Provvedimento abrogato dalla l. 3 maggio 1985, n. 204.
Abrogato dal 6 giugno 1985
Provvedimento abrogato dalla l. 3 maggio 1985, n. 204.
Abrogato dal 6 giugno 1985
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Gli artt. 2, primo comma, e 9 legge 12 marzo 1968, n. 316, che ha istituito il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, non ostacolano ne' comprimono irragionevolmente la libera esplicazione dell'attività di agente o rappresentante di commercio, poiché l'iscrizione nel ruolo è aperta ad amplissime categorie, e cioè a tutti coloro che abbiano il godimento dei diritti civili, non siano interdetti o inabilitati, o falliti, non siano incorsi in condanne per determinati reati e siano in possesso di licenza media; e perché tale disciplina risponde all'esigenza di tutela degli interessi professionali di quanti partecipano alla produzione ed allo scambio dei beni; pertanto, le norme predette non contrastano con gli artt. 1, 4, 41 e 35 della Costituzione. - v. S. n. 82/1970.
Art. 1 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 41 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1968 al 6 giugno 1985. 153 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Al ruolo di cui al precedente articolo devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di agente o rappresentante di commercio. Il ruolo e' costituito da due elenchi:
tolto: a) elenco transitorio;
tolto: b) elenco effettivo. All'elenco transitorio sono ammessi coloro che intendono iniziare l'attivita' di agente o rappresentante e che sono in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6. All'elenco effettivo sono ammessi coloro che, dopo due anni di permanenza nel ruolo transitorio, dimostrino di avere effettivamente svolto per tale periodo e di continuare a svolgere l'attivita' di agente o rappresentante. Il passaggio dal ruolo transitorio al ruolo effettivo per coloro che ne hanno i requisiti e' obbligatorio, pena la decadenza, ed e' disposto dalla commissione di cui al successivo articolo 4 in seguito a presentazione, da parte dell'interessato, dei seguenti documenti:
tolto: 1) lettera di incarico di conferma (durata) di una piu' case mandanti;
tolto: 2) uno o piu' conti provvigioniaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1985, N. 204
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-12;316~art2 · fonte del testo