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((Durante le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo:

  • a)la specie e, se necessario, la sottospecie, la varieta' ed il clone;
  • b)la categoria: materiali di propagazione selezionati o materiali di propagazione controllati;
  • c)la provenienza o la regione di provenienza per i materiali di propagazione selezionati;
  • d)i materiali di base per i materiali di propagazione controllati;
  • e)l'origine autoctona e non autoctona;
  • f)l'anno di maturazione dei semi;
  • g)la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi)).

Testo in vigore dal 4 agosto 1982 al 13 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art6 · fonte su Normattiva