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Durante le fasi della raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione, i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo:
- a)il genere e la specie e, se necessario, la sottospecie, la varieta', ed il clone per i materiali di moltiplicazione vegetativa;
- b)l'origine (se conosciuta): autoctona o non autoctona;
- c)la provenienza o la regione di provenienza;
- d)l'anno di maturazione per i semi;
- e)la durata di allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi.
Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 4 agosto 1982
