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Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni. Essa e' composta:
- a)dal presidente della camera di commercio o da un suo delegato, che la presiede;
- b)da sei membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, in possesso dei requisiti per l'iscrizione al ruolo effettivo, su designazione delle organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio. Nel medesimo decreto e con le medesime modalita' si provvede alla nomina dei membri supplenti. Alla segreteria della commissione provinciale e' addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 6 giugno 1985
