Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 59/1976

    Questione infondata
    25 marzo 1976

    Gli artt. 2, primo comma, e 9 legge 12 marzo 1968, n. 316, che ha istituito il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, non ostacolano ne' comprimono irragionevolmente la libera esplicazione dell'attività di agente o rappresentante di commercio, poiché l'iscrizione nel ruolo è aperta ad amplissime categorie, e cioè a tutti coloro che abbiano il godimento dei diritti civili, non siano interdetti o inabilitati, o falliti, non siano incorsi in condanne per determinati reati e siano in possesso di licenza media; e perché tale disciplina risponde all'esigenza di tutela degli interessi professionali di quanti partecipano alla produzione ed allo scambio dei beni; pertanto, le norme predette non contrastano con gli artt. 1, 4, 41 e 35 della Costituzione. - v. S. n. 82/1970.

    Art. 1 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1985

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1968 al 6 giugno 1985. 153 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Al ruolo di cui al precedente articolo devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di agente o rappresentante di commercio. Il ruolo e' costituito da due elenchi:

tolto: a) elenco transitorio;

tolto: b) elenco effettivo. All'elenco transitorio sono ammessi coloro che intendono iniziare l'attivita' di agente o rappresentante e che sono in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6. All'elenco effettivo sono ammessi coloro che, dopo due anni di permanenza nel ruolo transitorio, dimostrino di avere effettivamente svolto per tale periodo e di continuare a svolgere l'attivita' di agente o rappresentante. Il passaggio dal ruolo transitorio al ruolo effettivo per coloro che ne hanno i requisiti e' obbligatorio, pena la decadenza, ed e' disposto dalla commissione di cui al successivo articolo 4 in seguito a presentazione, da parte dell'interessato, dei seguenti documenti:

tolto: 1) lettera di incarico di conferma (durata) di una piu' case mandanti;

tolto: 2) uno o piu' conti provvigioniaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1985, N. 204

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;316~art2 · fonte del testo