sollevato dalle Regioni Toscana
e Liguria);
d) artt. 27 e 28 della legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina
della produzione e del commercio di sementi e piante di
rimboschimento) (conflitto sollevato dalle regioni Toscana e
Liguria);
e) artt. 100, 102 e 141 del T.U. delle leggi sanitarie r.d. n. 1265
del 1934 e artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 22 del r.d.
31 maggio 1928, n. 1334 (Regolamento per l'esecuzione della legge 23
giugno 1927, n. 1264 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle
professioni sanitarie); art. 139, ultimo comma, del T.U. delle leggi
sanitarie r.d. n. 1265 del 1934 e art. 2 della legge 2 dicembre 1975,
n. 638 (Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di
intossicazione da antiparassitari); art. 5 bis della legge 12 giugno
1931, n. 924, (Disposizioni che disciplinano la materia della
vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo, mammiferi e
uccelli) e art. 5, primo e secondo comma, della legge 25 luglio 1952,
n. 1009 (Norme per la fecondazione artificiale degli animali); art. 8
della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)
(conflitti sollevati dalle Regioni Toscana e Liguria),
e annulla, conseguentemente, in parte qua, l'art. 1 del d.P.R. 29
luglio 1982, n. 571;
- che non spetta allo Stato indicare gli uffici ai quali deve
essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conseguenza delle infrazioni
a obblighi o divieti posti dalle seguenti disposizioni, nella parte
in cui si riferiscono a materie di competenza regionale come
precisate in motivazione:
a) art. 154 del r.d. n. 1447 del 1912 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria
privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili) (conflitto
sollevato dalle Regioni Toscana e Lombardia);
b) artt. 204, 212 e 213 del r.d. n. 1447 del 1912 (conflitti
sollevati dalle Regioni Toscana e Lombardia);
c) artt. 1165; 1168; 1172; 1173; 1182; 1183; 1186; 1187; 1189;
1192; 1194; 1195; 1197; 1205; 1206; 1212; 1215; secondo e terzo
comma; 1217; 1219; primo comma; 1220; 1221; primo comma; 1223; 1224,
primo comma e 1227 del codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942,
n. 327) (conflitti sollevati dalle regioni Toscana e Lombardia);
d) legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati
locali e su mezzi di trasporto pubblico) (conflitti sollevati dalle
tre regioni ricorrenti);
e) art. 58 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose
d'interesse artistico o storico) (conflitti sollevati dalle Regioni
Toscana e Liguria).
- che spetta allo Stato indicare gli uffici periferici dei
Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto
dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in
conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dalle
seguenti disposizioni:
a) art. 669 cod. pen. e artt. 121 e 124, primo comma, del T.U. di
pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 773 del 1931 (conflitti
sollevati dalle tre regioni ricorrenti);
b) art. 687 cod. pen., artt. 181 e 186 del regolamento per
l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 635
del 1940 (conflitti sollevati dalle tre regioni ricorrenti);
c) art. 153 del r.d. n. 1447 del 1912 (conflitto sollevato dalle
Regioni Toscana e Lombardia);
d) artt. 1178; 1179; 1180; 1184; 1208; 1210; 1215, primo e ultimo
comma; 1219, secondo comma; 1221, secondo comma; 1224, primo comma,
1233, del codice della navigazione, r.d. n. 327 del 1942 (conflitti
sollevati dalle Regioni Toscana e Lombardia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il Relatore: BALDASSARRE
Deposito in cancelleria 15 novembre 1988.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1034 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte