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Al ruolo di cui al precedente articolo devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di agente o rappresentante di commercio. Il ruolo e' costituito da due elenchi:
- a)elenco transitorio;
- b)elenco effettivo. All'elenco transitorio sono ammessi coloro che intendono iniziare l'attivita' di agente o rappresentante e che sono in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6. All'elenco effettivo sono ammessi coloro che, dopo due anni di permanenza nel ruolo transitorio, dimostrino di avere effettivamente svolto per tale periodo e di continuare a svolgere l'attivita' di agente o rappresentante. Il passaggio dal ruolo transitorio al ruolo effettivo per coloro che ne hanno i requisiti e' obbligatorio, pena la decadenza, ed e' disposto dalla commissione di cui al successivo articolo 4 in seguito a presentazione, da parte dell'interessato, dei seguenti documenti:
- 1)lettera di incarico di conferma (durata) di una piu' case mandanti;
- 2)uno o piu' conti provvigioni
Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 6 giugno 1985
