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((Durante le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo:
- a)la specie e, se necessario, la sottospecie, la varieta' ed il clone;
- b)la categoria: materiali di propagazione selezionati o materiali di propagazione controllati;
- c)la provenienza o la regione di provenienza per i materiali di propagazione selezionati;
- d)i materiali di base per i materiali di propagazione controllati;
- e)l'origine autoctona e non autoctona;
- f)l'anno di maturazione dei semi;
- g)la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1982 al 13 febbraio 2004
