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Il materiale forestale di propagazione di cui al precedente articolo 1 destinato ai rimboschimenti compresi quelli eseguiti dallo Stato, deve derivare dai materiali di cui all'articolo 7 e deve essere prodotto nei vivai ed altri impianti controllati ai sensi della presente legge. Chiunque faccia uso di materiali forestali di propagazione diversi da quelli stabiliti nel comma precedente, non potra' ottenere i contributi dello Stato e le altre agevolazioni a qualunque titolo previste.
Testo in vigore dal 11 giugno 1973 al 4 agosto 1982
