Riordinamento dell'Ordine cavalleresco "al merito del lavoro"

Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 maggio 1986, n. 194

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La L. 15 maggio 1986, n. 194 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".

Testo vigente dal 5 giugno 1986

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 giugno 1986

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1952 al 5 giugno 1986. 241 parole tolte in 5 capoversi.

tolto: La decorazione dell'Ordine al merito del lavoro conferisce il titolo di cavaliere ed e' concessa ai cittadini italiani che si siano resi singolarmente benemeriti, segnalandosi:

tolto: a) nell'agricoltura, per avere compiuto di propria iniziativa importanti opere di colonizzazione di terre incolte, o di bonifica, di disciplina di corsi d'acqua, o di rimboschimenti di terreni montuosi; per avere introdotto nuove colture, o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; o, infine, per avere svolta opera intesa ad elevare moralmente ed economicamente in modo notevole le condizioni delle classi agricole; b): nell'industria, per scoperte o invenzioni industriali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per organizzazione di importanti complessi aziendali; per l'utilizzazione piu' efficace di forze motrici o di materie prime; o, infine, per avere contribuito, in modo notevole, alla elevazione economica e sociale delle classi lavoratrici;

tolto: c) nel commercio, per l'apertura o ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale, o per organizzazioni idonee ad agevolare le relazioni commerciali, o per avere creato o sviluppato istituzioni atte a giovare agli scambi;

tolto: d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigiana italiana;

tolto: e) nell'attivita' creditizia e assicurativa, per avere con la creazione o organizzazione di efficienti entita' finanziarie contribuito allo sviluppo del complesso delle attivita' economiche nazionali. La decorazione stessa puo' essere concessa anche a cittadini italiani residenti all'estero che abbiano acquistata alcuna delle benemerenze di cui al comma precedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 maggio 1986, n. 194

    La L. 15 maggio 1986, n. 194 ha disposto (con l'art. 14 comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-03-27;199~art2 · fonte del testo