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Durante le fasi della raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione, i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo:

  • a)il genere e la specie e, se necessario, la sottospecie, la varieta', ed il clone per i materiali di moltiplicazione vegetativa;
  • b)l'origine (se conosciuta): autoctona o non autoctona;
  • c)la provenienza o la regione di provenienza;
  • d)l'anno di maturazione per i semi;
  • e)la durata di allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi.

Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 4 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art6 · fonte su Normattiva