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((Ai fini della presente legge si intendono per:

  • 1)materiali forestali di base:
  • a)per la produzione di sementi: i boschi, le piante e gli arboreti da seme;
  • b)per i materiali di riproduzione sessuale: le piante, i soprassuoli e gli arboreti da seme;
  • c)per i materiali di propagazione vegetativa: i cloni e i miscugli di cloni in proporzioni specificate;
  • 2)materiali forestali di propagazione:
  • a)le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta o alla semina nei vivai, gli strobili e le infruttescenze destinate alla propagazione di detti semi;
  • b)le parti di piante: le talee, le margotte, le radici e le marzie destinate alla produzione di piante, ad esclusione dei piantoni;
  • c)le piante: le piante di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i piantoni ed i selvaggioni;
  • 3)materiali forestali di propagazione selezionati: i materiali provenienti da materiali di base, di cui al precedente punto 1) ed ufficialmente ammessi secondo i criteri recati dall'allegato B della presente legge;
  • 4)materiali forestali di propagazione controllati: i materiali di base ufficialmente ammessi in conformita' di quanto disposto dagli articoli 3, e 4 della presente legge)).

Testo in vigore dal 4 agosto 1982 al 2 febbraio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1982

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1973 al 4 agosto 1982. 24 parole tolte, 120 parole aggiunte in 7 capoversi.

b) per tolto: la moltiplicazione vegetativa aggiunto: i materiali di riproduzione sessuale: le piante tolto: appartenenti a doniaggiunto: , i soprassuoli e gli arboreti da seme;

aggiunto: c) per i materiali di propagazione vegetativa: i cloni e i miscugli di cloni in proporzioni specificate;

a) le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta tolto: od aggiunto: o alla semina nei vivai tolto: oliaggiunto: , gli strobili e le infruttescenze tolto: destinati alla preparazione aggiunto: destinate alla propagazione di detti semi;

b) tolto: piantine aggiunto: le parti di piante: le talee, le margotte, le radici e le marzie destinate alla produzione di piante, ad esclusione dei piantoni;

aggiunto: c) le piante: le piante di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i aggiunto: piantoni ed i selvaggioni;

tolto: c) parti di piante: le talee, le marze, gli astoni e similiaggiunto: 3) materiali forestali di propagazione selezionati: i materiali provenienti da materiali di base, di cui al precedente punto 1) ed ufficialmente ammessi secondo i criteri recati dall'allegato B della presente legge;

aggiunto: 4) materiali forestali di propagazione controllati: i materiali di base ufficialmente ammessi in conformita' di quanto disposto dagli articoli 3, e 4 della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art7 · fonte del testo