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Nella prima applicazione della presente legge, vengono iscritti di diritto nei ruoli effettivi, in seguito a domanda degli interessati alla commissione di cui allo articolo 4, tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le societa' di rappresentanza che, all'atto della entrata in vigore della presente legge, esercitino l'attivita' di cui al precedente articolo 2 da almeno un anno e presentino la documentazione richiesta dagli articoli 5 e 6, escluso il titolo di studio di cui alla lettera d) dell'articolo 5.
Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 6 giugno 1985
