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((Il materiale forestale di propagazione di cui al precedente art. 1 destinato ai rimboschimenti, compresi quelli eseguiti dallo Stato, deve derivare dai materiali di cui all'art. 7, punti 3) e 4), e deve essere prodotto nei vivai controllati ai sensi della presente legge)). ((I materiali di propagazione di specie iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali devono derivare solo dai materiali di cui all'art. 7, punto 4), della presente legge)). Chiunque faccia uso di materiali forestali di propagazione diversi da quelli stabiliti nel comma precedente, non potra' ottenere i contributi dello Stato e le altre agevolazioni a qualunque titolo previste.
Testo in vigore dal 4 agosto 1982 al 13 febbraio 2004
