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Ai fini della presente legge si intendono per:

  • 1)materiali forestali di base:
  • a)per la produzione di sementi: i boschi, le piante e gli arboreti da seme;
  • b)per la moltiplicazione vegetativa: le piante appartenenti a doni;
  • 2)materiali forestali di propagazione:
  • a)le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta od alla semina nei vivai oli strobili e le infruttescenze destinati alla preparazione di detti semi;
  • b)piantine di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i selvaggioni;
  • c)parti di piante: le talee, le marze, gli astoni e simili.

Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 4 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art7 · fonte del testo