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Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio. Agli effetti della presente legge, l'attivita' di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o piu' imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o piu' zone determinate. L'attivita' di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o piu' imprese di concludere contratti in una o piu' zone determinate.

Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 6 giugno 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;316~art1 · fonte del testo