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Ai fini della presente legge si intendono per:
- 1)materiali forestali di base:
- a)per la produzione di sementi: i boschi, le piante e gli arboreti da seme;
- b)per la moltiplicazione vegetativa: le piante appartenenti a doni;
- 2)materiali forestali di propagazione:
- a)le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta od alla semina nei vivai oli strobili e le infruttescenze destinati alla preparazione di detti semi;
- b)piantine di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i selvaggioni;
- c)parti di piante: le talee, le marze, gli astoni e simili.
Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 4 agosto 1982
