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Qualora l'attivita' di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da societa', i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle societa' stesse. Le societa' sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.

Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 6 giugno 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;316~art6 · fonte del testo