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((Il materiale forestale di propagazione di cui al precedente art. 1 destinato ai rimboschimenti, compresi quelli eseguiti dallo Stato, deve derivare dai materiali di cui all'art. 7, punti 3) e 4), e deve essere prodotto nei vivai controllati ai sensi della presente legge)). ((I materiali di propagazione di specie iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali devono derivare solo dai materiali di cui all'art. 7, punto 4), della presente legge)). Chiunque faccia uso di materiali forestali di propagazione diversi da quelli stabiliti nel comma precedente, non potra' ottenere i contributi dello Stato e le altre agevolazioni a qualunque titolo previste.

Testo in vigore dal 4 agosto 1982 al 13 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1982

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1973 al 4 agosto 1982. 7 parole tolte, 35 parole aggiunte.

Il materiale forestale di propagazione di cui al precedente tolto: articolo aggiunto: art. 1 destinato ai rimboschimentiaggiunto: , compresi quelli eseguiti dallo Stato, deve derivare dai materiali di cui tolto: all'articolo 7 e aggiunto: all'art. 7, punti 3) e 4), e deve essere prodotto nei vivai tolto: ed altri impianti controllati ai sensi aggiunto: della presente legge. I materiali di propagazione di specie iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali devono derivare solo dai materiali di cui all'art. 7, punto 4), della presente legge. Chiunque faccia uso di materiali forestali di propagazione diversi da …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art9 · fonte del testo