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((Ai fini della presente legge si intendono per:
- 1)materiali forestali di base:
- a)per la produzione di sementi: i boschi, le piante e gli arboreti da seme;
- b)per i materiali di riproduzione sessuale: le piante, i soprassuoli e gli arboreti da seme;
- c)per i materiali di propagazione vegetativa: i cloni e i miscugli di cloni in proporzioni specificate;
- 2)materiali forestali di propagazione:
- a)le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta o alla semina nei vivai, gli strobili e le infruttescenze destinate alla propagazione di detti semi;
- b)le parti di piante: le talee, le margotte, le radici e le marzie destinate alla produzione di piante, ad esclusione dei piantoni;
- c)le piante: le piante di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i piantoni ed i selvaggioni;
- 3)materiali forestali di propagazione selezionati: i materiali provenienti da materiali di base, di cui al precedente punto 1) ed ufficialmente ammessi secondo i criteri recati dall'allegato B della presente legge;
- 4)materiali forestali di propagazione controllati: i materiali di base ufficialmente ammessi in conformita' di quanto disposto dagli articoli 3, e 4 della presente legge)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1982 al 2 febbraio 2000
